Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 39602/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 10/11/2022, ha confermato la sente za resa dal Tribunale di Vasto in data 08/04/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 cod. pen.,con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

Lette le conclusioni della parte civile; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena base in quanto eccessiva e asseritamente sproporzionata, sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulle pertinenti ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della negativa personalità del prevenuto, gravato dai numerosi precedenti penali specifici, costituiti da ben ventinove condanne irrevocabili per il delitto di truffa); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che, infine, va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.

A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (in questo senso, cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 -

01. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, con la conseguenza che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.

Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 10/11/2022, ha confermato la sente za resa dal Tribunale di Vasto in data 08/04/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 cod. pen.,con la recidiva specifica ed infraquinquennale. Lette le conclusioni della parte civile; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena base in quanto eccessiva e asseritamente sproporzionata, sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificati il ricorso e dei correlati congrui riferimenti all'atto impugnato, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulle pertinenti ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della negativa personalità del prevenuto, gravato dai numerosi precedenti penali specifici, costituiti da ben ventinove condanne irrevocabili per il delitto di truffa); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che, infine, va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (in questo senso, cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, con la conseguenza che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore
Sentenza Cassazione n. 39602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris