CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 29329/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14045/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA -SEZ.DIST.BRESCIA n. 64/2017, depositata il 16/01/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale dell’Agenzia delle Entrate con cui è stato determinato il valore dell’albergo (cat.D2) sito in Brescia, Lago di Garda, di sua proprietà in euro 18.365.300 e la relativa rendita in euro 367.300,00 – avviso di accertamento adottato in autotutela, con efficacia ex tunc , dopo un primo avviso emesso nel 2009, in rettifica di una d.o.c.f.a nel 2008. 2.Il ricorso è stato rigettato. 3.L’appello della contribuente è stato rigettato. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che «la ricorrente, ancorché abbia documentato le proprie tesi difensive, non ha fondatamente e sufficientemente giustificato le medesime. Nella fattispecie l’Ufficio ha provato le proprie deduzioni sia per quanto concerne la valutazione delle caratteristiche e dell’ubicazione dell’immobile, che per quanto riguarda la completezza dell’offerta, tenuto conto dei particolari costruttivi di notevole pregio, motivo per il quale l’immobile è definito a 5 stelle di lusso, ed, in particolare, tale tipologia non ha trovato riscontro in nessuna altra struttura recettiva sita nella Provincia, stante il fatto fondamentale che gli elementi indicati nei preziari non sono adatti per effettuare la valutazione delle caratteristiche innovative e di incomparabile pregio dell’immobile in oggetto». 4.Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 5.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 6.La ricorrente ha depositato ulteriore memoria. 7.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed il secondo motivo, formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la società contribuente ha denunciato la mancanza o mera apparenza della motivazione e la conseguente violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendosi i giudici di appello limitati a riprodurre il contenuto della sentenza di primo grado, senza alcun vaglio critico e senza valutazione delle censure di appello, tra cui, anche quella sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. La censura è fondata. Questa Corte ha già affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamotivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza diappello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27112). Parimenti, con specifico riferimento al processo tributario, si è confermato che la sentenza diappello è nulla per difetto dimotivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellanterispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9830). Nel caso di specie, appunto, il giudice di secondo grado ha riportato lo svolgimento del processo, riconoscendo, peraltro, che la ricorrente ha documentato le sue tesi difensive, ma ha rigettato l’appello, limitandosi ad aderire alle argomentazioni del giudice di primo grado (trascritte nella sentenza di appello) senza minimamente esaminare il contenuto delle specifiche critiche articolate dall’appellante e senza affatto spiegare le ragioni del loro superamento – critiche relative, in primo luogo, alla omessa pronuncia sul lamentato difetto di motivazione dell’avviso, su cui non è spesa alcuna argomentazione di fatto o di diritto, ed, inoltre, in ordine alla stima, al superamento dei limiti massimi del prezzario ed all’irrilevanza dei servizi offerti nella struttura ai fini della valutazione catastale. Invero, sebbene la sentenza di secondo grado non debba necessariamente esporre argomentazioni ulteriori e nuove rispetto a quella di primo grado, il giudice di appello deve necessariamente rispondere alle censure dell’appellante. La motivazione della sentenza di appello può consistere nel mero rinvio o nella riproduzione di quella di primo grado solo se l’appellante non ha formulato critiche specifiche, ma si è limitato, come consente l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ad insistere nelle tesi ed argomentazioni già svolte in primo grado, che sono già state esaminate e superate dal giudice di prime cure. Al contrario, se l’appello contiene delle specifiche censure, dirette a contestare il risultato a cui è pervenuto il giudice di primo grado, la sentenza di appello deve presentare una specifica risposta. L’adeguatezza della motivazione di un provvedimento giudiziario deve, difatti, essere rapportata e valutata in considerazione delle questioni trattate e delle argomentazioni svolte dalle parti, così come la specificità dei motivi dell’atto di impugnazione va verificata alla luce della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. L, 30 ottobre 1986, n. 6417; Cass., Sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11197). In definitiva, la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. 5, 5 agosto 2019, n. 20883). Nel caso di specie, del resto, proprio la ravvisata eccezionalità della struttura imponeva un più approfondito vaglio delle censure sui parametri estimativi adottati dall’ufficio in assenza di elementi comparativi. 2. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza con rinvio del giudizio al giudice di appello ed il conseguente assorbimento delle ulteriori censure – in particolare: il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata, nella motivazione dell’avviso di accertamento, a descrivere la consistenza dell’immobile oggetto di accertamento ed ad affermare di aver determinato la rendita sulla base di metodologie comparative, senza in alcun modo giustificare i valori unitari al mq. impiegati per il calcolo del valore della rendita e senza, in alcun modo, illustrare le caratteristiche degli immobili che si dava atto di aver preso a riferimento ai fini della comparazione; il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 8, 28, comma 2, e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, avendo la Commissione tributaria regionale valorizzato la completezza dell’offerta di servizi resi nella struttura alberghiera di lusso e, cioè, un elemento di cui non è consentita la valutazione ai fini del calcolo del costo di costruzione del cespite; il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., con cui la società contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo la sentenza impugnata affermato la legittimità dell’avviso di accertamento nonostante l’Agenzia non abbia in alcun modo dimostrato la congruità rispetto all’immobile in esame dei valori al mq utilizzati, più alti rispetto a quelli risultanti dal prezzario. 4. In conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del giudizio alla Corte di G iustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di G iustizia Tributaria di secondo grado