CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22431-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ROMA; - intimata - avverso la sentenza n. 571/16/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 22431 sez. MT ud. 24-05-2022 -2- Rg 22431/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ilkenuto che: Umberto di Marco propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, su impugnazione avverso il provvedimento di irriDigazione sanzioni - con cui il Ministero Economia e Finanze aveva rici esto il pagamento a titolo di contributo unificai:o per il ricorso iscritto dinanzi alla CTP di Roma - ha respinto l'appello dello stesso. La CTP, dopo aver osservato che: a) non assumeva valore la sp-oporzione tra l'ammontare della sanzione e quella dell'oggetto del fermo; b) che l'invito al pagamento era divenuto definil:ivo per mancata impugnazione; c) che l'istanza di autotutela non sospendeva i termini per il ricorso e di pagamento, rigettava il ricorso del contribuente. La CTR, nel respingere l'appello di Umberto di Marco ha statuito che 'l'eccezione proposta solo in appello circa la mancata notifica del avviso di pagamento effettuata al procuratore costituito invece che alla parte personalmente, appare contraddittoria, oltre che in E rimissibile". L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Il ricorrente deDDsita memoria con la quale chiede la rimessione della causa alle sez, un. e successiva memoria aggiuntiva. Cc rsiderato che: I. Preliminarmente si prende atto che il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte rigettato l'istanza di rimessione alla Sezioni unite, non ricorrendo presupposti di cui all'art. 374 c.p.c.. 9 Con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ia violazione e falsa applicazione dell'art. degli artt:. 16, comma 1- tis, 212, 248, 249 del DPR 115/2002, 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992 e 100 c.p.c. per aver la CTR disatteso i principi di diritto di questa Corte. 3. F motivo è infondato. 4. 5.:.;ono consolidati i principi di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'indicazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 346 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni/attuali e iuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui cuesti ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione, l'atto di diniego parziale ci estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente ii3SiVO dei diritti del contribuente" (Cass., 30/01/2020, n.2144). a. Conseguentemente l'invito al pagamento del contributo unificato, notificato, da parte della segreteria della Commissione di merito, costituendo un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata, è come tale impugnabile (Cass. 22971/2021), ma nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 21 del D.Igs. 546/1992. Ai fini della decorrenza c:el termine di decadenza è del tutto irrilevante che il contribuente avvii una interlocuzione con l'Amministrazione al fine di provocare il ritiro o la modificazione dell'atto stesso. Ciò in quanto la decadenza calla facoltà di impugnare un atto può essere impedita soltanto c all'esercizio del diritto, cioè dalla presentazione dell'impugnazione, C non già da atti interlocutori: si tratta di un principio generale c ell'ordinamento che non può essere eluso invocando l'affidamento, in questo caso non legittimo ma soggettivo e ingiustificato, sulla non r ecessità di impugnare l'atto nei termini (Cass. n. 16288/2021). 6. Nel caso di specie, la CTR ha correttamente rilevato come, a seguito cella omessa impugnazione da parte del privato dell'invito di pagamento, con cui l'Ufficio aveva richiesto il contributo unificato covuto in relazione ad un controversia tributaria pendente, la spettanza di tale contributo dovesse ritenersi ormai non più contestabile, con conseguente inammissibilità delle censure svolte, tardivamente, soltanto in sede di impugnazione del successivo e consequenziale provvedimento di irrogazione delle sanzioni dovute per non aver versato il contributo richiesto con l'invito di p:,agamento. 7. La CTR si è pertanto attenuta ai suddetti principi giurisprudenziali ritenendo altresì inammissibile l'eccezione di notifica soltanto nei confronti del procuratore costituito poiché dedotta soltanto in ppello. Le argomentazioni svolte dal ricorrente nel richiamare Cass.23532 del 2020 e Cass n. 16288 del 2021 non colgono nel segno, perché entrambe le pronunce (la prima alle pagg. 7 e 8, e la seconda E pag. 4) affermano una tesi esattamente contraria a quella esposta. 8. Conclusivamente il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 1.400,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002„ si dà atto della su -ssistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico-rente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del coi- ma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Rcr;ia, 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nte L