CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 1972
Cassazione n. 36896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/06/1972 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni personali aggravate e di oltraggio a pubblici ufficiali, commessi in Desenzano del Garda il 29 settembre 2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni sviluppate sul fronte della ricostruzione del fatto e della prova della responsabilità dell'imputato connotate dalla medesima aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), che aveva caratterizzato i motivi di appello (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui è stato segnalato come l'appellante, a fronte della analiticità delle argomentazioni in base alle quali il giudice di prime cure era pervenuto all'affermazione della sua responsabilità, avesse articolato censure prive di confronto con quanto dedotto dal Tribunale, formulando rilievi del tutto inconsistenti); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata in cui è stata negativamente valorizzata proprio la personalità dell'imputato, già incorso in condanne per il delitto di lesioni personali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il