CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10955/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -2026 contro1277 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 48/2020 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 23/09/2020 R.G.N. 213/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8529/2021Numero di raccolta generale 10955/20261. Con ricorso depositato in data 23/04/2018 la [OSCURATO:SOCIETA]Data pubblicazione 24/04/2026adiva il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavorocontestando le comunicazioni del 03/03/2018 e del 07/03/2018con le quali l’INPS aveva chiesto la restituzione di oltre119.000,00 euro a titolo di sgravi contributivi non spettanti pergli anni 2015 e 2016, domandando così l’accertamentodell’insussistenza dei crediti vantati dall’Istituto previdenziale.L’INPS si costituiva in giudizio contestando la domanda echiedendone il rigetto. Il Tribunale di Potenza, con la sentenzan. 380/2019, accoglieva la domanda e dichiarava l’insussistenzadei crediti contributivi vantati dall’INPS.2. L’INPS proponeva appello avverso la sentenza. [OSCURATO:PERSONA].r.l. si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodell’impugnazione principale e spiegando appello incidentalecondizionato. Con la sentenza n. 48/2020 depositata in data23/09/2020 la Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, harespinto l’impugnazione principale dell’INPS, ha dichiaratoassorbito l’appello incidentale e ha condannato l’Istituto allespese.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’INPS, affidandosi ad un unico strumento di impugnazione. Lachiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 12/03/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. in relazione all’art. 4,comma 12, lett. b), della legge 90 del 2012 per quel checoncerne gli sgravi di cui alla legge n. 190 del 2014 ed inNumero registro generale 8529/2021relazione all’art. 31, primo comma, lett. b), del d.lgs. 150 deNl umero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 10955/20262015 per quel che concerne gli sgravi di cui alla legge n. 208 delData pubblicazione 24/04/20262015 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..1.1. L’Istituto si duole perché la Corte di Appello, confermandosul punto l’impostazione del giudice di primo grado, ha ritenutoche le ragioni di revoca degli sgravi contributivi consacrate insede amministrativa fossero vincolanti anche nella successivafase giudiziale e ha, pertanto, ritenuto che l’INPS esponendonella memoria difensiva di primo grado ragioni di revoca deglisgravi contributivi contestati non esplicitate nelle comunicazioniamministrative inviate alla [OSCURATO:SOCIETA]. abbia reso incerta lacausa petendi, violato il diritto di difesa e al contraddittorio dellasocietà opponente e odierna controricorrente.2. Il motivo è fondato. La Corte di Appello ha osservato che nellenote impugnate l’INPS aveva inteso contestare il diritto aglisgravi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 e chea tal fine aveva accertato che le assunzioni di lavoratoriintervenute nel 2016 e nel 2017 con contratto a tempoindeterminato non avevano rispettato la regola secondo la qualel’esonero della contribuzione è riconosciuto a condizione che neisei mesi precedenti l’assunzione i lavoratori non siano già statioccupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e chenei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della leggenon abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato conil datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero da società daquesto controllate o a questi collegate. La Corte di Appello harilevato che l’INPS, convenuta in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nelcostituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza avevaopposto una diversa ragione ostativa alla fruizione degli sgravie cioè l’avere il datore di lavoro non osservato il diritto diprecedenza di altri lavoratori. Secondo la sentenza impugnataNumero registro generale 8529/2021Numero sezionale 1277/2026tale circostanza era idonea a rendere del tutto incerta laNu mcearou dsi ara ccolta generale 10955/2026Data pubblicazione 24/04/2026petendi del giudizio di primo grado, con conseguente nullità diesso e comunque a determinare l’inammissibilità dell’appello«per difetto di specifico interesse da parte dell’Ente, cosìconducendo al rigetto dell’azione per violazione del diritto didifesa e del contraddittorio».3. Orbene sotto un primo punto di vista occorre osservare chela sentenza impugnata ha interpretato la documentazioneacquisita in atti riconducendo le contestazioni dell’INPS allalegge 407/1990, mentre le stesse, riprodotte nel corpo delricorso, facevano piuttosto riferimento alle leggi 190 del 2014 e208 del 2015.4. Ad ogni modo, ciò che appare decisivo rilevare, ad avviso delCollegio, è che oggetto del giudizio non era e non èl’impugnativa di un atto, e cioè della comunicazione dell’INPS,bensì il diritto a fruire degli sgravi. Riguardo a questo diritto benpoteva l’INPS sostenere una ulteriore o diversa circostanzaimpeditiva all’atto della costituzione nel giudizio di primo gradoe nemmeno era precluso alla parte ricorrente, che avevaimpostato il ricorso in relazione alla prima contestazione,difendersi sulla differente circostanza. Spetta, infatti, a chiintenda affermare in giudizio il diritto agli sgravi dimostrarel’insussistenza delle circostanze impeditive opposte nellamedesima sede giudiziale.5. Per questa ragione non può ritenersi che le ragioni di diniegodegli sgravi contestate dall’INPS in via amministrativa sianodecisive e vincolanti in relazione alla successiva fase giudizialeperché nella successiva fase giudiziale si deve valutare plenoiure la spettanza degli sgravi alla luce di tutte le circostanze difatto e delle norme rilievo.Numero registro generale 8529/20216. In proposito assume rilievo il costante orientamento espressoN umero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 10955/2026da questa Corte. Già con la pronuncia Cass.Data pubblicazione 24/04/202616/12/2003, n. 19262 si affermava che nel giudizio diopposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confrontidella impresa datrice di lavoro, per omissione contributivaderivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi,le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l'INPS,nell'irrogare la sanzione, abbia negato il dirittoagli sgravi suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresaopponente fornire la prova della sussistenza del diritto albeneficio contributivo richiesto.(Nella specie la S.C., conriferimento a sgravi di cui all'art. 18, D.L. n. 918 del 1968,aveva confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nonprovata da parte dell'impresa, la propria localizzazione nelMezzogiorno ed irrilevante la circostanza che in sede diprocedimento amministrativo l'INPS aveva respinto la richiestadi sgravi sulla base di una ragione diversa, benché assorbente,quale la decorrenza del beneficio solo a partire dal 1 gennaio1980, per effetto dell'art. 1, D.L. 29 giugno 1984, n. 277, comemodificato dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430).7. Detto principio si trova affermato anche in Cass. 01/10/2002n. 14130, secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanzaingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice dilavoro, per omissione contributiva derivante da indebitafruizione di sgravi, le ragioni in base alle quali, in sedeamministrativa, l'INPS, nell'irrogare la sanzione per omissionecontributiva, abbia negato il diritto agli sgravi suddetti, sonoirrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire laprova della sussistenza del diritto al beneficio contributivorichiesto.Numero registro generale 8529/20218. Di seguito si è affermato che «l'onere probatorio gravante, aN umero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 10955/2026norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere inData pubblicazione 24/04/2026giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica ol'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroganeanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto lanegatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverteil relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che favalere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha caratterecostitutivo. (Fattispecie relativa all'onere della prova dellainsussistenza della condizione ostativa per fruire degli sgravicontributivi previsti dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991,consistente nella coincidenza degli assetti proprietari tra ildatore di lavoro che aveva proceduto alla collocazione inmobilità e quello che ha poi proceduto all'assunzione dellavoratore al quale si riferiscono gli sgravi)» (Cass. 03/12/2003,n. 18487).8. La pronuncia Cass. 24/07/2007, n. 16351 ha ribadito chenella controversia avente ad oggetto opposizione a decretoingiuntivo emesso per il recupero di contributi non corrispostiper applicazione di sgravi contributivi, compete al datore dilavoro opponente l'onere di provare il possesso dei requisitirichiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione. Glistessi principi sono stati, da ultimo, applicati da Cass.15/02/2026, n. 3359.9. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e,pertanto, deve essere cassata in accoglimento del ricorso, conrinvio alla Corte territoriale competente cui è demandata anchela liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, cui èNumero registro generale 8529/2021Numero sezionale 1277/2026demandata anche la liquidazione delle spese del giudNuizmieoro ddi rai ccolta generale 10955/2026Data pubblicazione 24/04/2026legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])