CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 34785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, emessa in data 08/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità; lette le conclusioni scritte trasmesse 04/07/2022 dal difensore di fiducia dell'imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in composizione monocratica in data 17/07/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7, 99, comma quarto, cod. pen., in Ancona il 19/11/2016. 2. In data 19/02/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla presenza, all'interno dell'esercizio commerciale, di un addetto alla vigilanza, il che aveva consentito di bloccare l'imputata prima che potesse allontanarsi con conseguente insussistenza della contestata aggravante, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità; 2.2 vizio di motivazione, sotto l'aspetto del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cd. proc. pen., in riferimento al contenuto della denuncia, da cui si evince che la sorveglianza fosse continuativa; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante predetta, alla luce del valore della merce, pari ad euro 70,85 e della mancata produzione di ulteriori danni; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 99, comma quarto, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.Come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito - che, in caso di doppia conforme si integrano reciprocamente - oltre che dal verbale di denuncia allegato al ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., in quanto l'addetto alla sicurezza del supermercato Coop, [OSCURATO:PERSONA], aveva notato la Spinellli, a lui già nota per altri episodi analoghi, e l'aveva seguita, notando che la stessa prelevava due tranci di prosciutto dagli scaffali; quindi il Mirteti aveva perso di vista la donna e, dopo averla individuata di nuovo, aveva realizzato che ella non aveva più i tranci di prosciutto in mano, quindi si era recato a verificare se la merce non fosse stata riposta nuovamente sugli scaffali, essendosi pertanto reso conto che la merce era stata asportata. Inoltre, la Corte di merito ha dato atto che all'interno del supermercato non esisteva alcun sistema di videosorveglianza, il che aveva impedito al Mirteti di verificare che la donna aveva occultato la merce all'interno di una borsa dotata di un doppiofondo, tant'é che la borsa, una volta aperta, ad un primo esame, non aveva rivelato la presenza della refurtiva; ed infatti la donna - la quale aveva tentato di darsi alla fuga all'arrivo della Polizia - aveva abbandonato anche la borsa su di un muretto, in attesa di poterla recuperare una volta allontanatisi gli operanti. In sostanza, la Corte territoriale ha dato atto che il Mirteti, nel corso della sequenza temporale, aveva perso di vista la Spinelli, come dimostrato dal fatto che non aveva potuto verificare l'occultamento della merce all'interno della borsa e che, proprio per accertarsi dell'avvenuto impossessamento, si era recato a controllare se la merce fosse stata collocata su degli scaffali, il tutto a dimostrazione del fatto che il controllo non era stato affatto costante e continuativo. Tale motivazione appare del tutto coerente con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che ravvisa la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in tutti i casi in cui il sistema di sorveglianza esercitato sulla res sia saltuario e non impedisca la sottrazione del bene (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 21/01/2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 12436 del 11/12/2013, dep. 17/03/2014, Felici, Rv. 259869; inoltre, Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Catarinozzi, Rv. 260204; Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259537; Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 03/03/2015, Franzese, Rv. 263258, in relazione alla sottrazione di una vettura munita di antifurto satellitare, in cui si è evidenziato come il detto sistema, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, ma consente solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene). Con specifico riferimento alla sottrazione di beni all'interno di un supermercato dotato di sistemi di videosorveglianza, si è ribadito che la sussistenza o meno dell'aggravante in esame dipenda dalla possibilità o meno di ravvisare un sistema preventivo e continuativo di monitoraggio della res, dovendosi ritenere detta circostanza aggravante in tutti i casi in cui il sistema di monitoraggio rappresenti un ausilio a posteriori per individuare gli autori del reato, dovendo, al contrario, essere esclusa qualora la sorveglianza sia specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280493; Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280157; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 02/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274381). Nel caso di specie, come detto, il controllo esercitato non risulta affatto fosse stato costante e continuativo, anche in assenza di un sistema di videosorveglianza all'interno del supermercato; non a caso, infatti, la Spinelli era stata notata in quanto già nota al sorvegliante, quindi per una ragione del tutto casuale rispetto alla sussistenza di un sistema di controllo della merce. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, correttamente la sentenza ha ricordato come, nel caso del furto tentato, la circostanza del danno di speciale tenuità va considerata in relazione al danno cagionato alla persona offesa se il furto fosse stato condotto a consumazione; tale danno, nel caso in esame, sarebbe stato pari ad euro 70,85 e, dunque, certamente non pressoché irrilevante, come richiesto dalla circostanza attenuate in esame (Sez. 3. N. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296; Sez. 6, n. 1957 del 12/10/1989, dep. 10/02/1990, Cancellieri, Rv. 183285). 3. Parimenti incensurabile la motivazione relativa alla sussistenza della contestata recidiva, valutata alla luce delle specifiche modalità del fatto e della condotta tenuta dall'imputata, preordinata ad eludere i controlli e ad assicurarsi il profitto, dimostrativa di disinvolta devianza e, quindi, di maggiore pericolosità sociale. Il ricorso, va pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces