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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 24157/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore C-.11 * 71:1 5>xtt .1-tt che ha concluso chiedendo 042( ).( (-0 .4 9-.2 \ [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 10,21 E' SOSPESA E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Le decisioni di merito, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] dell'esercito), hanno avuto ad oggetto l'ipotesi di reato di truffa militare continuata e pluriaggravata, commessa dal 3 luglio 2014 al 8 luglio 2016. 1.1 In particolare, la condotta riguarda l'avvenuta fruizione di permessi retributi per prestare assistenza a un congiunto invalido (legge n.104 del 1992).

Secondo l'accusa l'attività di assistenza non sarebbe stata - in concreto - prestata, con ingiustifato vantaggio patrimoniale consistito nell'aver percepito la retribuzione per quei giorni di permesso. 1.2 La decisione di primo grado, emessa dal Tribunale Militare di Roma in data 7 novembre 2019 ha affermato la penale responabilità del Pezzotti, con condanna del medesimo alla pena - sospesa - di mesi sei di reclusione militare.

In fatto, viene ritenuta provata la condotta di mancata prestazione dell'assistenza. 1.3 La decisione di secondo grado, emessa dalla Corte Militare di Appello in data 22 settembre 2020, affronta il tema della giurisdizione.

Ciò perché per gli stessi fatti (intesi come fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104 del 1992) Pezzotti è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per il deltto di cui all'art.640 cod.pen., con emissione di provvedimento di archiviazione.

Inoltre l'appellante sostiene che la parte offesa del delitto di truffa è l'INPS posto che l'[OSCURATO:PERSONA] realizza solo una anticipazione ma il peso economico della retribuzione per i permessi è posto - in via definitiva - a carico dell'INPS.

Posta di fronte a tale interrogativo, la Corte di secondo grado rileva che la giurisdizione si radica sul dato obiettivo per cui l'[OSCURATO:PERSONA] realizza l'anticipazione ed è pertanto da ritenersi soggetto passivo del reato, fermo restando che in un secondo momento l'INPS sostiene il costo della retribuzione.

La decisione di primo grado viene, pertanto, confermata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.

Si ripropone il tema sollevato in secondo grado.Secondo la difesa, il soggetto passivo del reato non può essere ritenuto coincidente con l'[OSCURATO:PERSONA].

Da qui la carenza di giurisdizione.

Si rappresenta, in particolare, che la stessa struttura normativa del delitto di truffa porta ad identificare il soggetto passivo del reato in colui che sopporta la effettiva diminuzione patrimoniale, nel caso in esame l'INPS, che ha puntualmente ripianato le anticipazioni.

3. Il ricorso è fondato, sul punto dedotto. 3.1 Ed invero va premesso che per costante orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice, ai fini della configurabilità del delitto di truffa militare é necessario che sia il soggetto passivo sia quello attivo del reato posseggano la qualità di "militare" (v.

Sez.

I n. 7579 del 22.1.2014, rv 258605).

Ciò comporta la necessità di compiuta individuazione, nel caso in esame, del soggetto passivo del reato, in ossequio al principio di tipicità e tassatività dell'illecito penale. 3.2 Osserva il Collegio che sul punto non vi è ragione per discostarsi dall'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione Cellammare del 16.12.1998.

In tale arresto si è affermato che il soggetto passivo del reato di truffa è quello che subisce la «definitiva perdita» del bene su cui ricade la condotta.

Ciò perché la stessa struttura della fattispecie prevede che la consumazione si ricollega alla effettiva deminutio patrimonii del soggetto passivo.

Non può pertanto attribuirsi - nella vicenda che ci occupa - la qualità di soggetto passivo del reato alla [OSCURATO:PERSONA], posto che la mera anticipazione, costantemente e tempestivamente ripianata, non raggiunge la soglia del penalmente rilevante, trattandosi di diminuzione patrimoniale temporanea e non definitiva.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.

Così deciso il 23 febbraio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore C-.11 * 71:1 5>xtt .1-tt che ha concluso chiedendo 042( ).( (-0 .4 9-.2 \ [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 10,21 E' SOSPESA E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Le decisioni di merito, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] dell'esercito), hanno avuto ad oggetto l'ipotesi di reato di truffa militare continuata e pluriaggravata, commessa dal 3 luglio 2014 al 8 luglio 2016. 1.1 In particolare, la condotta riguarda l'avvenuta fruizione di permessi retributi per prestare assistenza a un congiunto invalido (legge n.104 del 1992). Secondo l'accusa l'attività di assistenza non sarebbe stata - in concreto - prestata, con ingiustifato vantaggio patrimoniale consistito nell'aver percepito la retribuzione per quei giorni di permesso. 1.2 La decisione di primo grado, emessa dal Tribunale Militare di Roma in data 7 novembre 2019 ha affermato la penale responabilità del Pezzotti, con condanna del medesimo alla pena - sospesa - di mesi sei di reclusione militare. In fatto, viene ritenuta provata la condotta di mancata prestazione dell'assistenza. 1.3 La decisione di secondo grado, emessa dalla Corte Militare di Appello in data 22 settembre 2020, affronta il tema della giurisdizione. Ciò perché per gli stessi fatti (intesi come fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104 del 1992) Pezzotti è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per il deltto di cui all'art.640 cod.pen., con emissione di provvedimento di archiviazione. Inoltre l'appellante sostiene che la parte offesa del delitto di truffa è l'INPS posto che l'[OSCURATO:PERSONA] realizza solo una anticipazione ma il peso economico della retribuzione per i permessi è posto - in via definitiva - a carico dell'INPS. Posta di fronte a tale interrogativo, la Corte di secondo grado rileva che la giurisdizione si radica sul dato obiettivo per cui l'[OSCURATO:PERSONA] realizza l'anticipazione ed è pertanto da ritenersi soggetto passivo del reato, fermo restando che in un secondo momento l'INPS sostiene il costo della retribuzione. La decisione di primo grado viene, pertanto, confermata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare. Si ripropone il tema sollevato in secondo grado.Secondo la difesa, il soggetto passivo del reato non può essere ritenuto coincidente con l'[OSCURATO:PERSONA]. Da qui la carenza di giurisdizione. Si rappresenta, in particolare, che la stessa struttura normativa del delitto di truffa porta ad identificare il soggetto passivo del reato in colui che sopporta la effettiva diminuzione patrimoniale, nel caso in esame l'INPS, che ha puntualmente ripianato le anticipazioni. 3. Il ricorso è fondato, sul punto dedotto. 3.1 Ed invero va premesso che per costante orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice, ai fini della configurabilità del delitto di truffa militare é necessario che sia il soggetto passivo sia quello attivo del reato posseggano la qualità di "militare" (v. Sez. I n. 7579 del 22.1.2014, rv 258605). Ciò comporta la necessità di compiuta individuazione, nel caso in esame, del soggetto passivo del reato, in ossequio al principio di tipicità e tassatività dell'illecito penale. 3.2 Osserva il Collegio che sul punto non vi è ragione per discostarsi dall'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione Cellammare del 16.12.1998. In tale arresto si è affermato che il soggetto passivo del reato di truffa è quello che subisce la «definitiva perdita» del bene su cui ricade la condotta. Ciò perché la stessa struttura della fattispecie prevede che la consumazione si ricollega alla effettiva deminutio patrimonii del soggetto passivo. Non può pertanto attribuirsi - nella vicenda che ci occupa - la qualità di soggetto passivo del reato alla [OSCURATO:PERSONA], posto che la mera anticipazione, costantemente e tempestivamente ripianata, non raggiunge la soglia del penalmente rilevante, trattandosi di diminuzione patrimoniale temporanea e non definitiva. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare. Così deciso il 23 febbraio 2022 I
Sentenza Cassazione n. 24157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris