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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 08385/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Milano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 633 cod. pen., in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, ed il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità,perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito non ha ravvisato i presupposti per riconoscere lo stato di necessità, in quanto la ricorrente ha sempre rifiutato l’aiuto offerto dai servizi sociali, valida alternativa all’occupazione abusiva dell’appartamento di via Pomposa n. 8 (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Milano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 633 cod. pen., in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, ed il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità,perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito non ha ravvisato i presupposti per riconoscere lo stato di necessità, in quanto la ricorrente ha sempre rifiutato l’aiuto offerto dai servizi sociali, valida alternativa all’occupazione abusiva dell’appartamento di via Pomposa n. 8 (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 08385/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris