CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 16711del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rap- presentante pro tempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che dichiara di voler ricevere le comunica- zioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e alla pec antonionardone@ avvocatinapoli.legalmail.it, con cui è elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] gliardi. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Ricerche ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cor- rente in Napoli al c.so [OSCURATO:SOCIETA] a Teduccio, 292, p.ta i.v.a. n. 01343580633, in persona del legale rapp.te p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA]- came, rapp.to e difeso, giusta procura speciale alla lite in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. n. [OSCURATO:PERSONA] 68T02 F839M) e [OSCURATO:PERSONA], (cod. fisc. m. [OSCURATO:PERSONA] 65M18 G596H) e con loro elett.te domiciliata in (00153) Roma, al L.go Arrigo, VII, 4 c/o lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].I difensori dichiarano ai sensi e per gli effetti del II comma dell’art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni/notifiche inerenti il presente giudizio al fax n. 081/5516275 o, eventualmente, agli indirizzi di posta elettronica cappelloterreri@ hotmail.com e/o pec [OSCURATO:EMAIL] e vin- cenzocappello@ pec.it . Controricorrente Ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 2586 depo- sitata il 21 maggio 2025. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti. È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu- gnazione. Considerato che Anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri- corso deve considerarsi rinunciato. Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto. Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali. Le spese predette– da porre a carico del ricorrente soccombente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 68 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rim- borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo p