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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 1973

Cassazione n. 43790/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1973 avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di SAVONAetato-avv+s-rratteTarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto a firma del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Deduce motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo non rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che la qualificazione giuridica dei fatti appare ictu ()culi corretta, la pena concordata non è illegale e che il Giudice ha comunque dato atto della sua congruità.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6/5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/06/1973 avverso la sentenza del 03/02/2021 del TRIBUNALE di SAVONAetato-avv+s-rratteTarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto a firma del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Deduce motivazione mancante, ovvero apparente, in ordine all'intervenuta esclusione della declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo non rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., fermo restando che la qualificazione giuridica dei fatti appare ictu ()culi corretta, la pena concordata non è illegale e che il Giudice ha comunque dato atto della sua congruità. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/5
Sentenza Cassazione n. 43790/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris