CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 11503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 19536/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA], 53 presso lo Studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, resistente E Fallimento della società Ce.Di. [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione -intimata avverso la sentenza nr. 1161/2022 della Corte d’Appello di Palermo, pronunciata in data 05.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Palermo ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della reclamante emessa dal Tribunale di Agrigento ad istanza della Curatela del [OSCURATO:PERSONA].Di. [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione(indicata per brevità «[OSCURATO:PERSONA]»). 1.1 La Corte territoriale riconosceva la legittimazione a proporre istanza di fallimento in capo al Fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], accertando in via incidentale il credito vantato da quest’ultima nei confronti della fallita [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito indicata per brevità «SD»), quale conferitaria del ramo di azienda di G.R.A. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito denominata per brevità «GRA») e, quindi, solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 2560 comma 2° c.c. per il debito di € 637.249,22, maturato per le forniture di merci eseguite dalla società [OSCURATO:PERSONA] in favore di GRA. L’operazione di aumento di capitale della SD attuata mediante il conferimento da parte di GRA dell’intero compendio aziendale veniva, infatti, riqualificata come una vera e propria cessione di azienda. Plurimi elementi presuntivi, a giudizio della Corte palermitana, confermavano la realizzazione «di una gestione societaria finalizzata al progressivo svuotamento del complesso aziendale di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], culminata, infine, nell’operazione di conferimento in natura effettuata dalla società GRA per l’aumento di capitale sociale deliberato dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl in data 23 marzo 2018». 1.2 Rimarcavano i giudici di seconde cureche le finalità fraudolente della cessione non consentivano l’applicazione dell’art. 2560 2° comma c.c., che rende inopponibile alla cessionaria SD il debito contratto da GRA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Per quanto concerne la sussistenza delle condizioni per la declaratoria del fallimento, la Corte rilevava che la società non aveva provveduto a fornire la prova del superamento dei limiti dimensionali di esonero dal fallimento non avendo versato in atti i bilanci degli ultimi tre anni - non regolarmente approvati dall’assemblea dei soci e depositati nel Registro delle Imprese -e lo stato di insolvenza poteva ritenersi dimostrato dal mancato pagamento del debito di ingente importo contratto con [OSCURATO:PERSONA]. 2 SD ha proposto ricorso per Cassazione , affidandosi a quattro motivi; il Fallimento SD e Fallimento [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese, la prima limitandosi solo a formulare istanza di partecipare all’udienza di discissione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2555 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto che l’operazione di conferimento del ramo immobiliare abbia riguardato l’intero complesso aziendale di GRA e non un singolo cespite, come risulta dal contenuto testuale dell’atto atto di conferimento di cui al verbale di assemblea del 23 marzo 2018, in Notar P. Trento, rep n. 37575, racc. n. 14621. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 1.3 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass S.U nr. 1914/2016). 1.4 Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr. Cass. 10554/2010e 25728/2013). 1.5 Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. 23539/2009, 25861/2013 e 5016/2014). 1.6 Nel caso di specie la Corte ha espresso un giudizio di valutazione dell’operazione di conferimento riconducendola nel paradigma della cessione dell’intero complesso aziendale di GRA e non, come indicato formalmente, del “ramo immobiliare”, sulla scorta di numerosi elementi, costituiti: i) dal dato letterale evincibile dal verbale di assemblea del 23/3/2018, dal quale emerge il conferimento alla società S.D. « della piena ed esclusiva proprietà del ramo d’azienda corrente in Favara al Piazzale dello Sport costituito da un complesso aziendale adibito ad attività commerciale di cui in appresso, ramo d'azienda di cui fa parte anche il seguente immobile» ; ii) dalla circostanza secondo cui sia la conferente che la conferitaria avevano la propria sede legale nel fabbricato conferito e l’amministratore unico di SD, [OSCURATO:PERSONA], era al contempo socio della GRA; iii) dal fatto che, in data 24 luglio 2012, GRA aveva sottoscritto una scrittura privata di riconoscimento di debito con la quale si dichiarava debitrice di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 719.675,99 e si obbligava al pagamento della stessa mediante un piano di rientro che solo in parte venne onorato e dunque SD era a conoscenza di tale debito, in quanto l’amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], era al contempo socio di GRA al momento della sottoscrizione ; iv) dalla conclusione, in data 26 marzo 2015, tra GRA e SD di un contratto di affitto di azienda i cui effetti si sarebbero consolidati con l’atto di conferimento del 23 marzo 2018; v) dalla mancanza di alterità fra le due compagini societarie, desunta dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci di SD) intervennero nell’atto di mutuo stipulato da GRA per l’acquisto del cespite e dal fatto che il relativo debito è stato iscritto nella contabilità di SD ; vi) dal fatto che in data 12 aprile 2019 risulta sottoscritta tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le società GRA e SD (quest’ultima intervenendo in via autonoma e costituendosi garante della prima) «atto di riconoscimento del debito, transazione condizionata e rateizzazione», ove si evince chiaramente palesato l’intento depauperativo posto in essere dalle società partecipi alle operazioni di conferimento e della conoscenza dei debiti ceduti relativi all’azienda ceduta da parte di SD. 1.7 Si tratta di un'interpretazione plausibile e non irragionevole e la censura è nel suo complesso rivolta a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2560 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l’impugnata sentenza ritenuto sussistente la responsabilità solidale della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] srl, ex art. 2560, comma 2, c.c. pur in assenza della necessaria annotazione del debito nelle scritture contabili della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Esso pone all’attenzione di questo Collegio la questione se, per gli effetti dell'art. 2560 c.c., comma 2, ai fini della responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda (o del ramo di azienda) per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta (o del ramo di azienda trasferito) anteriori al trasferimento, l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori abbia sempre valore costitutivo o se, quanto meno in talune fattispecie, possa essere surrogato da requisiti equipollenti (quali, in particolare, la conoscenza dell'esistenza del debito acquisita aliunde da parte dell'acquirente dell'azienda), avuto riguardo alla natura e al fondamento della norma, nonché alla specifica finalità dell'operazione di cessione posta in essere nel caso concreto. 2.3 Secondo quando opinato dalla Corte territoriale la previsione di cui all’art 2560 c.c. a tenore del quale «nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori» incontra un limite nella carenza di una effettiva alterità tra le parti e nella finalità di protezione della norma che consente di far prevalere la responsabilità solidale ogniqualvolta vi sia un distorto utilizzo della norma, come accaduto nel caso di specie , dove è stata accertata la natura fraudolenta del conferimento dell’azienda posta in essere dalle società al solo scopo di svuotare l’intero complesso aziendale della conferente GRA e così sottrarlo alla garanzia dei creditori. In sostanza, secondo la Corte di merito, la cessione dell’azienda cela una condotta elusiva e diretta ad abusare la tutela accordata dall’art. 2560 2 comma c.c . a discapito dei creditori. 2.4 L’impugnata sentenza, precisato che gli accertamenti in fatto sulla stretta correlazione tra le parti sopra evidenziata, sull’intento fraudolento dell’operazione di conferimento e sulla provata conoscenza della sussistenza del debito, acquisita aliunde da parte del cessionario dell’azienda, non sono stati oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, ha fatto buon governo dei principi espressi da un recente e condivisibile orientamento di questa Corte in materia di effetti della cessione di azienda. 2.5 In particolare, questa Corte a sezioni unite, superando l’orientamento tradizionale, secondo il quale l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie è elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario,a nulla rilevando che il debito sia conosciuto «per altra via» dal cessionario ( cfr. tra le tante Cass. n r . 23828/2012 e 22831/2010) , hanno affermato, sia pur con obiter dictum , che l’ambito « … applicativo dell'art. 2560 cpv. c.c., incontra un limite - del resto, evidente - solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda: come nell'ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (art. 2498 c.c. e segg.) - stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti - ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce una trasformazione in senso tecnico): in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva - sostanziale, se non formale - significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri , estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all'art. 2560 c.c..» (cfr. Cass. S.U. 5054/2017). 2.6 L’evoluzione giurisprudenziale iniziata con la pronuncia delle sezioni unite ha trovato conferma in una successiva ordinanza di questa Corte che ha enunciato il principio secondo il quale «in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della "finalità di protezione" della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato». 2.7 Ancora più recentemente il nuovo orientamento si è consolidato con la sentenza nr. 26450/2023, che, dopo aver ampiamente dato conto delle argomentazioni poste a sostegno dalla dottrina e giurisprudenza della tesi tradizionale, è giunta alla conclusione che l’esclusione della responsabilità in solido prevista dall’art. 2560 2 comma c.c. postula una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario, c he non si verifica in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell'azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale. In queste ipotesi, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2560 c.c., comma 2, poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. 2.8 Nel caso di specie, per le ragioni in fatto evidenziate dalla sentenza e rimaste incontroverse, mancando, nella sostanza, l’alterità soggettiva del cessionario rispetto alla cedente non si pone il problema di tutelare l’interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti dell’azienda acquistata. 2.9 Va inoltre rimarcato che, essendo stato accertato l’inserimento del conferimento del complesso aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] in SD in una operazione di aumento del capitale sociale deliberata dalla SD in data 23/3/2018, vi era comunque l’obbligo degli amministratori della società conferitaria, derivante dai doveri di salvaguardia dell’integrità del capitale sociale, di verificare l’effettiva situazione patrimoniale, ed in particolare le poste debitorie, del complesso aziendale ceduto a copertura dell’aumento di capitale sociale. 3 Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2560 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si sostiene che la Corte d’Appello sia incorsa nella violazione delle disposizioni suindicate, per avere ritenuto che fosse onere della reclamante dimostrare, in giudizio, la mancata annotazione del debito nelle scritture contabili della conferente [OSCURATO:SOCIETA], così di fatto invertendo l’onere della prova. 3.1 La censura è inammissibile, in quanto la Corte territoriale, stante l’assorbente rilievo dell’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2560 2° comma c.c., non ha esaminato la questione dell’onere probatorio dell’annotazione della posta creditoria nelle scritture contabili. 4 Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.5 Legge fallimentare in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere ritenuto sussistente lo stato di insolvenza di SD nonostante il credito fondante l'istanza di fallimento fosse oggetto di contestazione nell’ambito di un giudizio di accertamento non manifestamente infondato e benché dall’istruttoria prefallimentare non fosseroemersi ulteriori debiti. 4.1 Anche tale censura non supera il vaglio di ammissibilità. 4.2 Va rilevato che questa Corte ha affermato il principio secondo il quale lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass.583/2015 e 9297/2019). 4.3 La sentenza impugnata si è uniformata a tale insegnamento. Invero, dopo aver incidentalmente accertato la sussistenza del credito sia con riferimento ai fatti costitutivi reputati provati dalla documentazione anche di provenienza del debitore positivamente vagliata con l’accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo sia sotto il profilo della legittimazione passiva per le considerazioni sopra svolte, ha ritenuto che l’inadempimento della debitrice, per la rilevante consistenza dell’importo, fosse idoneo a dimostrare l’esistenza di uno stato di dissesto patrimoniale con l’oggettiva incapacità dell’imprenditore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali gli obblighi assunti. 4.4 Si tratta di un accertamento in fatto insindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° nr 5 cpc. 4.5 In conclusione il ricorso è infondato. 5 Nulla è da statuire sulle spese, non avendo nessuno dei due intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.