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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04932/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori presenti: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. che ha depositato atto di costituzione con procura speciale, conclusioni, di cui ha chiesto l'accoglimento, e nota spese; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in proprio e quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che ha depositato nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni, di cui ha chiesto l'accoglimento, e nota spese; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e sostituto, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 febbraio 2022, la Corte di appello di Cagliari ha riformato in parte la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 19 maggio 2020 dichiarando estinti per prescrizione due reati [capi 4) e 6) dell'imputazione] ascritti, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio nei loro confronti.

La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata, per quanto rileva in questa sede, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia quanto alla affermazione della penale responsabilità che riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sono stati condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

2. Per miglior comprensione è opportuno chiarire il contenuto delle imputazioni oggetto del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli art. 416 cod. pen. (capo 1): [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali partecipi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali organizzatori di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di energia elettrica realizzata attraverso la manomissione di contatori; associazione della quale, secondo l'ipotesi accusatoria, facevano parte numerose altre persone (più di dieci) che sono state separatamente giudicate. [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre ritenuto responsabile: al capo 25) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in [OSCURATO:PERSONA]Elena intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: al capo 17) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 41) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Senorbi (CA) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 48) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (il 9 maggio 2015); al capo 49) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Vallerrnosa (CA) intestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 50) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Vallermosa (CA) intestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 51) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Siliqua (CA) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015). [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre ritenuto responsabile: al capo 53) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Velletri (RM) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 54) del reato di cui agli artt. 110, 314 cod. pen. per essersi appropriato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati) - [OSCURATO:PERSONA] quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e autore materiale - di un contatore di proprietà della società medesima, che, dopo essere stato rimosso dall'immobile nel quale era installato perché ne era stata rilevata la manomissione, si trovava presso gli uffici [OSCURATO:PERSONA] di Velletri (fatto commesso il 30 aprile 2015).

3. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivi ricorsi articolati in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in otto motivi. 4.1 Tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del sesto, si riferiscono alla affermazione della penale responsabilità per il reato associativo contestato al capo 1).

Tali motivi possono essere esposti congiuntamente perché sono strettamente connessi tra loro e affrontano, sotto profili diversi, le medesime questioni.

Il difensore osserva: - che ad [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati due soli furti: il primo al capo 4) (dichiarato prescritto dalla Corte di appello), il secondo al capo 25), e nulla consente di affermare che si tratti di delitti scopo dell'ipotizzata associazione; - che i giudici di merito non hanno fornito motivazione adeguata in ordine alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un accordo criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti essendo provato, al più, un accordo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per commettere il reato di cui al capo 25); - che l'unico altro delitto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] (quello di cui al capo 4) è stato commesso manomettendo il contatore dell'utenza a lui stesso intestata e in forma monosoggettiva; - che l'unico indizio del pactum sceleris è rappresentato dal contenuto di intercettazioni telefoniche inidonee a fornire elementi in tal senso; - che non v'è prova della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminale; - che l'accordo criminoso del quale le intercettazioni forniscono indizi intervenne tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in questo accordo è stato desunto dal contenuto di una conversazione intercorsa il 10 aprile 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma dalle indagini non sono emersi contatti di alcun genere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che le conversazioni intercettate e i servizi di osservazione documentano solo contatti frequenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tale dato è insufficiente ad ipotizzare il coinvolgimento stabile di [OSCURATO:PERSONA] in un accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di delitti; - che la sentenza impugnata non ha individuato il ruolo concretamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'ipotizzata associazione e, dunque, il contributo che egli avrebbe fornito al funzionamento della stessa; - che la sentenza impugnata cade in contraddizione perché sostiene che [OSCURATO:PERSONA] fu coinvolto da [OSCURATO:PERSONA] nella costituzione dell'associazione, ma lo considera poi mero partecipe; - che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto il 25 ottobre 2013 per violazione della legge in materia di stupefacenti e, nei nove mesi intercorsi tra l'ipotizzato accordo criminoso e l'arresto, commise due soli furti - uno (capo 4), a vantaggio proprio; l'altro (capo 25), a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) - sicché non fornì alcun concreto contributo all'operatività dell'associazione.

4.2. Col sesto motivo, il difensore deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della penale responsabilità per il furto di cui al capo 25).

Osserva che la sentenza impugnata è giunta a tali conclusioni sulla base di indizi non gravi e non univoci.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi.

5.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata in udienza preliminare e poi riproposta sia di fronte al Tribunale che nel giudizio di appello.

La difesa osserva che la competenza a conoscere del reato associativo appartiene al giudice del luogo ove l'associazione si costituisce, perché in quel luogo ha inizio la consumazione del reato, e sostiene che le emergenze istruttorie consentono di individuare quel luogo a Latina.

Sottolinea che l'ipotizzata associazione fu ideata nel territorio pontino, in quel territorio divenne operativa e da lì fu programmata e diretta la commissione dei reati fine.

5.2. Col secondo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per essere stati utilizzati a fini di prova i risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento, avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti, non connessi ex art. 12 cod. proc. pen. con quelli per cui si procede.

Sostiene, inoltre, che i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] non sono tra quelli per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen.

Con particolare riferimento alle imputazioni di furto, la difesa sì duole che siano state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 e n. 2, prima ipotesi, cod. pen. e sia stato conseguentemente ritenuto applicabile l'art. 270 cod. proc. pen. 5.3.

Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato associativo.

Osserva in particolare: - che difettano indizi gravi e concordanti idonei a comprovare l'esistenza dì un accordo stabile finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti; - che non v'è prova della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'operato degli altri ipotetici associati; - che non v'è prova delle concrete manomissioni di contatori contestate a [OSCURATO:PERSONA] il quale, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, risiedeva stabilmente a Latina e solo sporadicamente si recava in Sardegna dalla compagna [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente); - che la sentenza impugnata non ha chiarito il ruolo svolto da ciascun associato all'interno del sodalizio e dunque non v'è spiegazione dell'ipotizzata sussistenza del dolo del reato associativo, che implica la consapevolezza di essere al servizio di una struttura organizzata avente quale scopo la commissione di una serie indeterminata di furti; - che la motivazione è frutto di travisamento della prova essendo stata attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (che lavorava alle dipendenze di una società di panificazione) la qualifica di elettricista, smentita anche dal contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe che egli non aveva particolare competenza in materia;- che non vi è prova della percezione di utili da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sulla base dei quali la partecipazione ad una associazione a delinquere si distingue dal mero concorso nei reati scopo.

5.4. Col quarto e ultimo motivo la difesa si duole dell'affermazione della penale responsabilità con riferimento ai furti aggravati di cui ai capi 17), 41), 48), 49), 50), 51).

Rileva che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi idonei ad accertare l'identità degli autori delle manomissioni.

Sottolinea, quanto al capo 41), che il contenuto delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato travisato.

Con riferimento agli altri capi osserva: che la Corte territoriale ha attribuito decisivo significato ai servizi di osservazione controllo e pedinamento dai quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] si trovava nei luoghi ove si ritengono essere state eseguite le manomissioni, ma ha trascurato che, secondo le emergenze istruttorie, tali manomissioni potevano essere eseguite solo da un elettricista altamente specializzato e [OSCURATO:PERSONA] non lo è.

Osserva, infine, che le manomissioni sono state rilevate soltanto da personale dell'[OSCURATO:PERSONA] - quindi da tecnici dipendenti di una parte processuale - e che gli strumenti di misura asseritamente manomessi non erano omologati né omologabili, circostanza questa che, influendo sulle modalità di rilevazione dei consumi, influirebbe anche sull'accertamento dei furti per cui si procede.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in sette motivi.

6.1. Col primo, secondo e terzo motivo il difensore deduce vizi di motivazione e violazione di legge per non essere stata accolta la proposta di concordato con parziale rinuncia ai motivi di appello, depositata all'udienza del 6 dicembre 2021, cui il Procuratore generale aveva prestato il consenso.

Secondo il ricorrente la decisione di non accogliere il concordato sarebbe viziata: - dall'incongrua motivazione dell'inapplicabilità delle attenuanti generiche, giustificata da un negativo comportamento processuale non meglio specificato; - dalla carenza di motivazione in ordine all'inadeguatezza della pena proposta; - dall'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un «ruolo organizzativo di primo piano» che non emergerebbe dagli atti; - dalla ritenuta esistenza, con riferimento al furto contestato al capo 53), dell'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose.

Osserva in proposto il ricorrente che tale aggravante non può essere ritenuta sussistente se la manomissione non comporta una rottura o un danneggiamento e che, come emerge dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il contatore installato presso l'abitazione di quest'ultimo non fu danneggiato.

Con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo al ritenuto ruolo organizzativo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto nell'associazione, si deve puntualizzare che il motivo si riferisce al rigetto del concordato proposto in appello e che tale proposta non prevedeva una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato al ricorrente.

6.2. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stati ritenuti utilizzabili i risultati di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto violazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, successivamente depositate nel presente, diverso procedimento.

Sottolinea che i reati per i quali le intercettazioni furono autorizzate non sono connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. con quelli per cui si procede.

Con particolare riferimento al furto contestato al capo 53) la difesa si duole che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, cod. pen. e sia stato conseguentemente ritenuto applicabile l'art. 270 cod. proc. pen.

Riguardo alla sussistenza di questa aggravante il difensore osserva che i giudici di merito l'hanno ritenuta contestata "in fatto" perché nel capo di imputazione si parla di manomissione del contatore, ma la manomissione non equivale a danneggiamento.

Rileva che, nel formulare l'imputazione, il pubblico ministero ha considerato la manomissione come un mezzo fraudolento idoneo ad alterare la misurazione dei consumi e rilevante ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, cod. pen.

Osserva che le aggravanti dell'uso della violenza sulle cose e dell'uso di mezzo fraudolento sono incompatibili e si escludono a vicenda.

6.3. Col quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'applicazione dell'art. 416 cod. pen.

Rileva che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto associato «unicamente in base alle confusionarie e non concomitanti risultanze delle intercettazioni telefoniche» pur non essendosi mai recato in Sardegna e non avendo mai conosciuto gran parte dei membri della ipotizzata associazione.

Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di partecipazione al reato associativo, né con riferimento all'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'attività dell'associazione, né con riferimento alla chiara volontà di farne parte e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi delittuosi.

Lamenta, inoltre, violazione e falsa applicazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen.

Ricorda che, secondo la migliore giurisprudenza, può essere considerato organizzatore di una associazione chi svolge un'attività essenziale e infungibile per l'azione degli associati e si occupa in autonomia di coordinare il lavoro degli aderenti al fine di un impiego razionale delle risorse associative.

Osserva che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non si occupava in via esclusiva di procacciare i clienti, né risulta aver svolto un ruolo essenziale e infungibile.

6.4. Col sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità per il furto di cui al capo 53).

Sostiene che da una lettura attenta delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese in udienza dal teste M.[OSCURATO:PERSONA] (incaricato delle indagini) emergerebbe che l'autore materiale della manomissione non fu [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], al quale infatti [OSCURATO:PERSONA], intestatario dell'utenza, si rivolse per ottenere che il contatore manomesso fosse recuperato e l'illecito non fosse scoperto dai verificatori dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene che analoga doglianza, sollevata nell'atto di appello, non sarebbe stata esaminata dalla sentenza impugnata.

6.5. Col settimo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di peculato contestato al capo 54).

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe tenuto conto a tal fine del contenuto di intercettazioni in larga parte non comprensibili e comunque inidonee a dimostrare un qualsiasi contributo materiale o psicologico al reato materialmente commesso dal dipendente [OSCURATO:PERSONA] (e incaricato di pubblico servizio) [OSCURATO:PERSONA].

7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi.

7.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio.

Le argomentazioni svolte sono coincidenti con quelle già illustrate con riferimento all'analoga eccezione sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. sopra par. 5.1).

7.2. Col secondo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per essere stati utilizzati a fini di prova i risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento, avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti, non connessi ex art. 12 cod. proc. pen. con quelli per cui si procede.

Sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] è imputato soltanto del delitto di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen. sicché non gli sono stati contestati reati per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen.

Rileva che tali non sono, in ogni caso, i furti contestati ai coimputati, aggravati dall'uso del mezzo fraudolento, ma non dall'uso di violenza sulle cose.

7.3. Col terzo motivo, la difesa sostiene che tutti gli atti di indagine aventi ad oggetto la verifica della manomissione dei contatori sarebbero affetti da nullità per violazione dell'art. 57 cod. proc. pen.

Tale verifica non sarebbe stata compiuta, infatti, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ma da tecnici dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di una parte processuale i quali, per quanto incaricati di pubblico servizio, non sono certamente legittimati a compiere atti di indagine.

8. Con memoria depositata il 24 dicembre 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi, integrativi dei precedenti, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 8.1.

Col primo motivo nuovo, il ricorrente approfondisce il tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni anche con riferimento alla possibilità di ritenere contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi.

8.2. Col secondo motivo nuovo, la difesa espone ulteriori argomenti a sostegno del dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato associativo.

Sottolinea che, dalla lettura della sentenza impugnata, non si comprende quando l'associazione si sarebbe costituita e neppure perché la data della cessazione del vincolo associativo sia stata indicata nel 13 luglio 2015.

Osserva che, secondo l'ipotesi accusatoria, nessuno dei reati scopo sarebbe stato commesso oltre il 23 maggio 2015.

Sostiene che il termine di prescrizione dovrebbe essere calcolato, anche per il reato associativo, a decorrere dal 23 maggio 2015.

Sottolinea che, erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'art. 83, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Osserva in proposito che, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, nel presente procedimento, non si tennero udienze dibattimentali né corsero termini processuali.

8.3. Col terzo motivo nuovo la difesa espone ulteriori argomenti a sostegno del dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei furti aggravati di cui ai capi 17), 41), 48), 49), 50), 51) e alla possibilità di individuare in [OSCURATO:PERSONA] l'autore materiale delle manomissioni.

Insiste nel sostenere che il contenuto delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato travisato.

Si duole che la Corte territoriale non abbia sottoposto al necessario vaglio critico le dichiarazioni rese dai tecnici [OSCURATO:PERSONA] che visionarono i contatori. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso che riguardano la possibilità di utilizzare, ai fini della decisione sui reati diversi dai furti aggravati, gli esiti delle intercettazioni telefoniche (secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) meritano accoglimento nei termini che saranno di seguito specificati.

Poiché non si tratta di «motivi esclusivamente personali», l'impugnazione giova, ai sensi dell'art 627, comma 5, cod. proc. pen., anche a [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto ricorso per motivi diversi.

Sono conseguentemente assorbiti tutti i motivi di ricorso relativi al reato associativo (capo 1).

Lo sono quindi: il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

È assorbito anche il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato di peculato (capo 54).

Tutti i restanti motivi devono essere respinti per manifesta infondatezza.

2. Devono essere esaminati per primi, perché aventi priorità logica, i motivi di ricorso relativi alla ritenuta incompetenza territoriale della autorità giudiziaria di Cagliari, sollevati, con argomentazioni assai simili, dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura» (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di questi principi.

Ha sottolineato, infatti, che le principali attività di programmazione, ideazione e direzione della struttura associativa furono realizzate nel territorio cagliaritano.

La sentenza impugnata fornisce sul punto una argomentazione esauriente quando riferisce che, secondo le emergenze istruttorie, [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), inizialmente dedito alla cessione di magneti funzionali ad alterare, riducendole, le registrazioni dei consumi di energia elettrica rilevate dai contatori, diede vita con [OSCURATO:PERSONA] e con altri ad una attività organizzata per acquisire un numero sempre maggiore di clienti e perfezionare la manomissione in modo da renderla difficilmente rilevabile e, a tal fine, iniziò ad avvalersi delle competenze di persone residenti in Lazio (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata, dunque, la associazione avrebbe avuto in Sardegna non solo la base operativa, ma anche la base ideativa e non può rilevare in contrario che alcuni associati risiedessero e operassero nel territorio del circondario di Latina.

A fronte di tali argomentazioni, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] obiettano che l'associazione costituita in Sardegna sarebbe stata una estensione di altra preesistente associazione operante nel Lazio, la cui sussistenza dovrebbe essere desunta da informative di reato e, quindi, da atti non utilizzabili nel processo.

Per sostenere l'incompetenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fa ampio riferimento anche ai verbali degli interrogatori delegati e ai verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma - come la sentenza impugnata chiarisce - questi verbali (in particolare quelli delle sommarie informazioni) non sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento e, pertanto, sono anch'essi inutilizzabili in giudizio.

Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso con i quali si sostiene la competenza per territorio del Tribunale di Latina.

3. Procedendo in ordine logico, deve essere esaminato il motivo di ricorso (proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali sulla base delle quali i giudici di merito sono giunti all'affermazione della penale responsabilità.

Come risulta dalla lettura delle sentenze di merito, le intercettazioni utilizzate ai fini della decisione erano state disposte nell'ambito di un procedimento aperto per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 a carico di alcuni degli odierni imputati.

I ricorrenti sostengono che il presente procedimento sarebbe "diverso" rispetto a quello nel quale le intercettazioni erano state autorizzate sicché l'esito delle stesse non avrebbe potuto essere utilizzato ai fini della decisione se non nei limiti previsti dall'art. 270 cod. proc. pen.

Come noto, sulla nozione di procedimento diverso si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, hanno affermato che «il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sennpreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.».

Il principio di diritto così affermato è stato superato in parte dalla modifica dell'art. 270 cod. proc. pen. introdotta dal decreto- legge 30 dicembre 2019 n. 161 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020 n. 7).

I risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento diverso, infatti, possono oggi essere utilizzati se risultano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266 comma 1» cod. proc. pen.

Tale modifica normativa, tuttavia, si applica soltanto ai procedimenti penali «iscritti successivamente al 31 agosto 2020» e, pertanto, non trova applicazione nel caso di specie.

Al di là di ciò, ancora oggi, i principi affermati nella sentenza Cavallo indicano le coordinate ermeneutiche al cui interno ci si deve muovere per individuare la nozione di "diverso procedimento".

La sentenza in esame ha chiarito, infatti, da un lato, che il concetto di "diverso procedimento" non può essere identificato con quello di "diverso reato"; dall'altro che, per poter parlare di medesimo procedimento, è necessario verificare l'esistenza di un "legame sostanziale" tra i reati in relazione ai quali l'autorizzazione all'intercettazione è stata emessa e i reati emersi grazie ai risultati di quella intercettazione.

Tale legame è stato identificato nell'esistenza di una connessione processuale ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.

Si è conseguentemente ritenuto che i procedimenti non siano "diversi", a norma dell'art. 270 cod. proc. pen., se hanno ad oggetto reati connessi.

A tali principi, confermati dalla giurisprudenza successiva (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824; Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326; Sez. 6, n. 26739 del 18/09/2020, Currò, Rv. 279661), è doveroso attenersi nel valutare la fondatezza dei motivi di ricorso che hanno ad oggetto l'utilizzabilità delle intercettazioni.

3.1. La sentenza impugnata non spende argomenti per sostenere che vi sia identità tra il presente procedimento e quello nel quale le intercettazioni sono state disposte.

Si limita ad osservare, infatti, che la diversità tra i due procedimenti non ha «valenza decisiva» e sostiene che, anche se ritenuta esistente, tale diversità non sarebbe ostativa all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, che rimane possibile quando «le stesse assumano rilevanza determinante ai fini dell'accertamento dei delitti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 380 cod. proc. pen.» (pag. 81 e 82 della motivazione).

Sottolinea a tal fine che, nel caso di specie, l'art. 270 può trovare applicazione perché agli imputati sono stati contestati furti aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, e n. 5 cod. pen., reati per i quali l'art. 380, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

I ricorsi si dolgono di tale conclusione, non solo contestando la sussistenza delle aggravanti (tema sul quale si tornerà in seguito), ma anche sottolineando che non tutti i reati per cui si procede sono previsti dall'art. 380 cod. proc. pen.

A questo proposito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] osserva che il suo assistito è imputato solo per aver partecipato all'associazione a delinquere di cui al capo 1) e non gli sono stati contestati furti aggravati.

Anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - pur contestando la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, e n. 5 cod. pen. - non si limitano a questo, ma aggiungono che dalle intercettazioni sono stati tratti elementi a carico dei rispettivi assistiti anche in relazione ad altri reati non previsti dall'art. 380 cod. proc. pen.

Prima ancora di esaminare i motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle aggravanti del furto, dunque, è necessario chiedersi se, in presenza di procedimenti ab origine diversi, la disposizione di cui all'art. 270 cod. proc. pen. consenta di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche nel diverso procedimento soltanto per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza oppure anche in relazione ad eventuali delitti connessi.

Tale valutazione è necessaria perché la sentenza impugnata sembra ritenere che, in un procedimento avente ad oggetto reati previsti dall'art. 380 cod. proc. pen., gli esiti delle intercettazioni disposte in un procedimento diverso possano essere sempre utilizzati e non solo per provare quei reati, ma anche per provare reati diversi purché rientranti nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Solo in questa prospettiva, infatti, si può comprendere perché la Corte territoriale abbia scelto di non approfondire il tema della diversità o unicità dei due procedimenti (cui non ha attribuito «valenza decisiva») ed abbia ritenuto di «poter affermare l'utilizzabilità del risultato delle predette intercettazioni alla luce dell'ultima parte del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen.» (pag. 81 della motivazione).

Ed invero, così argomentando, la Corte territoriale ha implicitamente sostenuto che, pur in presenza di procedimenti ab origine diversi, i risultati delle intercettazioni potevano essere utilizzati, non solo ai fini dell'accertamento dei furti aggravati, ma anche ai fini dell'accertamento del reato associativo di cui al capo 1) e del delitto di peculato di cui al capo 54): delitti in relazione ai quali l'arresto non è obbligatorio e che le sentenze di merito hanno ritenuto provati proprio sulla base del contenuto delle intercettazioni.

Sul tema, le motivazioni fornite dai giudici di appello non possono essere integrate con quelle contenute nella sentenza di primo grado.

Il Tribunale, infatti, si è limitato ad osservare che, anche volendo ammettere la "diversità" dei procedimenti, potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. (pag. 36 della motivazione), ma non ha chiarito sulla base di quali elementi sia possibile sostenere che il procedimento nel quale le intercettazioni sono state utilizzate non sarebbe diverso da quello nel quale sono state disposte (sull'argomento cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501).

3.2. Tanto premesso, si deve rilevare che l'interpretazione seguita dalla Corte di appello non trova riscontro nella lettera del citato art. 270.

La disposizione in esame, infatti (nel testo all'epoca vigente) limitava espressamente la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali erano state disposte, salvo che le stesse fossero «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

Sanciva dunque che, in caso di diversità dei procedimenti, l'utilizzazione fosse possibile solo eccezionalmente e per l'accertamento di alcuni particolari delitti, capaci di destare particolare allarme sociale.

Orienta in tal senso - come le Sezioni Unite di questa Corte hanno efficacemente ricordato (Sez.

U., n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, pag. 9 della motivazione) - anche la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità.

Chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 270 cod. proc. pen. nel testo previgente, infatti, la Corte costituzionale ritenne di sottolineare: che tale norma «eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale» e, che, proprio perché ha carattere derogatorio, essa costituisce «un non irragionevole bilanciamento, operato discrezionalmente dal legislatore, fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (Corte cost., sentenza n. 63 del 1994).

3.3. Alla luce dei principi appena illustrati la Corte territoriale non avrebbe dovuto trascurare il tema della diversità o unicità dei procedimenti, che era essenziale ai fini della decisione sull'utilizzabilità delle intercettazioni in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 54).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari la quale, ove i risultati delle intercettazioni risultassero non utilizzabili, dovrà anche valutare l'idoneità del quadro indiziario ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per i reati diversi dai furti aggravati.

I motivi di ricorso che riguardano l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità in relazione ai reati diversi dai furti (secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) hanno carattere oggettivo.

L'accoglimento di tali motivi si estende, dunque, ai sensi dell'alt 627, comma 5, cod. proc. pen., anche a [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto ricorso per motivi diversi (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015 dep. 2016, Aresu, Rv. 266686.

Sull'argomento: Sez.

U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756).

Tutti i motivi di ricorso relativi al reato associativo (capo 1) sono assorbiti.

Lo sono quindi: il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

È assorbito anche il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato di peculato (capo 54), atteso che questo delitto non è compreso tra quelli previsti dall'art. 380 cod. proc. pen. 4.

Come si è detto, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato l'utilizzabilità dell'esito delle intercettazioni anche con riferimento ai reati di furto aggravato loro rispettivamente ascritti.

4.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen. - contestata ai capi 41), 48), 49), 50), 51) - non potrebbe essere ritenuta sussistente.

Il motivo è inammissibile perché non specifico.

Il ricorrente non ha chiarito, infatti, per quali ragioni, nei casi indicati, il concorso con altre due persone dovrebbe essere escluso.

È appena il caso di rilevare che, secondo la prospettazione accusatoria (avallata dai giudici di merito senza che il ricorrente abbia formulato precisi rilievi critici in proposito), l'intestatario dell'utenza il cui contatore sarebbe stato manomesso sarebbe sempre concorrente nel reato con l'autore della manomissione e che, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 82 della motivazione), anche nei motivi di appello non erano state chiarite le ragioni dell'invocata esclusione dell'aggravante.

4.2. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che l'aggravante dell'aver usato violenza sulle cose fosse stata contestata "in fatto" perché la condotta descritta nel capo di imputazione consiste nella "manomissione" dei contatori.

A questo proposito le sentenze di merito sottolineano che tale manomissione integra sia l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, seconda ipotesi (essersi avvalsi di mezzo fraudolento), sia quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi (uso di violenza sulle cose).

Nel ritenere sussistenti entrambe le aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - hanno preso atto delle tipologie di manomissione attuate (descritte in dettaglio alle pagine 33 e 34 della sentenza di primo grado) che comportavano la realizzazione di appositi fori sui contatori oltre alla manomissione dei sigilli e, talvolta, anche delle saldature delle schede elettroniche.

Hanno sottolineato, inoltre, che, attraverso tale opera di manomissione, il funzionamento del misuratore veniva alterato.

Hanno sostenuto, quindi: che il prezzo dell'energia elettrica non era pagato interamente perché la quantità di energia erogata non veniva misurata e che tale risultato era ottenuto attraverso una attività non solo fraudolenta, ma anche violenta.

La motivazione non è carente né illogica o contraddittoria e appare conforme ai principi di diritto che regolano la materia.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, anche di recente, che, in ragione della diversa oggettività giuridica, le circostanze aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento previste dall'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen., possono concorrere tra loro (Sez. 4, n. 8860 del 11/02/2020, Cantore, Rv. 278604; Sez. 4, n. 21728 del 02/03/2004, Fiaccarini, Rv. 228576; Sez. 2, n. 12404 del 20/06/1975, Oggianu, Rv. 131590).

Proprio facendo riferimento a un furto di energia elettrica, questa Corte di legittimità ha sostenuto che la «rottura del piombo copri morsetti» e l'innesto «di un ponticello tra l'entrata e l'uscita della fase del contatore», sia che facciano registrare un consumo minore di quello effettuato, sia che impediscano qualsiasi registrazione dal numeratore, integrano «compiutamente gli estremi del delitto di furto, aggravato dall'uso della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento», perché sussistono, oltre alla sottrazione della cosa mobile (a cui è equiparata l'energia somministrata e sulla quale cade l'illecita azione dell'impossessamento), anche l'ingiusto profitto dell'agente e il danno patrimoniale che ricade sull'ente erogatore dell'energia (Sez. 2, n. 3320 del 06/03/1991, dep. 1992, Tedesco, Rv. 189678).

Conferma tale impostazione una recente sentenza che ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose per ritenere solo quella dell'uso di mezzo fraudolento in un caso di alterazione del funzionamento di un contatore realizzata collocando un magnete all'esterno dell'apparecchio di misurazione senza manometterlo.

Si è sottolineato, infatti, che «la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore».

In questo caso, l'aggravante della violenza sulle cose è stata esclusa perché il magnete, posto all'esterno del contatore, era idoneo ad agire «in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino» (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108): una situazione ben diversa da quella che fu accertata dai tecnici incaricati di esaminare i contatori la cui manipolazione è stata contestata agli odierni ricorrenti.

Si ricorda in proposito che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, può essere ritenuta sussistente quando - come avvenuto nei casi in esame - la condotta dell'agente abbia prodotto qualche conseguenza sul bene oggetto della sottrazione o sullo strumento posto a protezione dello stesso determinandone la rottura o il guasto o il danneggiamento o la trasformazione oppure mutandone la destinazione (cfr. Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042).

4.3. Nel secondo motivo del ricorso principale (e nel primo motivo nuovo) il difensore di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ritenendo contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, i giudici di merito avrebbero recato pregiudizio al diritto di difesa.

A questo proposito si deve ricordare che la contestazione "in fatto" di una circostanza aggravante è ammessa ogniqualvolta l'imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi che integrano la fattispecie circostanziale, permettendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi.

Ne consegue che l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse.

Muovendosi in questa prospettiva, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che «la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato».

Hanno ritenuto, invece, che le cose stiano diversamente con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, «in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative» (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, pag. 10 e 11 della motivazione).

Applicando questi principi al caso in esame si osserva che le imputazioni ascritte agli attuali ricorrenti facevano chiaro riferimento alla manomissione dei contatori e all'alterazione del funzionamento degli stessi.

Pertanto, la descrizione del fatto storico addebitato consentiva di ricavare gli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 sia nella prima che nella seconda ipotesi.

A ciò deve aggiungersi che le modalità di manomissione dei contatori sono state oggetto di accertamento nel corso del giudizio, sicché, in concreto, l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose non ha subito pregiudizio alcuno.

4.4. Come già chiarito, la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 prima ipotesi e/o di quella prevista dall'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen. fa sì che, ai sensi dell'art. 270, comma 1, del codice di rito i risultati delle intercettazioni possano essere comunque utilizzati per l'accertamento di tali reati che sono compresi nell'elenco di cui all'art. 380 cod. proc. pen.

Per quanto qui interessa, si tratta dei reati di cui ai capi 17), 41), 48), 49), 50), 51), ascritti a [OSCURATO:PERSONA]; del reato di cui al capo 35) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ed anche del reato di cui al capo 25) ascritto ad [OSCURATO:PERSONA].

Il rigetto dei motivi di ricorso che riguardano la ritenuta sussistenza delle aggravanti comporta anche il rigetto dei motivi di ricorso che riguardano l'utilizzabilità dell'esito delle intercettazioni in relazione ai furti aggravati.

5. Si può adesso procedere all'esame degli ulteriori motivi proposti da ciascun ricorrente.

5.1. Per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], resta da esaminare soltanto il sesto motivo col quale il difensore deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della penale responsabilità per il furto di cui al capo 25).

Con questo motivo il ricorrente invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l'iter logico- giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.

Per poter essere ammissibile, tuttavia, il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate in sede di gravame.

Ne consegue che, là dove sia censurata la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, è onere del ricorrente specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853).

Il sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non si attiene a questi principi, perché si limita a sostenere l'insufficienza del quadro indiziario.

5.2. Considerazioni non dissimili devono essere svolte con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sviluppato nel terzo motivo nuovo.

Il ricorrente reitera, infatti, gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.

Si rammenta in proposito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di cassazione, dunque, non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito.

Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.

In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Anche nel quadro nella nuova disciplina, pertanto, la Cassazione è - e resta - giudice della motivazione.

Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite (e di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Nel caso di specie, agli esiti delle intercettazioni si sono aggiunti i servizi di osservazione pedinamento e controllo e le deposizioni rese dai tecnici dell'[OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, con motivazione completa e coerente, ne desume un quadro indiziario grave preciso e concordante.

Come puntualmente sottolineato dalla Corte territoriale a pag. 96 della motivazione, tale quadro indiziario non è contrastato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto le conoscenze tecniche necessarie per procedere alla manomissione dei contatori: circostanza che, secondo i giudici di merito (pag. 93 e ss. della sentenza impugnata) è smentita dalle emergenze istruttorie.

Quanto l alla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 3260 RIT 367/15) il ricorrente, più che contestarne il contenuto, ne contesta il valore indiziario, senza sostenere, però, che le indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] all'elettricista amico della [OSCURATO:PERSONA] non fossero finalizzate alla manomissione del contatore installato presso l'abitazione della donna e proprio questa condotta è stata stata valorizzata dalla Corte territoriale ai fini della affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nel reato di cui al capo 41).

5.3. Nel quarto motivo di ricorso (e nel terzo motivo nuovo), la difesa di [OSCURATO:PERSONA] affronta un tema che viene trattato anche nel terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti sostengono, in particolare, che le verifiche eseguite dai tecnici [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inutilizzabili ai fini della decisione perché provenienti da dipendenti di una società costituitasi parte civile in giudizio e da soggetti non legittimati a svolgere attività di indagine.

L'argomento è privo di pregio.

I tecnici [OSCURATO:PERSONA] intervenuti a verificare le manomissioni dei contatori, infatti, sono stati sentiti quali testimoni in giudizio e hanno riferito sulla situazione da loro materialmente osservata.

Quanto accertato è stato documentato con la redazione di un verbale o di un rapporto di verifica e, in alcuni casi, documentato fotograficamente.

Si tratta dunque di prove testimoniali che non cessano di essere tali solo perché provenienti da soggetti dotati di competenze tecniche.

Ed invero, per giurisprudenza costante, «il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto» (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv. 241312).

A ciò deve aggiungersi che nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata può essere ritenuto sussistente per non aver attribuito rilievo al fatto che alcuni contatori non fossero omologati e, in alcuni casi, non fosse stata accertata l'identità degli intestatari dell'utenza.

I motivi di ricorso, del resto, non chiariscono quale rilevanza potrebbe essere attribuita a tali circostanze e, per questa parte, difettano, dunque, di specificità.

6. Col sesto motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità per il furto di cui al capo 53).

Sostiene che da una lettura attenta delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese in udienza dal teste M.[OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che l'autore materiale della manomissione non fu [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], col 22 ,) ' quale, infatti, [OSCURATO:PERSONA], intestatario dell'utenza, parlò della manomissione.

Il ricorrente lamenta che analoga doglianza, sollevata nell'atto di appello, non sia stata esaminata dalla sentenza impugnata.

La sentenza impugnata esamina la questione alle pagine 99 e 100 richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado (che sono riportate alle pagine 42 e SS. della sentenza di appello).

Con motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, i giudici di merito sostengono che a [OSCURATO:PERSONA] fu chiesto di far intervenire un amico ex dipendente [OSCURATO:PERSONA] per "sanare" il contatore relativo all'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] ed evitare che la manomissione dell'apparecchio potesse essere scoperta; identificano in [OSCURATO:PERSONA] quell'amico; osservano che la richiesta di recuperare il contatore manomesso per evitare che l'illecito fosse scoperto presuppone logicamente l'attribuzione di tale manomissione anche a [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza, sottolineata dalla difesa, secondo la quale non sono provati rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non smentisce tale ricostruzione e non inficia in alcun modo la motivazione fornita dai giudici di merito che presuppone, appunto, una richiesta di intervento rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e da questi a [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è dunque inammissibile per manifesta infondatezza.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto più motivi di ricorso (il primo, il secondo e il terzo) che si riferiscono al rigetto della proposta di concordato formulata in appello.

Questi motivi possono ritenersi superati dall'accoglimento del quarto motivo riguardante l'utilizzabilità dell'esito delle intercettazioni.

Non è inutile sottolineare, però, che la Corte di appello ha respinto la proposta di concordato anche perché escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi e - come sopra ampiamente motivato - tale decisione non è, in alcun modo, censurabile.

8. Non rileva nel presente procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) che ha reso procedibili a querela i furti come quelli in esame.

Questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo di sottolineare, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità».

Nel caso di specie, peraltro, la costituzione è stata coltivata senza opposizione da parte della difesa degli imputati (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432).9.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla imputazione di cui al capo 1).

Deve inoltre essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione di cui al capo 54).

Nessuno di questi reati è, allo stato, estinto per prescrizione.

Quanto al reato associativo di cui al capo 1), secondo l'ipotesi accusatoria (che la sentenza impugnata ha accolto), il reato sarebbe stato commesso fino al 13 luglio 2015, sicché da quella data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione che è pari: ad anni sette e mesi sei per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui è stata contestata violazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen.; ad anni otto e mesi nove per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui è stata contestata violazione dell'art. 416, comma 1, cod. pen.

Quanto al reato di peculato, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 54), il termine di prescrizione è pari ad anni dodici e mesi sei e, secondo l'ipotesi accusatoria (che la sentenza impugnata ha accolto), il reato sarebbe stato commesso il 30 aprile 2015.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il corso della prescrizione è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18/20 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20) perché l'udienza del 16 aprile 2020, che era stata fissata al termine della discussione del processo di primo grado per consentire al pubblico ministero di poter replicare, è stata rinviata a causa dell'emergenza pandemica al 19 maggio 2020, data nella quale il pubblico ministero ha rinunciato alle repliche e il Tribunale di Cagliari ha dato lettura del dispositivo della sentenza di primo grado (cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).

L'annullamento deve essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuova valutazione in ordine all'identità o diversità tra il presente procedimento e quello nel quale le intercettazioni sono state disposte e alla conseguente utilizzabilità nel presente procedimento dell'esito delle intercettazioni stesse con riferimento ai reati di cui ai capi 1) e 54).

Ciò comporta che sia rimessa al giudice di rinvio ogni valutazione conseguente, quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione a tali reati e al complessivo trattamento sanzionatorio.

Deve essere demandata al giudice di rinvio anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità

10. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

Ai sensi dell'art. 624, comma 2, 24 cod. proc. pen., ciò comporta che la sentenza impugnata debba essere dichiarata irrevocabile nelle parti relative all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 17), 41), 48), 49), 50), 51); [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 53); [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 25).

È appena il caso di osservare che tali reati non sarebbero estinti per prescrizione anche se il corso della stessa non fosse stato sospeso ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18/20.

Si tratta, infatti, in tutti i casi, di furti aggravati per essere stati commessi con violenza sulle cose e con uso di mezzo fraudolento; puniti, quindi, con pena detentiva pari nel massimo a dieci anni ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. (sul punto cfr. Sez. 4, n. 8860 del 11/02/2020, Cantore, Rv. 278604).

A queste aggravanti, inoltre, si aggiunge, nella gran parte dei casi, quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione - pari ad anni dodici e mesi sei - non è ancora decorso: non lo è per il reato di cui al capo 48) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], commesso il 9 maggio 2015, perché il termine sarebbe decorso, al più presto, il 9 novembre 2027; non lo è per i reati di cui ai capi 17), 41), 49), 50), 51) ascritti a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 53) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 25) ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], tutti commessi «tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015», per i quali il termine di prescrizione sarebbe decorso, al più presto, il 25 aprile 2026.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori presenti: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. che ha depositato atto di costituzione con procura speciale, conclusioni, di cui ha chiesto l'accoglimento, e nota spese; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in proprio e quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., che ha depositato nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni, di cui ha chiesto l'accoglimento, e nota spese; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e sostituto, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 febbraio 2022, la Corte di appello di Cagliari ha riformato in parte la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 19 maggio 2020 dichiarando estinti per prescrizione due reati [capi 4) e 6) dell'imputazione] ascritti, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio nei loro confronti. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata, per quanto rileva in questa sede, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia quanto alla affermazione della penale responsabilità che riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sono stati condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 2. Per miglior comprensione è opportuno chiarire il contenuto delle imputazioni oggetto del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli art. 416 cod. pen. (capo 1): [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali partecipi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali organizzatori di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di energia elettrica realizzata attraverso la manomissione di contatori; associazione della quale, secondo l'ipotesi accusatoria, facevano parte numerose altre persone (più di dieci) che sono state separatamente giudicate. [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre ritenuto responsabile: al capo 25) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in [OSCURATO:PERSONA]Elena intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: al capo 17) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 41) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Senorbi (CA) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 48) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Villacidro (CA) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (il 9 maggio 2015); al capo 49) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Vallerrnosa (CA) intestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 50) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Vallermosa (CA) intestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 51) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Siliqua (CA) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015). [OSCURATO:PERSONA] è stato inoltre ritenuto responsabile: al capo 53) di furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante manomissione del contatore adibito alla rilevazione dei consumi di un'utenza attiva in Velletri (RM) intestata a [OSCURATO:PERSONA] (tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015); al capo 54) del reato di cui agli artt. 110, 314 cod. pen. per essersi appropriato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati) - [OSCURATO:PERSONA] quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e autore materiale - di un contatore di proprietà della società medesima, che, dopo essere stato rimosso dall'immobile nel quale era installato perché ne era stata rilevata la manomissione, si trovava presso gli uffici [OSCURATO:PERSONA] di Velletri (fatto commesso il 30 aprile 2015). 3. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivi ricorsi articolati in più motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in otto motivi. 4.1 Tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del sesto, si riferiscono alla affermazione della penale responsabilità per il reato associativo contestato al capo 1). Tali motivi possono essere esposti congiuntamente perché sono strettamente connessi tra loro e affrontano, sotto profili diversi, le medesime questioni. Il difensore osserva: - che ad [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati due soli furti: il primo al capo 4) (dichiarato prescritto dalla Corte di appello), il secondo al capo 25), e nulla consente di affermare che si tratti di delitti scopo dell'ipotizzata associazione; - che i giudici di merito non hanno fornito motivazione adeguata in ordine alla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un accordo criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti essendo provato, al più, un accordo con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per commettere il reato di cui al capo 25); - che l'unico altro delitto ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] (quello di cui al capo 4) è stato commesso manomettendo il contatore dell'utenza a lui stesso intestata e in forma monosoggettiva; - che l'unico indizio del pactum sceleris è rappresentato dal contenuto di intercettazioni telefoniche inidonee a fornire elementi in tal senso; - che non v'è prova della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminale; - che l'accordo criminoso del quale le intercettazioni forniscono indizi intervenne tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in questo accordo è stato desunto dal contenuto di una conversazione intercorsa il 10 aprile 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma dalle indagini non sono emersi contatti di alcun genere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che le conversazioni intercettate e i servizi di osservazione documentano solo contatti frequenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tale dato è insufficiente ad ipotizzare il coinvolgimento stabile di [OSCURATO:PERSONA] in un accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di delitti; - che la sentenza impugnata non ha individuato il ruolo concretamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'ipotizzata associazione e, dunque, il contributo che egli avrebbe fornito al funzionamento della stessa; - che la sentenza impugnata cade in contraddizione perché sostiene che [OSCURATO:PERSONA] fu coinvolto da [OSCURATO:PERSONA] nella costituzione dell'associazione, ma lo considera poi mero partecipe; - che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto il 25 ottobre 2013 per violazione della legge in materia di stupefacenti e, nei nove mesi intercorsi tra l'ipotizzato accordo criminoso e l'arresto, commise due soli furti - uno (capo 4), a vantaggio proprio; l'altro (capo 25), a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) - sicché non fornì alcun concreto contributo all'operatività dell'associazione. 4.2. Col sesto motivo, il difensore deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della penale responsabilità per il furto di cui al capo 25). Osserva che la sentenza impugnata è giunta a tali conclusioni sulla base di indizi non gravi e non univoci. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi. 5.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata in udienza preliminare e poi riproposta sia di fronte al Tribunale che nel giudizio di appello. La difesa osserva che la competenza a conoscere del reato associativo appartiene al giudice del luogo ove l'associazione si costituisce, perché in quel luogo ha inizio la consumazione del reato, e sostiene che le emergenze istruttorie consentono di individuare quel luogo a Latina. Sottolinea che l'ipotizzata associazione fu ideata nel territorio pontino, in quel territorio divenne operativa e da lì fu programmata e diretta la commissione dei reati fine. 5.2. Col secondo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per essere stati utilizzati a fini di prova i risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento, avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti, non connessi ex art. 12 cod. proc. pen. con quelli per cui si procede. Sostiene, inoltre, che i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] non sono tra quelli per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen. Con particolare riferimento alle imputazioni di furto, la difesa sì duole che siano state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 e n. 2, prima ipotesi, cod. pen. e sia stato conseguentemente ritenuto applicabile l'art. 270 cod. proc. pen. 5.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il reato associativo. Osserva in particolare: - che difettano indizi gravi e concordanti idonei a comprovare l'esistenza dì un accordo stabile finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti; - che non v'è prova della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'operato degli altri ipotetici associati; - che non v'è prova delle concrete manomissioni di contatori contestate a [OSCURATO:PERSONA] il quale, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, risiedeva stabilmente a Latina e solo sporadicamente si recava in Sardegna dalla compagna [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente); - che la sentenza impugnata non ha chiarito il ruolo svolto da ciascun associato all'interno del sodalizio e dunque non v'è spiegazione dell'ipotizzata sussistenza del dolo del reato associativo, che implica la consapevolezza di essere al servizio di una struttura organizzata avente quale scopo la commissione di una serie indeterminata di furti; - che la motivazione è frutto di travisamento della prova essendo stata attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (che lavorava alle dipendenze di una società di panificazione) la qualifica di elettricista, smentita anche dal contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergerebbe che egli non aveva particolare competenza in materia;- che non vi è prova della percezione di utili da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sulla base dei quali la partecipazione ad una associazione a delinquere si distingue dal mero concorso nei reati scopo. 5.4. Col quarto e ultimo motivo la difesa si duole dell'affermazione della penale responsabilità con riferimento ai furti aggravati di cui ai capi 17), 41), 48), 49), 50), 51). Rileva che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi idonei ad accertare l'identità degli autori delle manomissioni. Sottolinea, quanto al capo 41), che il contenuto delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato travisato. Con riferimento agli altri capi osserva: che la Corte territoriale ha attribuito decisivo significato ai servizi di osservazione controllo e pedinamento dai quali risulta che [OSCURATO:PERSONA] si trovava nei luoghi ove si ritengono essere state eseguite le manomissioni, ma ha trascurato che, secondo le emergenze istruttorie, tali manomissioni potevano essere eseguite solo da un elettricista altamente specializzato e [OSCURATO:PERSONA] non lo è. Osserva, infine, che le manomissioni sono state rilevate soltanto da personale dell'[OSCURATO:PERSONA] - quindi da tecnici dipendenti di una parte processuale - e che gli strumenti di misura asseritamente manomessi non erano omologati né omologabili, circostanza questa che, influendo sulle modalità di rilevazione dei consumi, influirebbe anche sull'accertamento dei furti per cui si procede. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in sette motivi. 6.1. Col primo, secondo e terzo motivo il difensore deduce vizi di motivazione e violazione di legge per non essere stata accolta la proposta di concordato con parziale rinuncia ai motivi di appello, depositata all'udienza del 6 dicembre 2021, cui il Procuratore generale aveva prestato il consenso. Secondo il ricorrente la decisione di non accogliere il concordato sarebbe viziata: - dall'incongrua motivazione dell'inapplicabilità delle attenuanti generiche, giustificata da un negativo comportamento processuale non meglio specificato; - dalla carenza di motivazione in ordine all'inadeguatezza della pena proposta; - dall'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un «ruolo organizzativo di primo piano» che non emergerebbe dagli atti; - dalla ritenuta esistenza, con riferimento al furto contestato al capo 53), dell'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Osserva in proposto il ricorrente che tale aggravante non può essere ritenuta sussistente se la manomissione non comporta una rottura o un danneggiamento e che, come emerge dalle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il contatore installato presso l'abitazione di quest'ultimo non fu danneggiato. Con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo al ritenuto ruolo organizzativo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto nell'associazione, si deve puntualizzare che il motivo si riferisce al rigetto del concordato proposto in appello e che tale proposta non prevedeva una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato al ricorrente. 6.2. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stati ritenuti utilizzabili i risultati di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto violazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, successivamente depositate nel presente, diverso procedimento. Sottolinea che i reati per i quali le intercettazioni furono autorizzate non sono connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. con quelli per cui si procede. Con particolare riferimento al furto contestato al capo 53) la difesa si duole che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, cod. pen. e sia stato conseguentemente ritenuto applicabile l'art. 270 cod. proc. pen. Riguardo alla sussistenza di questa aggravante il difensore osserva che i giudici di merito l'hanno ritenuta contestata "in fatto" perché nel capo di imputazione si parla di manomissione del contatore, ma la manomissione non equivale a danneggiamento. Rileva che, nel formulare l'imputazione, il pubblico ministero ha considerato la manomissione come un mezzo fraudolento idoneo ad alterare la misurazione dei consumi e rilevante ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, cod. pen. Osserva che le aggravanti dell'uso della violenza sulle cose e dell'uso di mezzo fraudolento sono incompatibili e si escludono a vicenda. 6.3. Col quinto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'applicazione dell'art. 416 cod. pen. Rileva che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto associato «unicamente in base alle confusionarie e non concomitanti risultanze delle intercettazioni telefoniche» pur non essendosi mai recato in Sardegna e non avendo mai conosciuto gran parte dei membri della ipotizzata associazione. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di partecipazione al reato associativo, né con riferimento all'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'attività dell'associazione, né con riferimento alla chiara volontà di farne parte e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi delittuosi. Lamenta, inoltre, violazione e falsa applicazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen. Ricorda che, secondo la migliore giurisprudenza, può essere considerato organizzatore di una associazione chi svolge un'attività essenziale e infungibile per l'azione degli associati e si occupa in autonomia di coordinare il lavoro degli aderenti al fine di un impiego razionale delle risorse associative. Osserva che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non si occupava in via esclusiva di procacciare i clienti, né risulta aver svolto un ruolo essenziale e infungibile. 6.4. Col sesto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità per il furto di cui al capo 53). Sostiene che da una lettura attenta delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese in udienza dal teste M.[OSCURATO:PERSONA] (incaricato delle indagini) emergerebbe che l'autore materiale della manomissione non fu [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], al quale infatti [OSCURATO:PERSONA], intestatario dell'utenza, si rivolse per ottenere che il contatore manomesso fosse recuperato e l'illecito non fosse scoperto dai verificatori dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che analoga doglianza, sollevata nell'atto di appello, non sarebbe stata esaminata dalla sentenza impugnata. 6.5. Col settimo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di peculato contestato al capo 54). Sostiene che la Corte territoriale avrebbe tenuto conto a tal fine del contenuto di intercettazioni in larga parte non comprensibili e comunque inidonee a dimostrare un qualsiasi contributo materiale o psicologico al reato materialmente commesso dal dipendente [OSCURATO:PERSONA] (e incaricato di pubblico servizio) [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 7.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio. Le argomentazioni svolte sono coincidenti con quelle già illustrate con riferimento all'analoga eccezione sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. sopra par. 5.1). 7.2. Col secondo motivo la difesa deduce violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per essere stati utilizzati a fini di prova i risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento, avente ad oggetto reati in materia di stupefacenti, non connessi ex art. 12 cod. proc. pen. con quelli per cui si procede. Sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] è imputato soltanto del delitto di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen. sicché non gli sono stati contestati reati per i quali l'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 380 cod. proc. pen. Rileva che tali non sono, in ogni caso, i furti contestati ai coimputati, aggravati dall'uso del mezzo fraudolento, ma non dall'uso di violenza sulle cose. 7.3. Col terzo motivo, la difesa sostiene che tutti gli atti di indagine aventi ad oggetto la verifica della manomissione dei contatori sarebbero affetti da nullità per violazione dell'art. 57 cod. proc. pen. Tale verifica non sarebbe stata compiuta, infatti, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ma da tecnici dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di una parte processuale i quali, per quanto incaricati di pubblico servizio, non sono certamente legittimati a compiere atti di indagine. 8. Con memoria depositata il 24 dicembre 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi, integrativi dei precedenti, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 8.1. Col primo motivo nuovo, il ricorrente approfondisce il tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni anche con riferimento alla possibilità di ritenere contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi. 8.2. Col secondo motivo nuovo, la difesa espone ulteriori argomenti a sostegno del dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato associativo. Sottolinea che, dalla lettura della sentenza impugnata, non si comprende quando l'associazione si sarebbe costituita e neppure perché la data della cessazione del vincolo associativo sia stata indicata nel 13 luglio 2015. Osserva che, secondo l'ipotesi accusatoria, nessuno dei reati scopo sarebbe stato commesso oltre il 23 maggio 2015. Sostiene che il termine di prescrizione dovrebbe essere calcolato, anche per il reato associativo, a decorrere dal 23 maggio 2015. Sottolinea che, erroneamente, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'art. 83, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Osserva in proposito che, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 1'11 maggio 2020, nel presente procedimento, non si tennero udienze dibattimentali né corsero termini processuali. 8.3. Col terzo motivo nuovo la difesa espone ulteriori argomenti a sostegno del dedotto vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei furti aggravati di cui ai capi 17), 41), 48), 49), 50), 51) e alla possibilità di individuare in [OSCURATO:PERSONA] l'autore materiale delle manomissioni. Insiste nel sostenere che il contenuto delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato travisato. Si duole che la Corte territoriale non abbia sottoposto al necessario vaglio critico le dichiarazioni rese dai tecnici [OSCURATO:PERSONA] che visionarono i contatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso che riguardano la possibilità di utilizzare, ai fini della decisione sui reati diversi dai furti aggravati, gli esiti delle intercettazioni telefoniche (secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) meritano accoglimento nei termini che saranno di seguito specificati. Poiché non si tratta di «motivi esclusivamente personali», l'impugnazione giova, ai sensi dell'art 627, comma 5, cod. proc. pen., anche a [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto ricorso per motivi diversi. Sono conseguentemente assorbiti tutti i motivi di ricorso relativi al reato associativo (capo 1). Lo sono quindi: il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. È assorbito anche il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato di peculato (capo 54). Tutti i restanti motivi devono essere respinti per manifesta infondatezza. 2. Devono essere esaminati per primi, perché aventi priorità logica, i motivi di ricorso relativi alla ritenuta incompetenza territoriale della autorità giudiziaria di Cagliari, sollevati, con argomentazioni assai simili, dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura» (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di questi principi. Ha sottolineato, infatti, che le principali attività di programmazione, ideazione e direzione della struttura associativa furono realizzate nel territorio cagliaritano. La sentenza impugnata fornisce sul punto una argomentazione esauriente quando riferisce che, secondo le emergenze istruttorie, [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), inizialmente dedito alla cessione di magneti funzionali ad alterare, riducendole, le registrazioni dei consumi di energia elettrica rilevate dai contatori, diede vita con [OSCURATO:PERSONA] e con altri ad una attività organizzata per acquisire un numero sempre maggiore di clienti e perfezionare la manomissione in modo da renderla difficilmente rilevabile e, a tal fine, iniziò ad avvalersi delle competenze di persone residenti in Lazio (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata, dunque, la associazione avrebbe avuto in Sardegna non solo la base operativa, ma anche la base ideativa e non può rilevare in contrario che alcuni associati risiedessero e operassero nel territorio del circondario di Latina. A fronte di tali argomentazioni, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] obiettano che l'associazione costituita in Sardegna sarebbe stata una estensione di altra preesistente associazione operante nel Lazio, la cui sussistenza dovrebbe essere desunta da informative di reato e, quindi, da atti non utilizzabili nel processo. Per sostenere l'incompetenza dell'autorità giudiziaria di Cagliari, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fa ampio riferimento anche ai verbali degli interrogatori delegati e ai verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma - come la sentenza impugnata chiarisce - questi verbali (in particolare quelli delle sommarie informazioni) non sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento e, pertanto, sono anch'essi inutilizzabili in giudizio. Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso con i quali si sostiene la competenza per territorio del Tribunale di Latina. 3. Procedendo in ordine logico, deve essere esaminato il motivo di ricorso (proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), relativo all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali sulla base delle quali i giudici di merito sono giunti all'affermazione della penale responsabilità. Come risulta dalla lettura delle sentenze di merito, le intercettazioni utilizzate ai fini della decisione erano state disposte nell'ambito di un procedimento aperto per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 a carico di alcuni degli odierni imputati. I ricorrenti sostengono che il presente procedimento sarebbe "diverso" rispetto a quello nel quale le intercettazioni erano state autorizzate sicché l'esito delle stesse non avrebbe potuto essere utilizzato ai fini della decisione se non nei limiti previsti dall'art. 270 cod. proc. pen. Come noto, sulla nozione di procedimento diverso si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, hanno affermato che «il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sennpreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.». Il principio di diritto così affermato è stato superato in parte dalla modifica dell'art. 270 cod. proc. pen. introdotta dal decreto- legge 30 dicembre 2019 n. 161 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020 n. 7). I risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento diverso, infatti, possono oggi essere utilizzati se risultano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266 comma 1» cod. proc. pen. Tale modifica normativa, tuttavia, si applica soltanto ai procedimenti penali «iscritti successivamente al 31 agosto 2020» e, pertanto, non trova applicazione nel caso di specie. Al di là di ciò, ancora oggi, i principi affermati nella sentenza Cavallo indicano le coordinate ermeneutiche al cui interno ci si deve muovere per individuare la nozione di "diverso procedimento". La sentenza in esame ha chiarito, infatti, da un lato, che il concetto di "diverso procedimento" non può essere identificato con quello di "diverso reato"; dall'altro che, per poter parlare di medesimo procedimento, è necessario verificare l'esistenza di un "legame sostanziale" tra i reati in relazione ai quali l'autorizzazione all'intercettazione è stata emessa e i reati emersi grazie ai risultati di quella intercettazione. Tale legame è stato identificato nell'esistenza di una connessione processuale ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. Si è conseguentemente ritenuto che i procedimenti non siano "diversi", a norma dell'art. 270 cod. proc. pen., se hanno ad oggetto reati connessi. A tali principi, confermati dalla giurisprudenza successiva (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824; Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280326; Sez. 6, n. 26739 del 18/09/2020, Currò, Rv. 279661), è doveroso attenersi nel valutare la fondatezza dei motivi di ricorso che hanno ad oggetto l'utilizzabilità delle intercettazioni. 3.1. La sentenza impugnata non spende argomenti per sostenere che vi sia identità tra il presente procedimento e quello nel quale le intercettazioni sono state disposte. Si limita ad osservare, infatti, che la diversità tra i due procedimenti non ha «valenza decisiva» e sostiene che, anche se ritenuta esistente, tale diversità non sarebbe ostativa all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, che rimane possibile quando «le stesse assumano rilevanza determinante ai fini dell'accertamento dei delitti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 380 cod. proc. pen.» (pag. 81 e 82 della motivazione). Sottolinea a tal fine che, nel caso di specie, l'art. 270 può trovare applicazione perché agli imputati sono stati contestati furti aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, e n. 5 cod. pen., reati per i quali l'art. 380, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. I ricorsi si dolgono di tale conclusione, non solo contestando la sussistenza delle aggravanti (tema sul quale si tornerà in seguito), ma anche sottolineando che non tutti i reati per cui si procede sono previsti dall'art. 380 cod. proc. pen. A questo proposito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] osserva che il suo assistito è imputato solo per aver partecipato all'associazione a delinquere di cui al capo 1) e non gli sono stati contestati furti aggravati. Anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - pur contestando la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, e n. 5 cod. pen. - non si limitano a questo, ma aggiungono che dalle intercettazioni sono stati tratti elementi a carico dei rispettivi assistiti anche in relazione ad altri reati non previsti dall'art. 380 cod. proc. pen. Prima ancora di esaminare i motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle aggravanti del furto, dunque, è necessario chiedersi se, in presenza di procedimenti ab origine diversi, la disposizione di cui all'art. 270 cod. proc. pen. consenta di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche nel diverso procedimento soltanto per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza oppure anche in relazione ad eventuali delitti connessi. Tale valutazione è necessaria perché la sentenza impugnata sembra ritenere che, in un procedimento avente ad oggetto reati previsti dall'art. 380 cod. proc. pen., gli esiti delle intercettazioni disposte in un procedimento diverso possano essere sempre utilizzati e non solo per provare quei reati, ma anche per provare reati diversi purché rientranti nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Solo in questa prospettiva, infatti, si può comprendere perché la Corte territoriale abbia scelto di non approfondire il tema della diversità o unicità dei due procedimenti (cui non ha attribuito «valenza decisiva») ed abbia ritenuto di «poter affermare l'utilizzabilità del risultato delle predette intercettazioni alla luce dell'ultima parte del primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen.» (pag. 81 della motivazione). Ed invero, così argomentando, la Corte territoriale ha implicitamente sostenuto che, pur in presenza di procedimenti ab origine diversi, i risultati delle intercettazioni potevano essere utilizzati, non solo ai fini dell'accertamento dei furti aggravati, ma anche ai fini dell'accertamento del reato associativo di cui al capo 1) e del delitto di peculato di cui al capo 54): delitti in relazione ai quali l'arresto non è obbligatorio e che le sentenze di merito hanno ritenuto provati proprio sulla base del contenuto delle intercettazioni. Sul tema, le motivazioni fornite dai giudici di appello non possono essere integrate con quelle contenute nella sentenza di primo grado. Il Tribunale, infatti, si è limitato ad osservare che, anche volendo ammettere la "diversità" dei procedimenti, potrebbe comunque trovare applicazione l'art. 270 cod. proc. pen. (pag. 36 della motivazione), ma non ha chiarito sulla base di quali elementi sia possibile sostenere che il procedimento nel quale le intercettazioni sono state utilizzate non sarebbe diverso da quello nel quale sono state disposte (sull'argomento cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501). 3.2. Tanto premesso, si deve rilevare che l'interpretazione seguita dalla Corte di appello non trova riscontro nella lettera del citato art. 270. La disposizione in esame, infatti (nel testo all'epoca vigente) limitava espressamente la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali erano state disposte, salvo che le stesse fossero «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Sanciva dunque che, in caso di diversità dei procedimenti, l'utilizzazione fosse possibile solo eccezionalmente e per l'accertamento di alcuni particolari delitti, capaci di destare particolare allarme sociale. Orienta in tal senso - come le Sezioni Unite di questa Corte hanno efficacemente ricordato (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, pag. 9 della motivazione) - anche la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità. Chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 270 cod. proc. pen. nel testo previgente, infatti, la Corte costituzionale ritenne di sottolineare: che tale norma «eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale» e, che, proprio perché ha carattere derogatorio, essa costituisce «un non irragionevole bilanciamento, operato discrezionalmente dal legislatore, fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (Corte cost., sentenza n. 63 del 1994). 3.3. Alla luce dei principi appena illustrati la Corte territoriale non avrebbe dovuto trascurare il tema della diversità o unicità dei procedimenti, che era essenziale ai fini della decisione sull'utilizzabilità delle intercettazioni in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 54). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari la quale, ove i risultati delle intercettazioni risultassero non utilizzabili, dovrà anche valutare l'idoneità del quadro indiziario ai fini dell'affermazione della penale responsabilità per i reati diversi dai furti aggravati. I motivi di ricorso che riguardano l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità in relazione ai reati diversi dai furti (secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) hanno carattere oggettivo. L'accoglimento di tali motivi si estende, dunque, ai sensi dell'alt 627, comma 5, cod. proc. pen., anche a [OSCURATO:PERSONA] che ha proposto ricorso per motivi diversi (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015 dep. 2016, Aresu, Rv. 266686. Sull'argomento: Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756). Tutti i motivi di ricorso relativi al reato associativo (capo 1) sono assorbiti. Lo sono quindi: il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. È assorbito anche il settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato di peculato (capo 54), atteso che questo delitto non è compreso tra quelli previsti dall'art. 380 cod. proc. pen. 4. Come si è detto, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato l'utilizzabilità dell'esito delle intercettazioni anche con riferimento ai reati di furto aggravato loro rispettivamente ascritti. 4.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen. - contestata ai capi 41), 48), 49), 50), 51) - non potrebbe essere ritenuta sussistente. Il motivo è inammissibile perché non specifico. Il ricorrente non ha chiarito, infatti, per quali ragioni, nei casi indicati, il concorso con altre due persone dovrebbe essere escluso. È appena il caso di rilevare che, secondo la prospettazione accusatoria (avallata dai giudici di merito senza che il ricorrente abbia formulato precisi rilievi critici in proposito), l'intestatario dell'utenza il cui contatore sarebbe stato manomesso sarebbe sempre concorrente nel reato con l'autore della manomissione e che, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 82 della motivazione), anche nei motivi di appello non erano state chiarite le ragioni dell'invocata esclusione dell'aggravante. 4.2. I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che l'aggravante dell'aver usato violenza sulle cose fosse stata contestata "in fatto" perché la condotta descritta nel capo di imputazione consiste nella "manomissione" dei contatori. A questo proposito le sentenze di merito sottolineano che tale manomissione integra sia l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, seconda ipotesi (essersi avvalsi di mezzo fraudolento), sia quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi (uso di violenza sulle cose). Nel ritenere sussistenti entrambe le aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., le sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - hanno preso atto delle tipologie di manomissione attuate (descritte in dettaglio alle pagine 33 e 34 della sentenza di primo grado) che comportavano la realizzazione di appositi fori sui contatori oltre alla manomissione dei sigilli e, talvolta, anche delle saldature delle schede elettroniche. Hanno sottolineato, inoltre, che, attraverso tale opera di manomissione, il funzionamento del misuratore veniva alterato. Hanno sostenuto, quindi: che il prezzo dell'energia elettrica non era pagato interamente perché la quantità di energia erogata non veniva misurata e che tale risultato era ottenuto attraverso una attività non solo fraudolenta, ma anche violenta. La motivazione non è carente né illogica o contraddittoria e appare conforme ai principi di diritto che regolano la materia. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, anche di recente, che, in ragione della diversa oggettività giuridica, le circostanze aggravanti della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento previste dall'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen., possono concorrere tra loro (Sez. 4, n. 8860 del 11/02/2020, Cantore, Rv. 278604; Sez. 4, n. 21728 del 02/03/2004, Fiaccarini, Rv. 228576; Sez. 2, n. 12404 del 20/06/1975, Oggianu, Rv. 131590). Proprio facendo riferimento a un furto di energia elettrica, questa Corte di legittimità ha sostenuto che la «rottura del piombo copri morsetti» e l'innesto «di un ponticello tra l'entrata e l'uscita della fase del contatore», sia che facciano registrare un consumo minore di quello effettuato, sia che impediscano qualsiasi registrazione dal numeratore, integrano «compiutamente gli estremi del delitto di furto, aggravato dall'uso della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento», perché sussistono, oltre alla sottrazione della cosa mobile (a cui è equiparata l'energia somministrata e sulla quale cade l'illecita azione dell'impossessamento), anche l'ingiusto profitto dell'agente e il danno patrimoniale che ricade sull'ente erogatore dell'energia (Sez. 2, n. 3320 del 06/03/1991, dep. 1992, Tedesco, Rv. 189678). Conferma tale impostazione una recente sentenza che ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose per ritenere solo quella dell'uso di mezzo fraudolento in un caso di alterazione del funzionamento di un contatore realizzata collocando un magnete all'esterno dell'apparecchio di misurazione senza manometterlo. Si è sottolineato, infatti, che «la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore». In questo caso, l'aggravante della violenza sulle cose è stata esclusa perché il magnete, posto all'esterno del contatore, era idoneo ad agire «in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino» (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108): una situazione ben diversa da quella che fu accertata dai tecnici incaricati di esaminare i contatori la cui manipolazione è stata contestata agli odierni ricorrenti. Si ricorda in proposito che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, può essere ritenuta sussistente quando - come avvenuto nei casi in esame - la condotta dell'agente abbia prodotto qualche conseguenza sul bene oggetto della sottrazione o sullo strumento posto a protezione dello stesso determinandone la rottura o il guasto o il danneggiamento o la trasformazione oppure mutandone la destinazione (cfr. Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042). 4.3. Nel secondo motivo del ricorso principale (e nel primo motivo nuovo) il difensore di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ritenendo contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, i giudici di merito avrebbero recato pregiudizio al diritto di difesa. A questo proposito si deve ricordare che la contestazione "in fatto" di una circostanza aggravante è ammessa ogniqualvolta l'imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi che integrano la fattispecie circostanziale, permettendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. Ne consegue che l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Muovendosi in questa prospettiva, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che «la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato». Hanno ritenuto, invece, che le cose stiano diversamente con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, «in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, pag. 10 e 11 della motivazione). Applicando questi principi al caso in esame si osserva che le imputazioni ascritte agli attuali ricorrenti facevano chiaro riferimento alla manomissione dei contatori e all'alterazione del funzionamento degli stessi. Pertanto, la descrizione del fatto storico addebitato consentiva di ricavare gli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 sia nella prima che nella seconda ipotesi. A ciò deve aggiungersi che le modalità di manomissione dei contatori sono state oggetto di accertamento nel corso del giudizio, sicché, in concreto, l'esercizio del diritto di difesa in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose non ha subito pregiudizio alcuno. 4.4. Come già chiarito, la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 prima ipotesi e/o di quella prevista dall'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen. fa sì che, ai sensi dell'art. 270, comma 1, del codice di rito i risultati delle intercettazioni possano essere comunque utilizzati per l'accertamento di tali reati che sono compresi nell'elenco di cui all'art. 380 cod. proc. pen. Per quanto qui interessa, si tratta dei reati di cui ai capi 17), 41), 48), 49), 50), 51), ascritti a [OSCURATO:PERSONA]; del reato di cui al capo 35) ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ed anche del reato di cui al capo 25) ascritto ad [OSCURATO:PERSONA]. Il rigetto dei motivi di ricorso che riguardano la ritenuta sussistenza delle aggravanti comporta anche il rigetto dei motivi di ricorso che riguardano l'utilizzabilità dell'esito delle intercettazioni in relazione ai furti aggravati. 5. Si può adesso procedere all'esame degli ulteriori motivi proposti da ciascun ricorrente. 5.1. Per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], resta da esaminare soltanto il sesto motivo col quale il difensore deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della penale responsabilità per il furto di cui al capo 25). Con questo motivo il ricorrente invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l'iter logico- giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Per poter essere ammissibile, tuttavia, il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate in sede di gravame. Ne consegue che, là dove sia censurata la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, è onere del ricorrente specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Il sesto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non si attiene a questi principi, perché si limita a sostenere l'insufficienza del quadro indiziario. 5.2. Considerazioni non dissimili devono essere svolte con riferimento al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sviluppato nel terzo motivo nuovo. Il ricorrente reitera, infatti, gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Si rammenta in proposito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione della lett. e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, dunque, non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Anche nel quadro nella nuova disciplina, pertanto, la Cassazione è - e resta - giudice della motivazione. Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite (e di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel caso di specie, agli esiti delle intercettazioni si sono aggiunti i servizi di osservazione pedinamento e controllo e le deposizioni rese dai tecnici dell'[OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, con motivazione completa e coerente, ne desume un quadro indiziario grave preciso e concordante. Come puntualmente sottolineato dalla Corte territoriale a pag. 96 della motivazione, tale quadro indiziario non è contrastato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto le conoscenze tecniche necessarie per procedere alla manomissione dei contatori: circostanza che, secondo i giudici di merito (pag. 93 e ss. della sentenza impugnata) è smentita dalle emergenze istruttorie. Quanto l alla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n. 3260 RIT 367/15) il ricorrente, più che contestarne il contenuto, ne contesta il valore indiziario, senza sostenere, però, che le indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] all'elettricista amico della [OSCURATO:PERSONA] non fossero finalizzate alla manomissione del contatore installato presso l'abitazione della donna e proprio questa condotta è stata stata valorizzata dalla Corte territoriale ai fini della affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nel reato di cui al capo 41). 5.3. Nel quarto motivo di ricorso (e nel terzo motivo nuovo), la difesa di [OSCURATO:PERSONA] affronta un tema che viene trattato anche nel terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti sostengono, in particolare, che le verifiche eseguite dai tecnici [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inutilizzabili ai fini della decisione perché provenienti da dipendenti di una società costituitasi parte civile in giudizio e da soggetti non legittimati a svolgere attività di indagine. L'argomento è privo di pregio. I tecnici [OSCURATO:PERSONA] intervenuti a verificare le manomissioni dei contatori, infatti, sono stati sentiti quali testimoni in giudizio e hanno riferito sulla situazione da loro materialmente osservata. Quanto accertato è stato documentato con la redazione di un verbale o di un rapporto di verifica e, in alcuni casi, documentato fotograficamente. Si tratta dunque di prove testimoniali che non cessano di essere tali solo perché provenienti da soggetti dotati di competenze tecniche. Ed invero, per giurisprudenza costante, «il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto» (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444; Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Kofilova, Rv. 241312). A ciò deve aggiungersi che nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata può essere ritenuto sussistente per non aver attribuito rilievo al fatto che alcuni contatori non fossero omologati e, in alcuni casi, non fosse stata accertata l'identità degli intestatari dell'utenza. I motivi di ricorso, del resto, non chiariscono quale rilevanza potrebbe essere attribuita a tali circostanze e, per questa parte, difettano, dunque, di specificità. 6. Col sesto motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità per il furto di cui al capo 53). Sostiene che da una lettura attenta delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese in udienza dal teste M.[OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che l'autore materiale della manomissione non fu [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA], col 22 ,) ' quale, infatti, [OSCURATO:PERSONA], intestatario dell'utenza, parlò della manomissione. Il ricorrente lamenta che analoga doglianza, sollevata nell'atto di appello, non sia stata esaminata dalla sentenza impugnata. La sentenza impugnata esamina la questione alle pagine 99 e 100 richiamando le motivazioni della sentenza di primo grado (che sono riportate alle pagine 42 e SS. della sentenza di appello). Con motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, i giudici di merito sostengono che a [OSCURATO:PERSONA] fu chiesto di far intervenire un amico ex dipendente [OSCURATO:PERSONA] per "sanare" il contatore relativo all'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] ed evitare che la manomissione dell'apparecchio potesse essere scoperta; identificano in [OSCURATO:PERSONA] quell'amico; osservano che la richiesta di recuperare il contatore manomesso per evitare che l'illecito fosse scoperto presuppone logicamente l'attribuzione di tale manomissione anche a [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza, sottolineata dalla difesa, secondo la quale non sono provati rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non smentisce tale ricostruzione e non inficia in alcun modo la motivazione fornita dai giudici di merito che presuppone, appunto, una richiesta di intervento rivolta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e da questi a [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è dunque inammissibile per manifesta infondatezza. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto più motivi di ricorso (il primo, il secondo e il terzo) che si riferiscono al rigetto della proposta di concordato formulata in appello. Questi motivi possono ritenersi superati dall'accoglimento del quarto motivo riguardante l'utilizzabilità dell'esito delle intercettazioni. Non è inutile sottolineare, però, che la Corte di appello ha respinto la proposta di concordato anche perché escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi e - come sopra ampiamente motivato - tale decisione non è, in alcun modo, censurabile. 8. Non rileva nel presente procedimento la modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) che ha reso procedibili a querela i furti come quelli in esame. Questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo di sottolineare, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità». Nel caso di specie, peraltro, la costituzione è stata coltivata senza opposizione da parte della difesa degli imputati (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432).9. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla imputazione di cui al capo 1). Deve inoltre essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione di cui al capo 54). Nessuno di questi reati è, allo stato, estinto per prescrizione. Quanto al reato associativo di cui al capo 1), secondo l'ipotesi accusatoria (che la sentenza impugnata ha accolto), il reato sarebbe stato commesso fino al 13 luglio 2015, sicché da quella data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione che è pari: ad anni sette e mesi sei per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui è stata contestata violazione dell'art. 416, comma 2, cod. pen.; ad anni otto e mesi nove per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cui è stata contestata violazione dell'art. 416, comma 1, cod. pen. Quanto al reato di peculato, contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 54), il termine di prescrizione è pari ad anni dodici e mesi sei e, secondo l'ipotesi accusatoria (che la sentenza impugnata ha accolto), il reato sarebbe stato commesso il 30 aprile 2015. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il corso della prescrizione è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18/20 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20) perché l'udienza del 16 aprile 2020, che era stata fissata al termine della discussione del processo di primo grado per consentire al pubblico ministero di poter replicare, è stata rinviata a causa dell'emergenza pandemica al 19 maggio 2020, data nella quale il pubblico ministero ha rinunciato alle repliche e il Tribunale di Cagliari ha dato lettura del dispositivo della sentenza di primo grado (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). L'annullamento deve essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuova valutazione in ordine all'identità o diversità tra il presente procedimento e quello nel quale le intercettazioni sono state disposte e alla conseguente utilizzabilità nel presente procedimento dell'esito delle intercettazioni stesse con riferimento ai reati di cui ai capi 1) e 54). Ciò comporta che sia rimessa al giudice di rinvio ogni valutazione conseguente, quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione a tali reati e al complessivo trattamento sanzionatorio. Deve essere demandata al giudice di rinvio anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità 10. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, 24 cod. proc. pen., ciò comporta che la sentenza impugnata debba essere dichiarata irrevocabile nelle parti relative all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 17), 41), 48), 49), 50), 51); [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 53); [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 25). È appena il caso di osservare che tali reati non sarebbero estinti per prescrizione anche se il corso della stessa non fosse stato sospeso ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18/20. Si tratta, infatti, in tutti i casi, di furti aggravati per essere stati commessi con violenza sulle cose e con uso di mezzo fraudolento; puniti, quindi, con pena detentiva pari nel massimo a dieci anni ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. (sul punto cfr. Sez. 4, n. 8860 del 11/02/2020, Cantore, Rv. 278604). A queste aggravanti, inoltre, si aggiunge, nella gran parte dei casi, quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione - pari ad anni dodici e mesi sei - non è ancora decorso: non lo è per il reato di cui al capo 48) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], commesso il 9 maggio 2015, perché il termine sarebbe decorso, al più presto, il 9 novembre 2027; non lo è per i reati di cui ai capi 17), 41), 49), 50), 51) ascritti a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 53) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 25) ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], tutti commessi «tra il 25 ottobre 2013 e il 13 luglio 2015», per i quali il termine di prescrizione sarebbe decorso, al più presto, il 25 aprile 2026. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo 1) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; annulla