CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha convertito in ricorso per cassazione l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Nuoro, emessa in data 25 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen., con condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda di euro quattrocento. Rilevato che avverso la sentenza di primo grado ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. G. Mureddu, deducendo vizio di motivazione circa la valutazione di attendibilità e credibilità della parte lesa, sulle cui dichiarazioni fonderebbe, come unico elemento di prova, la pronuncia di condanna di primo grado, tenuto conto dei preesistenti motivi di contrasto tra le parti, dell'esistenza di prova testimoniale di contenuto contrario, nonché della irrilevanza delle querele sporte, dalla medesima parte lesa e della figlia di questa, perché non definite con provvedimento di condanna passata in giudicato nei confronti dell'imputato. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché afferenti al giudizio di attendibilità e credibilità della parte lesa, rimesso per giurisprudenza costante, al giudice di merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01 Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01) e non considera che la deposizione della persona offesa può essere posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità anche in assenza di altri elementi di riscontro (tra le altre, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01). Rilevato, in ogni caso, che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto devolve anche censura di asserito difetto di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non si evince dal contenuto del provvedimento impugnato (cfr. ultimo foglio della sentenza impugnata). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]? ident