CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 22871/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, le doglianze difensive,inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle opposte circostanze, nonché all’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono palesemente smentite dalla lettura del provvedimento impugnato; che, infatti, i giudici del merito hanno rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base corrispondente al minimo edittale e, esclusa l’unica aggravante contestata, hanno riconosciuto le attenuanti generiche, applicandole nella massima estensione (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere