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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26707/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RACHIK Moustapha - imputato del reato di illecita detenzione di 340 kg di tabacchi lavorati esteri - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Noia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia totalmente generico, privo di qualsiasi confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale anche quanto agli elementi ritenuti idonei a comprovare la responsabilità del ricorrente (presenza nei pressi del garage in cui erano custoditi i t.l.e.; possesso delle chiavi del predetto garage: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che tale difetto di specificità del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RACHIK Moustapha - imputato del reato di illecita detenzione di 340 kg di tabacchi lavorati esteri - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Noia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia totalmente generico, privo di qualsiasi confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale anche quanto agli elementi ritenuti idonei a comprovare la responsabilità del ricorrente (presenza nei pressi del garage in cui erano custoditi i t.l.e.; possesso delle chiavi del predetto garage: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che tale difetto di specificità del ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 a
Sentenza Cassazione n. 26707/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris