CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 29244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13606-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1049/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2017 R.G.N. 761/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: La Corte d’appellodi Roma ha ri g ettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Fondazione ENASARCO Oggetto R.G.N.13606/2017 Cron. Rep. Ud.19/09/2023 CC avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l'opposizione aldecreto ingiuntivo del 10 maggio 2013 con cui era stato ingiuntoalla società il pagamento della somma di euro 90.986,25,a titolo di contributi previdenziali; ad avviso dell'appellante, la pretesa della Fondazione ENASARCO era priva di fondam ento in quanto basata esclusivamente sulle risultanze ispettive alle quali era seguita la notifica del verbale d'accertamento; tale verbale aveva riguardato il periodo 1° ottobre 2006 - 30 settembre2011 nel corso del quale era stata contesta ta la non genuinità dei rapporti di associazione in partecipazione stipulati con i propri mediatori,qualificando tali rapporti come di agenzia; la società opponeva che al momento della ispezione e per tutto il periodo interessato la società era stata iscritta al Ruolo degli agenti di affari in mediazione immobiliare, ai sensi della legge n.39 del 1989 ed aveva svol to, come ancora nell'attualità , l'attività di mediatore immobiliare avvalendosi di collaboratori, pure iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione immobiliare,con i quali aveva stipulato contratti di associazione in partecipazione; in particolare, dopo che l'aspirante venditore o locatore di un immobile aveva contattato la società per affidarle l'incarico di vendita o locazione, i mediatori immobiliari associati dell'opponente erano incaricati di visionare l'immobile, recuperare le planimetrie, redigere le perizie di stima per la determinazione del prezzo degli immobili da vendere o locaree, nel caso in cui il venditore o locatore fosse stato d'accordo sul prezzo da applicare,la [OSCURATO:SOCIETA]. redigeva l'eventuale incarico e i mediatori si occupavano delle attività di mediazione; ad affare concluso,i collaboratori incassavano una provvigione nella misura stabilita dall'articolo 4.1 del contratto di associazione in partecipazione, calcolata sul compenso complessivamente incassato; il giudice di primo grado, espletata prova testimoniale , respingeva l'opposizione e tale pronuncia veniva confermata dalla Corte d'appello, la quale , dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità relativa alla qualificazione del rapporto di agenzia, con particolare riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie,non essendo vincolante il nome juris usato dalle parti se contraddetto da altri oggettivi elementi,ha disatteso il motivo d'appello relativo alla qualificazione del rapporto; tale acce-rtamento non era precluso dalla circostanza che l'attività del mediatore ed il rapporto con i collaboratori avessero ricevuto una astratta tipizza zione l eg ale; in particolare , la sentenza ha ritenuto non condivisibile l'assunto che l'iscrizione al ruolo dei mediatori, in quanto espressamente prevista dalla legge comporterebbe che tali soggetti possano essere qualificati unicamente come mediatori; ad avviso della Corte d'appello, pur restan do fermo il titolo formale conseguente all'iscrizione nel ruolo dei mediatori immobiliari, in concreto , l'attività dei medesimi era quella di agenti; in fatto, la Corte ha esaminato le caratteristiche dell'attività svolta dai soggetti indicati nel verbale ed ha ritenuto che da questi elementi si traesse il convincimento della sussistenza della stabilità del rapporto,come accertato in sede ispettiva; avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]sulla base tre motivi; resiste con controricorso ENASARCO; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60; Considerato che: con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'articolo 3, comma 5, legge n. 39 del 1989, dell'articolo 5, legge n. 39 del 1989 e dell'art. 18, legge n. 57 del 2001 punto c); si contesta che la sentenza avrebbe erroneamente qualificato il rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA]ed i suoi associati senza considerare la previsione tipica espressa dalla legge per le imprese organizzate anche in forma societaria per l'esercizio dell'attività di mediazione; con il secondo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1742 c.c.,in quanto si contestano le conclusioni rese sempre a proposito della qualificazione dei rapporti intercorrenti fra [OSCURATO:SOCIETA]ed i suoi associati; con il terzo motivo,si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1758c.c., rilevando l'erroneità della sentenza nel punto in cuinon ha considerato il disposto di tale disposizione e quindi la possibilità che per un determinato affare siano coinvolti più mediatori regolarmente iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione immobiliari, tutti titolari del diritto alla relativa provvigione; i motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sono da rigettare; il primo motivo, in particolare, non si confronta con la statuizione impugnata che non ha inteso affermare la legittima coesistenza delle posizioni di agente e di mediatore ma ha respintoin fatto detta coesistenza,evidenziando la confusione su cui si fondava la tesi difensiva sostenuta dalla società, in riferimento ai due piani contrattuali; la Corte territoriale ha rimarcato che parti intermediate sono il venditore e il compratore mentre l'intermediario è la società che riceve il compenso, dalle parti intermediate, erogandolo ai collaboratori a mezzo dei quali agisce, i quali nulla percepiscono dalle parti intermediate; in particolare, con lo snodo centrale della statuizione, la Corte di merito ha valorizzato l'irrilevanza della natura degli affari trattati - acquisizione di incarichi di mediazione - agli effetti dell'espletamento dell'attività promozionale per la conclusione degli affari, esplicitando che l'iscrizione dei collaboratori nel Ruolo degli agenti di mediazione non interferisce con la sussistenza degli elementi per collocare la prestazione nel paradigma del rapporto di agenzia, per essere la prestazione svolta non già in favore delle parti da mettere in relazione bensì esclusivamente in favore della società che ha conferito l'incarico ai collaboratori( nei medesimi termini vd. Cassazione civile sez. lav., 02/11/2021, (ud. 04/06/2021, dep. 02/11/2021), n.31049; non sussistono le ulteriori violazioni di legge denunciate,giacché la sentenza impugnata si è mossa nel solco della giurisprudenza di legittimità, secondo cui (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/04/2014, n. 9086) n el procedimento di qualificazione del contratto il giudice di merito non è vincolato dal nomen iurisattribuito dalle parti, pur dovendo tener conto anche di questo dato, ma è tenuto a ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti stessi, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche dettate dall'art. 1362 c.c. e segg. Ciò premesso, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando così con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le disposizioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza alcun vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; da ciò si evince che, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa; infine, non è stato violato neanche l’art. 1758 c.c., posto che tale disposizione non trova applicazione nel caso, come quello di specie, in cui l’attività svolta sia relativa ad un rapporto di agenzia e non di mediazione; in definitiva, il ricorso va rigettato; l e spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; P.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione,in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15%, oltre ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo