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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 22784/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze meglio specificate nel procedimento impugnato Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta cumulativamente la violazione delle lettere b), c) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., senza specificare quale vizio si intende denunciare; che nel merito la Corte di appello ha individuato in maniera precisa gli elementi addotti dall'istante per richiedere una rivalutazione delle precedenti proprie analoghe richieste, già rigettate, di riconoscimento del vincolo della continuazione e con un'adeguata motivazione ha escluso che potessero offrire concreti elementi nuovi diversi da quelli già valutati con i precedenti richiamati provvedimenti; che le censure articolate nel ricorso propongono una lettura alternativa nel merito di tali elementi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze meglio specificate nel procedimento impugnato Ritenuto che, con unico articolato motivo, si lamenta cumulativamente la violazione delle lettere b), c) ed e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., senza specificare quale vizio si intende denunciare; che nel merito la Corte di appello ha individuato in maniera precisa gli elementi addotti dall'istante per richiedere una rivalutazione delle precedenti proprie analoghe richieste, già rigettate, di riconoscimento del vincolo della continuazione e con un'adeguata motivazione ha escluso che potessero offrire concreti elementi nuovi diversi da quelli già valutati con i precedenti richiamati provvedimenti; che le censure articolate nel ricorso propongono una lettura alternativa nel merito di tali elementi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ma
Sentenza Cassazione n. 22784/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris