CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Trib. di Siracusa per l'ulteriore corso; in subordine, rimettersi alle S.U. la questione sulla sufficienza dell'indicazione "energia elettrica", ai fini della contestazione dell'agg.te ex art. 625, co. 1, n. 7, c.p.; in via ulteriormente gradata, sollevarsi questione di leg. cost. degli artt. 527 e 129 c.p.p., nella parte in cui escludono rilevanza alla contestazione suppletiva di un'agg.te incidente sulla procedibilità del reato per contrasto con gli artt. 112, 3, 117, co. 1, Cost. e 6, par. 3, lett. a), CEDU; letta la memoria del 12 marzo 2024 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen., perché, al fine di procurarsi un profitto consisti- to nel soddisfare il fabbisogno elettrico dell'immobile sito in Augusta - località [OSCURATO:PERSONA] - viale Verde (n. presa 979980394), manomettendo il contatore elet- tronico, mediante la rottura dei tenoni posteriori di fissaggio ed interventi sulla son- da amperometrica, si impossessava di una quantità indeterminata di energia elettri- ca, sottraendola alla proprietaria "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." - con le aggra- vanti dell'uso del mezzo fraudolento, avendo, tramite la modifica sopra descritta, escluso la registrazione dei consumi e della violenza sulle cose avendo danneggiato i tenoni di fissaggio del contatore elettronico - in Augusta, in data antecedente e fi- no al 1° febbraio 2018. Dopo un rinvio per adesione della difesa dell'imputato all'astensione proclamata dalla classe forense, il Tribunale ha disposto l'apertura del dibattimento e l'ammissione dei mezzi di prova. All'udienza del 22 maggio 2023, il Tribunale ha rilevato che la persona offesa del reato, società erogatrice del servizio di energia elettrica, non aveva presentato regolare querela, nonostante nel vigore dell'attuale disciplina, prevista dall'art. 2, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposto in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134), entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, il reato og- getto del presente procedimento fosse divenuto procedibile a querela di parte; per- tanto, ha invitato le parti a concludere; il Pubblico Ministero di udienza ha manife- stato la volontà di contestare la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., rilevando che l'energia elettrica dovesse essere considerata un bene destinato a pubblico servizio; la difesa ha chiesto emettersi sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha emesso sentenza di non do- versi procedere per difetto di querela. Il Tribunale ha osservato che la contestazione suppletiva in esame non compor- tava solo un aumento del regime di procedibilità, bensì anche un aumento di pena, in quanto in tal modo sarebbe stata contestata una terza circostanza aggravante, essendo già presenti nell'imputazione le aggravanti di cui all'art. 625, comma pri- mo, n. 2, e 61, n. 7, cod. pen.. Tale contestazione, pertanto, non è stata considera- ta come correzione di un mero errore materiale, in quanto comportante effetti di- rompenti sul piano sostanziale e sul piano processuale. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha ritenuto tardiva tale richiesta, perché proposta do- po la scadenza dei termini per proporre querela, in quanto il rapporto processuale non era stato validamente costituito, risultando privo del contenuto che normal- mente gli è proprio. Pertanto, ad avviso dell'organo giudicante, essendo la fattispecie divenuta pro- cedibile a querela, la mancanza di tale condizione dell'azione imponeva di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità. 2. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Si deduce che, pur dando atto della corretta configurazione della circostanza contestata ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., il Tribunale ha inopinatamen- te fissato un termine di decadenza per la facoltà del P.M. di procedere alla conte- stazione ex art. 517 cod. proc. pen.. Nella fattispecie in esame, l'azione penale era stata esercitata con diverso re- gime di procedibilità, il dibattimento era stato regolarmente aperto con regolare as- sunzione delle prove. L'intervenuta modifica del regime di procedibilità non rende de plano il rapporto ab origine regolarmente costituito come non validamente costi- tuito, tale da far venir meno la legittimazione del P.M. a muovere la contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., secondo il principio generale, per cui fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale il capo di imputazione può essere suscettibile di modifiche, di precisazione, di ulteriori contestazioni, riconoscendo il P.M. come unico dominus dell'azione penale. Costituisce principio pacifico la possibilità di effettuare nuove contestazioni di circostanze aggravanti con la chiusura del dibattimento e che, al tale scopo possa essere addirittura interrotta la discussione finale. Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere l'aumento di pe- na per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronunzia della sentenza. Il mutato regime di procedibilità instaurato per molte fattispecie penali a segui- to dell'entrata in vigore della riforma Cartabia risponde a criteri di razionalizzazione ed economicità e non può essere inteso ad operare come un'ipotesi di abolitio cri- minis. Alla luce della legittimità della contestazione della circostanza aggravante e dell'intervenuta procedibilità d'ufficio per il reato contestato, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del dibattimento.3. Con memoria di replica del 12 marzo 2024, la difesa del Caruso chiede il ri- getto del ricorso proposto dalla Procura. Si deduce che l'imputazione a carico del Caruso, così come delineata, rende il reato procedibile solo a presupponendo querela della persona offesa a fronte delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. In ordine al tema della natura valutativa della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., la legittimità della contestazione in fatto di un'aggravante si è posta in modo manifesto sull'onda di alcune pronunce della Cor- te EDU. Con la sentenza Drassich c. Italia (2007), i giudici sovranazionali, pur che la di- sposizione di cui all'art. 6 § 3 CEDU non imponga alcuna forma particolare, hanno riconosciuto un legame preciso tra il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa ex art. 6 § 3 lett. a) e b) e il diritto per l'imputato a preparare la sua difesa: "se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati rego- larmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva"; essi, pertanto, devono essere informati in tempo utile non solo del motivo dell'accu- sa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche e, in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti. Con sentenza del 9/11/2023 BK, C-175/22, la Corte di Giustizia dell'Unione eu- ropea sembra porsi in piena aderenza con tale orientamento. In contrasto con la posizione assunta dal nostro ordinamento, il quale continua a distinguere la conte- stazione rituale dalla possibilità di procedere con una contestazione in fatto, con- sentita quando la questione si limiti alla sussunzione del dato storico sub specie iu- ris, per i giudici "...occorre sottolineare l'importanza determinante della comunica- zione della qualificazione giuridica del reato per l'esercizio effettivo dei diritti della difesa. Infatti, tale comunicazione all'imputato, o al suo avvocato, è indispensabile per porre quest'ultimo in condizione di comprendere quanto gli è addebitato, di or- ganizzare di conseguenza la sua difesa nonché, se del caso, di contestare la sua colpevolezza cercando di dimostrare l'assenza di uno o più elementi costitutivi del reato contestato. Di conseguenza, qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può avere un'incidenza determinante sull'esercizio dei diritti della difesa, nonché sull'equità del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13. Ciò si verifica, da un lato, qualora il nuovo reato prospettato comporti elementi costitutivi nuovi, sui quali l'imputato non ha ancora avuto la possibilità di presentare i propri argomenti. In una situazione del genere, è manifestamente ne- cessano, per garantire l'equità del procedimento, come richiesto dall'articolo 6, pa- ragrafo 4, della direttiva 2012/13, che il giudice penale che si pronuncia nel merito informi tempestivamente l'imputato, o il suo avvocato, della nuova qualificazione prospettata, in un momento che gli consenta di predisporre efficacemente la sua di- fesa, e offra a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo su tale punto". Pertanto, qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dell'imputazione, sia che incida sugli elementi costitutivi del fatto, sia che non incida sugli stessi, anche se comporti per l'imputato l'applicazione di una pena meno severa, deve essere tempestivamente comunicata all'imputato (o al suo avvocato), prima della decisio- ne. Il criterio discernente la legittimità o meno della contestazione, allora, consiste non tanto nelle modalità processuali con cui la stessa contestazione viene fatta va- lere, quanto nella natura sostanziale della stessa circostanza aggravante di cui si tratta. In seguito, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 24906 del 04/06/2019, Sorge), hanno proposto riflessioni molto convincenti in ordine all'individuazione del discrimen tra le varie ipotesi di contestazioni. Preliminarmente, la pronuncia si sofferma sul significato della necessaria "chia- rezza" della contestazione in fatto richiesta dal codice di rito (cfr. art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.): con tale formula, "si intende una formulazione dell'im- putazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circo- stanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare ade- guatamente la propria difesa sugli stessi". La sentenza prosegue rilevando che "l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitu- tivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di preci- sione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'ac- cusa da parte dell'imputato". Pertanto, la chiarezza deve intendersi come un requisito fluido, il quale deve parametrarsi di certo sulla natura dell'oggetto della contestazione e, soprattutto, sulla persona dell'imputato. Fermo restando che la contestazione deve comunque avvenire in forma chiara e precisa, non solo nella descrizione del fatto ma anche nell'enunciazione delle cir- costanze aggravanti, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problemi di ammissibilità per quelle circostanze la cui fattispecie normativa si esaurisca in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, po- sto che in tali casi l'indicazione dei fatti materiali garantirebbe l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente, tale operazione non può ritenersi valida con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materia- li o in aggiunta di essi, la previsione normativa includa "componenti valutative". La circostanza del furto aggravato dalla destinazione della cosa al pubblico ser- vizio ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. va annoverata tra le aggravanti di natura meramente valutativa: l'aggravante deve ritenersi sussistente quando la co- sa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. Con particolare riferimento al furto di energia elettrica, com'è noto da costante giurisprudenza, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 c.p. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa ad un pubblico servizio dal quale viene distolta. Deve escludersi la possibilità di ritenere contestata in fatto l'aggravante in pa- rola attraverso il mero riferimento all'oggetto del furto (energia elettrica), senza al- cuna esplicitazione circa la destinazione a pubblico servizio. La contestazione di tale aggravante non può verificarsi legittimamente in assenza di un preciso riferimento analitico. Il solo riferimento normativo all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. non può ritenersi sufficiente, atteso che, il citato n. 7) descrive una serie di fatti- specie "alternative" che, dunque, devono essere adeguatamente individuate dall'accusa. Con provvedimento del 3 gennaio 2024, il Presidente della Corte di cassazione ha restituito gli atti alla Quinta sezione penale ritenendo "non adeguatamente moti- vata" la ragione della rilevanza del contrasto individuato. Con particolare riferimen- to al primo motivo - quello relativo alla legittimità della contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. — la Corte rimet- tente non avrebbe chiarito perché l'aggravante di cui si controverte debba conside- rarsi di contenuto "valutativo", posto che la costante giurisprudenza sul tema ha da tempo esplicitato l'inequivoca natura oggettiva del bene sottratto. Non è stata rite- nuta adeguatamente motivata la questione inerente alla natura valutativa o meno della circostanza aggravante in esame con riferimento al furto di energia elettrica, ancor più evidenziando che sulla sussistenza della destinazione ad un pubblico ser- vizio del bene in questione si è creata una solida giurisprudenza condivisa e risalen- te.A ben vedere, dunque, con il presente provvedimento, la Quinta sezione era stata invitata a riflettere ulteriormente in ordine alla natura valutativa della circo- stanza aggravante in questione, anche se dietro tale rilievo non può non leggersi una questione giuridica ancora più profonda, ovvero la circoscrizione della nozione di "valutatività". Con la sentenza n. 3741 del 22 gennaio 2024 la Quinta Sezione, dopo il prov- vedimento di restituzione del 3 gennaio 2024, è tornata sul caso che aveva dato originariamente luogo al provvedimento di remissione alle Sezioni Unite, escluden- do la natura valutativa della circostanza aggravante de quo. La destinazione a pubblico servizio, infatti, non costituisce una qualità già in- trinseca e manifesta correlata al bene del quale si tratta (energia elettrica), imme- diatamente risultante dal mero riferimento ad essa (anche se arricchita dalla speci- ficazione di un allaccio diretto alla rete), ma rappresenta invece il frutto di un'inter- pretazione implicante valutazioni di carattere sia giuridico, sia socio-politico, precisa argutamente la Corte. Alla luce di quanto sopra detto, la contestazione dell'aggravante in questione non è legittima perché meramente "valutativa", in quanto la destinazione a pubblico servizio non costituisce una qualità già intrinseca e manifesta correlata al bene del quale si tratta (energia elettrica), immediatamente risultante dal mero riferimento ad essa (anche se arricchita dalla specificazione di un allaccio diretto alla rete), ma rappresenta invece il frutto di un'interpretazione implicante valutazioni di carattere sia giuridico, sia socio-politico. Nel caso de quo, è illegittima la contestazione in fatto quando, in assenza di un richiamo letterale alla destinazione della cosa al pubblico servizio, sia presente nell'imputazione il solo riferimento normativo all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., atteso che, come già affermato sopra, la disposizione in esame fa riferimento a fattispecie diverse, tra cui l'esposizione delle cose per necessità o per consuetudi- ne o per destinazione alla pubblica fede che, pertanto, devono essere specificata- mente individuate dall'accusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La pronuncia impugnata, conformemente a quanto prospettato nel ricorso proposto dal P.M., viola la legge con riferimento all'esercizio dell'azione penale, in specie al potere - dovere della contestazione suppletiva (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, Costantino, non massinnata).In tema di nuove contestazioni in dibattimento, infatti, il giudice non può eser- citare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto di- verso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal P.M. ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità pe- nale dell'imputato (Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, Palumbo; Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 48347 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Scalora, Rv. 285682; Sez. 4, n. 652 del 07/12/2023, dep. 2024, Attanasio). Tale affermazione si inserisce in un costante orientamento già ribadito da pre- cedenti pronunce (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539, Marcolin, non massinnata sul punto), secondo cui gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., inseriti sotto la rubrica "Nuove contestazioni", disciplinano l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il P.M. interviene sull'imputazione enunciata nell'atto che in- staura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del P.M., inerente all'esercizio dell'azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall'art. 112 Cost. Inoltre, nell'ipotesi-ricorrente (art. 517 cod. proc. pen.), non è richiesto né il con- senso dell'imputato né l'autorizzazione del giudice. Pertanto, la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al P.M. il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la contestazione della circostanza aggravante, rilevando la tardività, è illegittima. D'altronde, avvenuta la contestazione del reato connesso da parte del P.M., il giudice che procede ha l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputa- zione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ovvero dichiarando la propria incompetenza, perché il fatto appartiene a quella di un giudi- ce superiore. Ove il giudicante ometta di decidere nel senso sopra illustrato, la sen- tenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata, in quanto non si è pronunciata su di un capo di imputazione. Anzi, proprio questo è l'unico rimedio a disposizione del rappresentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provve- dere sulla contestazione effettuata ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., dal mo- mento che la possibilità di procedere autonomamente - da taluni prospettata - è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, Saraceno, non massimata sul punto). A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l'art. 517 cit. stabilisce esclusivamente che il P.M. "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di in- tervento per l'organo giudicante, come invece previsto dall'art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio "può autorizzarla". Emerge, pertanto, dalla ricognizione delle norme di riferimento che, in presenza di una circostanza aggravante, al giudice che procede è preclusa qualsiasi attività discrezionale in quanto l'unico titolare dell'azione penale, il P.M., può procedere alla modifica dell'imputazione. 2.1. Un ulteriore argomento si trae dalla lettura della motivazione della senten- za della Corte costituzionale del 9 luglio 2015 n. 139 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contesta- zione di una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione e che ha precisato che: "la contestazione "tardiva" di circo- stanze aggravanti, è idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro processuale", potendo incidere in modo rilevante sull'entità della sanzione - tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale - e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato. La Corte ha osservato, inoltre, che "l'imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di in- dagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contesta- zione "tardiva" di un fatto diverso: sicché, una volta divenuta ammissibile la richie- sta di "patteggiamento" nel caso di modificazione dell'imputazione a norma dell'art.516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risulta foriera di in- giustificate disparità di trattamento al pari della richiesta di giudizio abbreviato. 3. Nel caso in esame, nel corso del dibattimento il P.M. ha richiesto la modifica dell'imputazione e la contestazione dell'aggravante del 625, comma primo, n. 7, cod. pen., da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato; il Tribunale ha negato l'esercizio di tale potere-dovere, rilevandone illegittimamente la tardività sul presupposto errato del decorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa e ha deciso sulla base della originaria imputazione, di- chiarando l'improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen.. Quanto alla tardività della contestazione suppletiva ritenuta dal giudice a quo, vanno qui richiamati anche i principi affermati da Sez. U. n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, secondo cui "la direttiva n. 78, di cui all'art. 2 della legge delega per il vigente codice di rito (L. 16 febbraio 1987, n. 81), prevedendo appunto il potere del P.M. di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputa- zione, non pone specifici limiti temporali all'esercizio di detto potere nell'ambito di tale fase processuale, né consente di fare distinzioni quanto alla fonte degli elemen- ti dai quali la contestazione "suppletiva" trae causa. E ciò è stato previsto dalla direttiva in esame, e poi introdotto nel codice di rito, perché la modifica dell'imputazione o la contestazione di una circostanza aggravan- te, come pure di un reato concorrente, non possono che considerarsi come even- tualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incen- trato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un "giusto processo". La tenden- ziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio - nell'esaltare il principio del contraddittorio - richiede che il P.M. formuli l'imputazione in base agli elementi d'accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 cod. proc. pen.) e che, a sua volta, l'imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall'inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò non può comportare, come ineluttabile conseguenza, che, se il P.M., per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti, non pos- sa provvedervi poi nel dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all'imputazione. Peraltro, la contestazione suppletiva all'inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell'originaria imputazione, in caso di circostanza aggravante o di modifica dell'imputazione, evita di precludere al P.M. la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto-reato, in sede di giudi- zio. Infatti, gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze ag- gravanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale, diver- samente da quanto sostenuto erratamente nella sentenza impugnata. Si darebbe luogo altrimenti ad una contrazione dell'ambito di esercizio dell'azione penale, con ciò contravvenendosi al disposto dell'art. 112 Cost.. Ed ancora, proprio a garanzia del diritto di difesa, l'art. 519 cod. proc. pen. dà facoltà all'imputato, nei cui confronti il P.M. abbia proceduto a contestazione sup- pletiva ("salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"), di chiedere al giudice un termine per poter contrastare l'accusa perché in parte integrata o modi- ficata. La norma in esame, peraltro, aggiunge che il tempo concesso dal giudice non può essere "inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 cod. proc. pen. (art. 519, comma 2, cod. proc. pen.), cioè non inferiore a venti giorni". 3.1. Si è detto che, nel caso di cui è processo il P.M. in dibattimento, nel primo segmento processuale utile, aveva richiesto la modifica dell'imputazione e l'integrazione della rubrica della imputazione con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. da cui derivava in astratto la procedi- bilità di ufficio del reato contestato ed il Tribunale ha sostanzialmente negato reser- cizio di tale potere-dovere, rilevandone la tardività sul presupposto del decorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa a seguito della modifi- ca legislativa e ha deciso sulla base della originaria imputazione rilevando l'improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., violando tutti i principi del contradditto- rio. In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione della con- testazione, immediatamente derivante dal principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., deve essere esercitato, le direttrici erme- neutiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole com- posizione, la citata Sez. U. Barbagallo, non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all'apertura del dibattimento, degli elementi di fatto che portano alla modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e alla con- testazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art.517 cod. proc. pen., poiché le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibat- timentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari. Pertanto, il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al P.M. senza specifici li- miti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la ri- chiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti al- ternativi o l'oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B.L., Rv. 262614; Sez. 6 n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284). Tale linea interpretativa non è smentita dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517), che afferma l'ob- bligo del giudice di procedere immediatamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nel caso di contestazione suppletiva della recidiva, in quanto tale sentenza, nel caso concreto esaminato, ha rilevato un'impossibilità di fatto vol- to a precludere l'integrazione della contestazione della recidiva rispetto ad un reato già prescritto, a causa dell'inesistenza stessa di idoneo «segmento processuale». In tale pronunzia, al paragrafo 7, invero, sono ribaditi i principi sopra illustrati in tema di esercizio della contestazione suppletiva da parte del P.M. nei termini seguenti: "[...] Va altresì considerato che, in caso di contestazione suppletiva della recidi- va in dibattimento, l'imputato presente non ha diritto a un termine a difesa, diver- samente da quanto previsto qualora sia contestata una qualsiasi altra circostanza aggravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.). Quanto sinora evidenziato, però, non consente di escludere, de iure condito, che il P.M. possa procedere alla conte- stazione suppletiva della recidiva solo in dibattimento, ai sensi delle citate disposi- zioni, non solo nei casi in cui la sussistenza della circostanza aggravante sia emersa dopo l'esercizio dell'azione penale (invero assai difficilmente ipotizzabili: si pensi all'accertamento di precedenti penali risultanti a carico dell'imputato con un alias la cui conoscenza sia emersa solo nel corso del dibattimento), ma anche qualora il pubblico ministero supplisca a una inerzia, rimedi a un errore ovvero compia una diversa valutazione discrezionale rispetto a quella fatta al momento dell'esercizio dell'azione penale. Tale conclusione risulta allo stato coerente rispetto alla risalente pronuncia del- le Sezioni Unite (Sez. U. citata Barbagallo) secondo la quale «le contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 possono essere effettuate dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, cioè sulla ba- se degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari» (in senso conforme v. Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903-01; 7 Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, Scala, dep. 2016, Rv. 266081-01; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259857-01). Non è in discussione, dunque, la fa- coltà da parte del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva (nel caso di specie) della recidiva, che peraltro non richiede l'autorizzazione del giudice (nei casi di cui all'art. 517 cod. proc. pen. «il pubblico ministero contesta all'imputa- to» una circostanza aggravante), a differenza di quanto previsto per la contestazio- ne del fatto nuovo, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 518, comma 2, del codice di rito" [...]". 3.2. Nel caso in esame, il Tribunale, nel pronunciare sentenza di immediata de- claratoria del proscioglimento dell'imputato per mancanza della condizione di pro- cedibilità del reato di furto pluriaggravato, nell'escludere, nel corso del dibattimen- to, la facoltà del P.M. di procedere alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante della destinazione "a pubblico servizio" di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, ultima parte, cod. pen., ha anticipato la decisione, pervenendo ad una decla- ratoria ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen, così dettando, ancor prima della chiusu- ra della istruzione dibattimentale, i termini della discussione finale (limitata alla ri- correnza di un mutamento del regime della procedibilità del reato ascritto), nono- stante fosse stato sollevato dall'organo della Procura l'incidente relativo alla conte- stazione suppletiva. In sostanza, pertanto, il Tribunale non ha considerato che il P.M. aveva formulato una contestazione suppletiva la quale - in astratto - avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nell'alveo della punibilità di ufficio, omettendo del tutto di riconoscere all'imputato le garanzie previste dall'art. 519 cod. proc. pen. una volta che la contestazione suppletiva era divenuta patrimonio del processo e di valutare le sopravvenienze istruttorie, pure intervenute nel corso del giudizio, le quali avrebbero potuto concorrere a confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima, limitandosi a rilevare la sopravvenuta improcedibilità dell'a- zione penale per mancata presentazione della querela da parte della persona offesa entro il termine di legge e invitando le parti a confrontarsi solo su tale tema, rico- nosciuto come pregiudiziale. Ne consegue che l'ingiustificata accelerazione verso l'epilogo de plano del giudi- zio, come sopra evidenziata, ha determinato un rilevante vulnus alla pienezza del contraddittorio sui temi che formavano oggetto del procedimento, da cui è conse- guita altresì la limitazione dell'iniziativa dell'ufficio del P.M. nell'esercizio dell'azione penale in una prospettiva di precisazione - integrazione del capo di imputazione, con riferimento alla ricorrenza di una circostanza aggravante, la quale, se effetti- vamente riconosciuta come esistente, anche a seguito di contestazione suppletiva, avrebbe assicurato la resistenza della fattispecie incriminatrice al mutamento delle condizioni di procedibilità pure introdotto, a fare data dal 30 dicembre 2022, dalla riforma Cartabia. Le inosservanze in cui è incorso il Tribunale sono riconducibili ad ipotesi di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen., laddove atten- gono ai limiti dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 179, in relazione all'art. 178, lett. b), cod. proc. pen. e al conseguente diritto delle parti private di contraddire sul punto; esse, peraltro, si atteggiano altresì quali vulnus alla stessa integrità del contraddittorio nel corso del giudizio, in quanto hanno determinato una ingiustificata limitazione al potere di intervento delle parti su temi decisivi del giudi- zio. Con una non recente pronunzia, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230531) hanno ben chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice - ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Si è evidenziato che l'art. 129 cod. proc. pen. prevede una regola di condotta rivolta al giudice, data la sua collocazione sistemati- ca nell'ambito del capo relativo ad "atti e provvedimenti" giudiziali, e «prevede l'ob- bligo (recte dovere) dell'immediata declaratoria, d'ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice "riconosce" come già acquisite agli atti. Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l'exitus processus ed il favor rei, si impone al giudice il proscioglimento immediato dell'imputato, o ve ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto - per ragioni di merito - l'imputazione o ne fanno venire me- no - per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l'avverarsi di una causa estintiva - la effettiva ragion d'essere. La citata senten- za [OSCURATO:PERSONA] ha poi osservato che l'espressione immediata declaratoria, presente sol- tanto nella rubrica dell'art. 129 cod. proc. pen., assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia una connotazione di "tempestività temporale" assoluta, fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito c.d. de plano [...]; ma evidenzia la precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ri- corrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giu- dice. In seguito, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274) hanno affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al con- cetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull che a quello di "apprezza- mento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di ap- profondimento. Inoltre, a conferma della prevalenza della pronuncia di prosciogli- mento su ogni ulteriore approfondimento la sentenza ha ribadito che i vizi della mo- tivazione del provvedimento impugnato non sono rilevabili in sede di legittimità in presenza di una causa estintiva, in quanto il giudice, cui andrebbero rimessi gli atti per il giudizio rescissorio al fine di riparare il tessuto motivazionale della decisione, avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, principio applicabile anche in presenza di una nullità di ordine gene- rale, come già affermato nella sentenza Cremonese (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). In definitiva, il giudice non può pronunciarsi ex abrupto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., senza coinvolgere le parti. 3.3. Il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al P.M. senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termi- ne per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B.L., Rv. 262614, Sez. 6, n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284). 4. In conclusione, va affermato che il P.M., ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., era pienamente legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva della cir- costanza aggravante in questione relativa all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., a seguito della quale il reato oggetto di contestazione non era più in astratto procedibile a querela di parte ma d'ufficio e il Tribunale doveva decidere sulla re- giudicanda, come risultante dal legittimo esercizio da parte del P.M. del potere do- vere di formulare l'imputazione. Nel caso in esame, l'esercizio da parte del P.M. del potere di integrare la contestazione nel primo segmento processuale utile non pote- va essere precluso dal giudice, come le stesse Sezioni Unite Donningo riconoscono. E, una volta che questo potere sia stato validamente esercitato, il giudice aveva l'obbligo di pronunciarsi sull'imputazione da ultimo contestata, non certo sull'impu- tazione originaria ormai superata, e ciò dopo aver garantito il contraddittorio ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen.. L'esigenza di "correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza" (art. 521 cod. proc. pen.) impone al giudice di pronunciarsi sul fatto che risulti validamente contestato all'imputato. E' priva di qualsiasi fondamento, ed è smentita dalla citata [OSCURATO:PERSONA], l'idea che l'art. 129 cod. proc. pen. possa legittimare il giu- dice a pronunciarsi "ora per allora" su un'imputazione che non è più attuale. Nel caso in concreto, all'esame del Collegio, il Giudice ha illegittimamente im- pedito l'esercizio da parte del P.M. in udienza, nel primo segmento utile dopo il rin- vio, della contestazione suppletiva relativa all'integrazione della rubrica del reato contestato con il riferimento all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e ha pro- nunciato sentenza di non luogo a procedere secondo l'originaria imputazione, arro- gandosi un diritto innpeditivo e valutativo sull'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. che non gli viene riconosciuto dal sistema e negando il contraddittorio tra le parti. Il principio di immediatezza di cui all'art. 129 cod. proc. pen., infatti, non implica una pronuncia intermedia prima che la fase processuale nella quale può manifestarsi la causa di improcedibilità si à esaurita. In questo arco temporale deve ritenersi applicabile l'art. 517 cod. proc. pen.. Spetterà al giudice, all'esito del contraddittorio riaperto ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen. valutare se l'aggravante contestata sussiste. 4.1. Ne consegue che, qualificata l'impugnazione del P.M. quale ricorso per sal- tum (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473) e ritenuta sussistente la nullità denunciata con il ricorso del Procuratore della Repubblica ricor- rente, poiché in violazione delle norme di legge sopra richiamate il giudice del di- battimento ha precluso al P.M. il potere-dovere di esercitare e proseguire l'azione penale per il fatto-reato correttamente circostanziato e qualificato, il Tribunale è in- corso in una nullità assoluta di ordine generale prevista dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., che attiene alla formulazione della imputazione e all'esercizio dell'azione penale; nel caso di specie, ricorre, pertanto, il caso di cui all'art. 569, comma 4, prima parte, cod. proc. pen., in relazione all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen.. 5. I rilievi di cui alla memoria difensiva dell'imputato relativi alla possibilità di contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n.7, cod. pen. devono ritenersi superati alla luce di quanto esposto nei paragrafi pre- cedenti. Va altresì respinta la seconda argomentazione sollevata dalla difesa e, cioè, la presunta impossibilità di contestare la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto di natura di valutativa. Al riguardo, infatti, va ricordato che la distinzione tra circostanze aggravanti di natura valutativa o meno assume rilievo al solo fine di stabilire in quali casi l'aggravante possa essere ritenuta in sentenza senza previa contestazione (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Orbene, alla luce dell'impostazione illustrata nei paragrafi precedenti, secondo cui nel caso in esame il Tribunale ha erroneamente denegato la possibilità per il P.M. di effettuare la contestazione dell'aggravante suddetta, la