CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1973
Cassazione n. 02840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare la configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, si lega ad una ricostruzione del fatto ( giustificata dalle dichiarazioni dell'agente Ferola rese in dibattimento) puntualmente smentita dalla Corte del.merito facendo correttamente riferimento al complessivo portato della relativa deposizione che univocamente, alla stessa stregua di quanto cristallizzato dalle altre emergenze di indagine acquisite, hanno dato supporto all'impostazione accusatoria; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.