CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 17554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 15 giugno 2022, ha confermato quella del Tribunale di Vercelli, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al delitto di furto in appartamento, valutata l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata recidiva e alla circostanza aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., nonché la riduzione per il rito abbreviato. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo denunzia violazione di legge penale e vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel riformare la pena, ritenuta già illegale dal ricorrente, in quanto il primo giudice l'aveva determinata senza discostarsi dal minimo edittale, senza tener conto però che il minimo, ratione temporis, per il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. risultava essere anni uno di reclusione e non anni tre di reclusione, come sarebbe stato a seguito della intervenuta innovazione normativa. Pertanto la Corte avrebbe dovuto ricondurre al minimo edittale di anni uno di reclusione la pena, riducendola e non confermandola. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che pena illegale è quella definita da ultimo da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01, che al par. 9 della sentenza osserva: «In altri termini, la pena è illegale, ai fini qui rilevanti del rilievo officioso anche in caso di inammissibilità del ricorso, non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. In definitiva, è necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva in principio, venga calibrata sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto al giudice. Tale conclusione si impone in quanto «irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente» (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197; così anche Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265529; Sez. 1, n. 33326 del 14/02/2017, Vizzaccaro, non mass.; Sez. 1, n. 40896 del 28/03/2017, Pucci, non mass.). Può dunque concludersi nel senso che la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore». 3. Tanto premesso va evidenziato come, in relazione al caso in esame la pena in primo grado sarebbe stata illegale, secondo il ricorrente, in quanto il Giudice monocratico avrebbe per un verso motivato con riferimento al minimo edittale, per altro determinato la pena base nella misura di anni tre di reclusione, all'epoca dei fatti ben superiore al minimo edittale previsto di anni uno di reclusione. Il motivo di appello sul punto veniva correttamente disatteso, in quanto, per quanto evidenziato da Sez. U. Miraglia, sarebbe illegale la pena solo se di specie diversa da quella prevista dal legislatore ovvero commisurata in misura esorbitante rispetto alla previsione edittale. Nel caso in esame, come osserva la Corte di appello al fol. 3 della sentenza impugnata, la pena è stata determinata nell'ambito della cornice edittale della normativa vigente al momento della commissione del furto in abitazione, 24 aprile 2017, che risultava essere punito con la pena da uno a sei anni di reclusione. Pertanto va escluso che si veda in tema di pena illegale e, dunque, che sia sussistente la violazione di legge dedotta con il ricorso. 4. La censura, per altra parte, si rivolgeva alla commisurazione della pena e alla necessità che la Corte di appello, seguendo il criterio del minimo edittale previsto dal primo giudice, dovesse ridurla. Si verte, però, in questo caso, in tema di vizio di motivazione, rispetto al quale la Corte territoriale integra la motivazione di primo grado, si diffonde in una ampia argomentazione sulle ragioni per le quali la pena determinata in primo grado \ 3 dovesse essere confermata in misura superiore al minimo edittale: sia per i precedenti penali plurimi dell'imputato, che comprovavano l'indole incline al delitto e la pericolosità; sia anche per la gravità del fatto, ampiamente illustrata; e ciò pur valutando la confessione intervenuta, ritenuta ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Come è stato di recente osservato, in tema di appello il giudice dell'impugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (nella specie, l'entità della diminuzione operata per il tentativo), trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, Coman, Rv. 282878 - 01). Dunque, la motivazione offerta dalla Corte di appello ha valore integrativo di quella di primo grado ed è consentita, oltre a essere congrua quanto a esercizio della discrezionalità ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 5. Né tantomeno la Corte di appello è incorsa in un caso di reformatio in peius. Infatti, il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, sia in termini di fatto che di diritto, lasciando inalterato il dispositivo (Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, Bona, Rv. 268893 - 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007, dep. 23/01/2008, Rv. 238738). In sostanza, non integra reformatio in peius l'aggravamento della motivazione, quando non determini un peggioramento della pena, né interno al calcolo per la determinazione della stessa, né in relazione a quella complessiva finale, allorchè non vi sia un motivo di appello accolto sulla esclusione di una circostanza aggravante o in relazione a uno dei reati per i quali era stata ritenuta la responsabilità penale. Infatti, Sez. U. Papola (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Rv. 255660) rileva come «l'obbligo di corrispondente diminuzione della pena di cui al comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. è limitato all'accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, ossia solo - come è lecito desumere dalla stretta correlazione tra la locuzione finale («la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita») ed il precedente riferimento ai motivi accolti («se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, V 4 ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta od eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base». Pertanto, nel caso in esame la Corte di appello non accoglie alcun motivo e dunque non vi è alcun obbligo di riduzione della pena complessiva. 6. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del rico