CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che il 9/3/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine al delitto di rapina aggravata espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Nuoro il 9/3/2015, riformando la sentenza del primo giudice con la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica e con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. A sostegno del ricorso il Lovicu ha formulato tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina. 1.2. Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e vizio di motivazione in ordine alla pena più gravosa rispetto a quella irrogata al coimputato. 1.3. Violazione di legge rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, così come, invece, concesse al coimputato, pur essendosi questo reso colpevole di un'ulteriore rapina 2.11 pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché -attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 3.1. Premesso che, in presenza di una cd. doppia conforme, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701), deve rilevarsi che,, nel caso di specie, le sentenze di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità del Lovicu in relazione alla rapina aggravata oggetto dell'imputazione, ai danni di un istituto di credito di Oliena, sulla base di una valutazione congiunta di una pluralità di elementi indiziari, senza vizi logici ritenuti gravi, precisi e convergenti nell'indicare il ricorrente come partecipe alla rapina in questione: la corrispondenza tra le fattezze fisiche e di particolari difetti posturali tra il Lovuicu ed uno dei rapinatori risultanti dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza del posto, confermate anche dalla perizia antropometrica chiesta dalla difesa; la sua presenza sul luogo dei fatti ed in concomitanza di questi, emersa dal traffico telefonico, ritenuto non a caso essersi interrotto proprio in concomitanza dei fatti; l'attivazione di schede telefoniche a pochi giorni di distanza dalla rapina di cui si tratta; gli stretti rapporti del ricorrente con gli altri partecipanti alla rapina, Boi e Gungui, con i quali aveva rapporti finalizzati alla commissione di reati con uso di armi (come emergerai da una conversazione intercettata il 13/1012012) e con il Cherchi che non aveva rapporti con i primi due ma soltanto con il Lovicu, rapporto questo definito di sudditanza psicologica con condotte estorsive del ricorrente nei confronti del primo, così come emergenti dalle intercettazioni telefoniche, al fine di indurlo a procacciarsi denaro attraverso attività illecite. A fronte di tale articolata ricostruzione dei fatti, priva di illogicità alcuna, il ricorrente prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione perché riservata in via esclusiva ai giudici di merito, invocando impropriamente non precisate violazioni dell'art. 192 cod. proc. pen.. Questa Corte ha chiarito, invece, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401). Peraltro, per completezza di esposizione, giova rilevare che il ricorrente prospetta una valutazione parcellizzata degli indizi, mentre la valutazione della Corte territoriale appare conforme al principio secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605 - 02). 3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché censurano le valutazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato -io, ambito riservato alla discrezionalità dello stesso, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo i giudici di merito adeguatamente evidenziato i diversi ruoli e le diverse personalità degli autori della rapina, con una predominanza del Lovicu ed un rapporto ripetutamente definito di sudditanza psicologica del Cherchi con il ricorrente. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi immune da censure, atteso che la concessione di queste deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche, come nel caso di specie, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] m