CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsonale, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Galli con domicilio digital sauro.galli@avvocatiperugia-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 17/2020 depositatail 15/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 27193/2020Numero sezionale 4486/2025Numero di raccolta generale 8862/2026Data pubblicazione 08/04/20261. A seguito della revoca da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] del contributoconcessole di € 52.165,00 ai sensi del bando PIA 2007, per presunteirregolarità, la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la Regione al finedi sentir disapplicare la relativa determinazione dirigenziale.2. Il Tribunale di Perugia (sentenza n. 963/2017) aveva accolto ladomanda di IRIDE, dichiarando illegittima la revoca disposta con ladeterminazione dirigenziale n. 7585 assunta il 27.09.2012.3. La Regione ha proposto impugnazione alla Corte di appello di Perugiache nel contraddittorio delle parti ha accolto il gravame con la sentenza n.17/2020 del 15/1/2020.4. La corte territoriale, valorizzando il contenuto del verbale dicontestazione della Guardia di Finanza e la ctu, ha ravvisato la sussistenzadella violazione della lex specialis del bando (art. 6 lett. o). Sebbene ilbando PIA 2007 imponesse l’acquisto di beni nuovi di fabbrica, dagliaccertamenti (Autorità di Audit e Guardia di Finanza) era emerso cheIRIDE aveva acquistato beni usati, provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]., giàacquistati nel 2004-2006, quindi non nuovi.5. Inoltre la corte d’appello evidenziava la sovrafatturazione e i ricarichianomali. Sul prezzo dei beni erano stati applicati esorbitanti ricarichi (es.sorgente unidirezionale: da € 720,00 a € 4.000,00), verosimilmente perraggiungere la soglia minima di investimento (€ 100.000,00) prevista dalbando.6. Ancora la corte territoriale eccepiva il collegamento tra IRIDE eDemetra S.p.A., accertando un rapporto tra le due società, che rafforzavala tesi di operazioni volte ad aggirare i vincoli del bando.7. La corte d’appello concludeva che la società appellata avesse utilizzatoil contributo regionale erogato per l'acquisto di beni usati in violazionedell'articolo 6 lett. o) del bando a un prezzo di acquisto su cui era statoapplicato un esorbitante carico, al solo fine di raggiungere la soglia diinvestimento richiesto per la percezione del suddetto finanziamento. A ciòNumero registro generale 27193/2020Numero sezionale 4486/2025Numero di raccolta generale 8862/2026Data pubblicazione 08/04/2026la Corte d’appello aggiungeva la considerazione che l'articolo 17 comma 6del bando di gara aveva previsto il recupero delle somme indebitamentepercepite in caso di accertamenti e verifiche da cui fosse emersa lamancanza di requisiti relativi alla ammissibilità delle spese a fronte dierogazioni già avvenute.8. La cassazione della sin qui illustrata sentenza d’appello, pubblicata il15.01.2020, è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico elegale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. semplificataunipersonale, cessionaria degli interi rami di azienda con tutti i cespitidella società [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso notificato il 19.10.2020 ed affidato adue motivi cui resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE9. Premesso che parte ricorrente assume di essere legittimata adimpugnare (art. 111 cod. proc. civ. e art. 2558 cod.civ.) quale successorea titolo particolare nel diritto controverso, a seguito della cessione deirami d’azienda di IRIDE (atto del 01/06/deduce -n il primo motivo deduce- in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - la violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, artt. 5 lett. A), 6 lett. o), 11 e 17 delBando PIA 2007 (lex specialis), artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.9.1. Lamenta il ricorrente l’errata interpretazione dell’art. 6 lett. o): lacorte d’appello ha ritenuto che il bando imponesse l’acquisto di beni “nuovidi fabbrica”, mentre secondo il ricorrente il requisito era solo quello diidoneità all’uso produttivo e non vetustà, come accertato dalla ctu.9.2. Assume il ricorrente che si tratta di una variazione non sostanziale: lasostituzione di due strumenti con altri cinque analoghi (settoreacustica/ambiente) era variazione non sostanziale, quindi richiedeva solocomunicazione, non l’autorizzazione (art. 11.1), e non giustificava larevoca.9.3. Inoltre vi era stata, ad avviso del ricorrente, un’errata valutazionedelle prove: la corte d’appello ha attribuito valore decisivo al verbale dellaNumero registro generale 27193/2020Numero sezionale 4486/2025Numero di raccolta generale 8862/2026Data pubblicazione 08/04/2026Guardia di Finanza che non aveva competenze tecnico-scientifiche e si èlimitata a rilevare la data di acquisto dei beni, ignorando la ctu che liaveva dichiarati “non vetusti e funzionanti”.9.4. Con riguardo alla sovrafatturazione ed al ritenuto collegamentoIRIDE-[OSCURATO:SOCIETA] la corte d’appello aveva fondato la decisione su elementiestranei al thema decidendum, non previsti nel bando come causa diesclusione, violando l’art. 112 cod. proc. civ.9.5. Deduce ancora il ricorrente che la corte territoriale non si èpronunciata sulla richiesta di limitare la restituzione al costo dei soli benisostituiti (€ 10.080,00), che avrebbe mantenuto il progetto sopra la sogliaminima di € 100.000,00 (art. 5 lett. A).10. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 91 cod. proc.civ. (spese di lite) per avere la corte d’appello, oltre che erroneamenterigettato l’appello, anche condannato l’appellante alle spese di entrambi igradi.10.1. Secondo il ricorrente, se la corte territoriale avesse correttamenteapplicato la legge, avrebbe dovuto rigettare l’appello e condannare laRegione alle spese, oppure compensare le spese in caso di accoglimentoparziale (domanda subordinata).11. Ciò posto, occorre dare atto, in via preliminare, che la Regione Umbrianel controricorso solleva due profili principali: a ) la mancanza dilegittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la Regione, la societàricorrente non è legittimata a proporre ricorso perché il contratto dicessione del ramo d’azienda stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. ènullo ex artt. 1421, 1343 e 1344 cod.civ. (nullità per causa illecita e frodealla legge). La cessione è stata posta in essere non per realizzare la causatipica, ma per una causa illecita, ossia per eludere la disciplina suifinanziamenti pubblici (POR-FESR 2007-2013), impedire la restituzione delcontributo revocato, aggirare le conseguenze dell’appello della Regione,dell’accertamento della Guardia di Finanza, del sequestro penale e delNumero registro generale 27193/2020Numero sezionale 4486/2025Numero di raccolta generale 8862/2026Data pubblicazione 08/04/2026procedimento innanzi alla Corte dei conti e, infine, per sottrarsi allaresponsabilità patrimoniale derivante dallo stato di decozione e dalfallimento di IRIDE. Costituirebbero indizi di tutto ciò l’identità sostanzialetra cedente e cessionario (stesso amministratore, soci dello stesso nucleofamiliare), la collocazione delle sedi aziendali coincidenti o vicinissime, ilcapitale sociale irrisorio (€ 10,00) della società cessionaria, il fatto che ibeni oggetto della cessione siano solo quelli oggetto del finanziamento.11.1. Tutto ciò dimostra che il contratto è nullo e la nullità può essererilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. Di conseguenza,SITRIG non ha legittimazione a proporre il ricorso.12. In seconda battuta parte controricorrente deduce che il ricorso èfinalizzato a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede dilegittimità. Le doglianze, pur rubricate come violazione di legge, sirisolvono in critiche alle valutazioni di fatto della corte d’appello (CTU,controlli Audit), quindi sono estranee al giudizio di cassazione.13. La prima eccezione svolta dalla Regione, secondo la quale l’operazionedi cessione è strumentale e fraudolenta, volta a ostacolare il recupero delcontributo pubblico, è inammissibile.13.1. Costituisce consolidato principio interpretativo che la parte che insede di legittimità deduca per la prima volta la nullità di un contrattodebba dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto dispecificità - anche l'emersione dagli atti del giudizio di merito nel rispettodelle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità diammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass.4867/2024; id.30885/2022).13.2. Nel caso di specie l’eccezione di nullità formulata dalla partecontroricorrente è inammissibile per difetto di specificità perchél’accertamento richiesto presuppone un vaglio di elementi fattuali -l’identità dei soggetti coinvolti nella cessione, l’individuazione dellaNumero registro generale 27193/2020Numero sezionale 4486/2025Numero di raccolta generale 8862/2026Data pubblicazione 08/04/2026destinazione del finanziamento, la natura e titolarità dei beni coinvoltinella cessione - non debitamente rappresentati.14. Merita invece condivisione l’osservazione relativa alla natura meritaledelle censure mosse dal ricorrente.14.1. Infatti il ricorso appare inammissibile perché nonostante per mezzodei motivi si deducano formalmente violazioni e false applicazioni di normeregolatrici – art. 111 cod. proc. civ. e art. 2558 cod. civ. e artt. 115 e 116cod. proc. civ. nel primo motivo; art. 91 cod. proc. civ. nel secondomotivo – in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., inrealtà nessuno dei due motivi risulta articolato mediante la specificaindicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravatache motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenzadi legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317;id. 8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n.828; id. 15/01/2015, n.635).14.2. Al contrario, entrambe le censure si concentrano sull’apprezzamentodi fatto svolto dalla corte d’appello in ordine alle ragioni che hannoconcretamente portato alla revoca dei finanziamenti, una volta accertatala natura dei beni acquistati, ed alla condanna del soccombente allarifusione delle spese processuali.15. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.16. In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrentenella misura liquidata in dispositivo.17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per l'impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 27193/2020Numero sezionale 4486/2025Numero di raccolta generale 8862/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese a favore della parte controricorrente, che liquida ineuro 5500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% perrimborso spese generale ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli