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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 17569/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18491-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 601/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2017; Ric. 2017 n. 18491 sez.

S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], per sentir accertare e dichiarare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento dell’obbligazione contrattuale relativa alla garanzia dell’immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 53, dal medesimo promesso in vendita libero da oneri e vincoli ed invece gravato dall’esistenza di un vincolo sul prezzo di cessione, non dichiarato dall’agenzia convenuta né dal promittente venditore.

L’attore, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato legittimo il proprio recesso, con conseguente condanna dei convenuti responsabili, sia ex articolo 1337 c.c. sia per truffa contrattuale, al risarcimento del danno pari al doppio della caparra confirmatoria versata oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati indicativamente in euro 10.000 e dei danni patrimoniali subiti pari ad euro 40.000.

2. Si costituiva in giudizio il convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in via riconvenzionale che fosse dichiarato legittimo il proprio recesso e, dunque, che fosse dichiarata legittima la ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta.

3. Si costituiva anche l’agenzia immobiliare - [OSCURATO:PERSONA] - che chiedeva il rigetto della domanda principale.

4. Il Tribunale di Roma, dopo aver affermato che la domanda dell’attore concernente l’inadempimento precontrattuale e contrattuale del convenuto non poteva essere accolta, poiché il vincolo sul prezzo di cessione risultante dalla convenzione stipulata con il Comune di Roma non operava nei confronti delle vendite successive alla prima e che non poteva nemmeno ravvisarsi un Ric. 2017 n. 18491 sez.

S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 inadempimento per il mancato rispetto del termine contrattualmente indicato non avendo questo carattere essenziale, accoglieva la domanda dell’attore e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 80.000, rigettando la domanda riconvenzionale.

5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

6. La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Roma limitatamente al capo relativo alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 80.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

In particolare, la Corte d’Appello accoglieva il motivo con il quale l’appellante aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Secondo l’appellante, infatti, l’attore aveva domandato l’accertamento della legittimità del proprio recesso e il pagamento del doppio della caparra per l’inadempimento del promittente venditore che avrebbe taciuto l’esistenza di vincoli sull’immobile.

Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di tale inadempimento ma, invece di rigettare la domanda, aveva addebitato al convenuto l’inadempimento per motivi non dedotti connessi alla mancata stipula del definitivo.

La Corte d’Appello evidenziava che dall’atto di citazione del giudizio di primo grado l’attore - promissario acquirente - aveva agito per la dichiarazione di responsabilità contrattuale del convenuto - promittente venditore - assumendo che questi all’atto del preliminare non aveva dichiarato l’esistenza del vincolo sull’immobile rappresentato dall’obbligo di vendita del Ric. 2017 n. 18491 sez.

S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 bene per un prezzo non superiore ad euro 124.000 per effetto della convenzione stipulata tra il ministero dei [OSCURATO:PERSONA], l’impresa costruttrice la Barcaccia e il Comune di Roma con la quale si riconosceva che l’immobile faceva parte di un programma straordinario, assistito dalla legge n. 203 del 1991 relativa ad alloggi destinati alla locazione temporanea per dipendenti dell’amministrazione dello Stato al fine di favorire la mobilità del personale per la lotta alla criminalità organizzata, secondo le indicazioni del Prefetto.

L’attore, dunque, aveva chiesto in via principale l’accertamento della sussistenza del vincolo e, di conseguenza, l’accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso e la responsabilità del convenuto per inadempimento dell’obbligo contrattuale di garantire la libertà dell’immobile da pesi e vincoli.

Il fatto costitutivo dell’inadempimento dedotto dall’attore era quindi rappresentato unicamente dalla pretesa omissione della dichiarazione relativa al vincolo di prezzo, non essendo espressa alcun’altra doglianza se non quella dell’illegittima risoluzione del contratto con il comunicato del [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata muoveva, invece, dall’affermazione dell’infondatezza dell’assunto dell’attore relativo al suddetto inadempimento in quanto il vincolo contenuto nella convenzione riguardava solo i soggetti firmatari e i primi acquirenti e non avrebbe potuto impedire la stipula del contratto al prezzo contrattualmente accettato dal promissario acquirente.

La medesima sentenza di primo grado, inoltre, aveva escluso anche la sussistenza di un termine essenziale non ravvisando nel contratto elementi dai quali risultasse l’inequivoca volontà di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine, Ric. 2017 n. 18491 sez.

S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sicché non poteva ritenersi inadempiente neanche l’attore per non aver rispettato il termine contrattualmente indicato in difetto di una diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c. mentre il convenuto con la sua condotta di recesso dal contratto aveva denunciato la propria inadempienza.

Risultava evidente, pertanto, che sussistesse il vizio di ultrapetizione denunciato dall’appellante visto che la pronuncia di condanna era basata sull’inadempimento non allegato dall’attore, non potendo lo stesso rientrare nell’attività di interpretazione dalla domanda, perchè il fatto costitutivo preso in considerazione ai fini dell’accoglimento era diverso da quello dedotto in giudizio.

La sentenza doveva quindi dichiararsi nulla ex articolo 112 c.p.c. nella parte relativa alla pronuncia di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 80.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 6.1 Doveva rigettarsi, invece, il motivo di appello relativo alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento dell’originario attore.

L’articolo 6 del contratto preliminare prevedeva che l’atto di compravendita doveva essere stipulato entro e non oltre il 20 novembre 2006 presso lo studio del notaio scelto dall’acquirente e che da tale data sarebbe decorso l’effetto utile ed oneroso della scrittura.

Con lettera del 23 novembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al Nota che il contratto doveva intendersi risolto per essere inutilmente scaduto il termine essenziale.

Il primo giudice aveva qualificato il medesimo termine come non essenziale e sul punto non era stato proposto appello sicché l’inadempimento del Nota in assenza di diffida ad adempiere non poteva dar luogo ad automatica risoluzione del contratto, dovendosi valutare ai sensi dell’articolo 1455 c.c.

Ric. 2017 n. 18491 sez.

S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 l’importanza dell’adempimento avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.

La Corte d'Appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla inosservanza del termine non essenziale, evidenziava che la gravità dell’inadempimento del Nota doveva escludersi in considerazione dell’eccessiva brevità del termine, di soli tre giorni, intercorso tra la data in cui avrebbe dovuto essere stipulato il rogito e la comunicazione di recesso del promittente venditore.

In assenza di altri contatti tra le parti non poteva ritenersi che l’inosservanza del termine essenziale potesse costituire inadempimento grave allorché, come nella fattispecie, il ritardo non era valutabile sotto il profilo dell’eccessiva protrazione oltre il limite di tolleranza dal momento che il recesso era stato quasi contestuale alla scadenza del termine.

Anche il principio di buona fede nell’esecuzione contrattuale richiedeva che il promittente venditore quantomeno interpellasse il promissario acquirente in ordine alla volontà di dare attuazione ai patti contrattuali prima di contestare l’inadempimento.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

9. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.

La domanda giudiziale doveva essere interpretata al di là della sua formulazione letterale evidenziandone il senso sostanziale e la finalità perseguita.

Nella specie, [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di Ric. 2017 n. 18491 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 citazione, aveva più volte fatto riferimento all’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] per avere fondatamente esercitato il recesso e, quindi, impedito la stipula dell’atto definitivo.

Il ricorrente riporta il contenuto della citazione (pagine 3, 5, 6 e 9) ed evidenzia che anche nei tre capitoli dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale si faceva riferimento all’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] così come anche con le note autorizzate si sottolineava che non era giustificabile il telegramma inviato dal [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, le domande riguardavano espressamente il suo inadempimento per avere infondatamente esercitato il recesso.

Pertanto, la sentenza avrebbe errato nel ritenere violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato.

In premessa deve ribadirsi che: «Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio» (Sez.

L, Sentenza n. 2209 del 04/02/2016, Rv. 638607 - 01).

Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve rilevarsi che alla domanda avanzata dall’allora attore - [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente) - di accertare la legittimità del suo recesso si era contrapposta la domanda riconvenzionale del convenuto – [OSCURATO:PERSONA] (promittente venditore) - di accertare a sua volta la legittimità del suo recesso dal preliminare a causa Ric. 2017 n. 18491 sez.

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Pertanto, in presenza di contrapposte domande di recesso per inadempimento, non vi era stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da parte del giudice di primo grado che, correttamente, aveva esaminato i reciproci inadempimenti e aveva ritenuto prevalente quello del [OSCURATO:PERSONA] che aveva esercitato illegittimamente il recesso a fronte del mancato rispetto di un termine non avente carattere essenziale.

La stessa Corte d’Appello ha rigettato il secondo motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la sua domanda riconvenzionale, ritenendo illegittimo il suo recesso per l’inosservanza di un termine non essenziale e in mancanza di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c..

Secondo i giudici del gravame, l’inadempimento del Nota non era di gravità tale da giustificare il recesso del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della brevità del termine, di soli tre giorni, intercorso tra la data in cui avrebbe dovuto stipularsi il rogito e la comunicazione di recesso del promittente venditore, in assenza di altri contatti tra le parti e in presenza di un ritardo entro i limiti temporali di tolleranza.

Deve ribadirsi che la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario sicché in caso di contestazione di reciproci inadempimenti il giudice deve procedere ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di Ric. 2017 n. 18491 sez.

S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione.

In altri termini, il ricorrente aveva chiesto accertarsi la legittimità del suo recesso, così come il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le domande presupponevano l’inadempimento dell’altra, sicché la vicenda doveva esaminarsi nel suo complesso, come del resto aveva fatto il giudice di primo grado.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo all'uopo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte. (Sez. 2, Ordinanza n. 13241 del 2019, Rv. 653825-01).

In conclusione, il motivo di ricorso deve essere accolto e il giudice del rinvio dovrà rivalutare complessivamente la legittimità del recesso del Nota anche alla luce dell’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.

In via subordinata il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto non essenziale il termine Ric. 2017 n. 18491 sez.

S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 del 20 novembre 2006 previsto per la stipula, nonché sussistente la gravità dell’inadempimento essendo intercorsi solo tre giorni tra la data del 20 novembre 2000 e la data di comunicazione del recesso del promittente venditore.

Di conseguenza, al rigetto della domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] doveva seguire la condanna di questi alla restituzione della caparra confirmatoria versata dall’attore pari ad euro

40.000. Con l’atto di citazione, infatti, l’attore aveva espressamente proposto la domanda di restituzione della caparra confirmatoria di euro 40.000 versata. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.

3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 4 maggio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 18491 sez.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18491-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 601/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2017; Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], per sentir accertare e dichiarare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento dell’obbligazione contrattuale relativa alla garanzia dell’immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 53, dal medesimo promesso in vendita libero da oneri e vincoli ed invece gravato dall’esistenza di un vincolo sul prezzo di cessione, non dichiarato dall’agenzia convenuta né dal promittente venditore. L’attore, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato legittimo il proprio recesso, con conseguente condanna dei convenuti responsabili, sia ex articolo 1337 c.c. sia per truffa contrattuale, al risarcimento del danno pari al doppio della caparra confirmatoria versata oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati indicativamente in euro 10.000 e dei danni patrimoniali subiti pari ad euro 40.000. 2. Si costituiva in giudizio il convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in via riconvenzionale che fosse dichiarato legittimo il proprio recesso e, dunque, che fosse dichiarata legittima la ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta. 3. Si costituiva anche l’agenzia immobiliare - [OSCURATO:PERSONA] - che chiedeva il rigetto della domanda principale. 4. Il Tribunale di Roma, dopo aver affermato che la domanda dell’attore concernente l’inadempimento precontrattuale e contrattuale del convenuto non poteva essere accolta, poiché il vincolo sul prezzo di cessione risultante dalla convenzione stipulata con il Comune di Roma non operava nei confronti delle vendite successive alla prima e che non poteva nemmeno ravvisarsi un Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 inadempimento per il mancato rispetto del termine contrattualmente indicato non avendo questo carattere essenziale, accoglieva la domanda dell’attore e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 80.000, rigettando la domanda riconvenzionale. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. La Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Roma limitatamente al capo relativo alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 80.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In particolare, la Corte d’Appello accoglieva il motivo con il quale l’appellante aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Secondo l’appellante, infatti, l’attore aveva domandato l’accertamento della legittimità del proprio recesso e il pagamento del doppio della caparra per l’inadempimento del promittente venditore che avrebbe taciuto l’esistenza di vincoli sull’immobile. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di tale inadempimento ma, invece di rigettare la domanda, aveva addebitato al convenuto l’inadempimento per motivi non dedotti connessi alla mancata stipula del definitivo. La Corte d’Appello evidenziava che dall’atto di citazione del giudizio di primo grado l’attore - promissario acquirente - aveva agito per la dichiarazione di responsabilità contrattuale del convenuto - promittente venditore - assumendo che questi all’atto del preliminare non aveva dichiarato l’esistenza del vincolo sull’immobile rappresentato dall’obbligo di vendita del Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 bene per un prezzo non superiore ad euro 124.000 per effetto della convenzione stipulata tra il ministero dei [OSCURATO:PERSONA], l’impresa costruttrice la Barcaccia e il Comune di Roma con la quale si riconosceva che l’immobile faceva parte di un programma straordinario, assistito dalla legge n. 203 del 1991 relativa ad alloggi destinati alla locazione temporanea per dipendenti dell’amministrazione dello Stato al fine di favorire la mobilità del personale per la lotta alla criminalità organizzata, secondo le indicazioni del Prefetto. L’attore, dunque, aveva chiesto in via principale l’accertamento della sussistenza del vincolo e, di conseguenza, l’accertamento della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso e la responsabilità del convenuto per inadempimento dell’obbligo contrattuale di garantire la libertà dell’immobile da pesi e vincoli. Il fatto costitutivo dell’inadempimento dedotto dall’attore era quindi rappresentato unicamente dalla pretesa omissione della dichiarazione relativa al vincolo di prezzo, non essendo espressa alcun’altra doglianza se non quella dell’illegittima risoluzione del contratto con il comunicato del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata muoveva, invece, dall’affermazione dell’infondatezza dell’assunto dell’attore relativo al suddetto inadempimento in quanto il vincolo contenuto nella convenzione riguardava solo i soggetti firmatari e i primi acquirenti e non avrebbe potuto impedire la stipula del contratto al prezzo contrattualmente accettato dal promissario acquirente. La medesima sentenza di primo grado, inoltre, aveva escluso anche la sussistenza di un termine essenziale non ravvisando nel contratto elementi dai quali risultasse l’inequivoca volontà di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine, Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sicché non poteva ritenersi inadempiente neanche l’attore per non aver rispettato il termine contrattualmente indicato in difetto di una diffida ad adempiere ex articolo 1454 c.c. mentre il convenuto con la sua condotta di recesso dal contratto aveva denunciato la propria inadempienza. Risultava evidente, pertanto, che sussistesse il vizio di ultrapetizione denunciato dall’appellante visto che la pronuncia di condanna era basata sull’inadempimento non allegato dall’attore, non potendo lo stesso rientrare nell’attività di interpretazione dalla domanda, perchè il fatto costitutivo preso in considerazione ai fini dell’accoglimento era diverso da quello dedotto in giudizio. La sentenza doveva quindi dichiararsi nulla ex articolo 112 c.p.c. nella parte relativa alla pronuncia di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 80.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 6.1 Doveva rigettarsi, invece, il motivo di appello relativo alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento dell’originario attore. L’articolo 6 del contratto preliminare prevedeva che l’atto di compravendita doveva essere stipulato entro e non oltre il 20 novembre 2006 presso lo studio del notaio scelto dall’acquirente e che da tale data sarebbe decorso l’effetto utile ed oneroso della scrittura. Con lettera del 23 novembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato al Nota che il contratto doveva intendersi risolto per essere inutilmente scaduto il termine essenziale. Il primo giudice aveva qualificato il medesimo termine come non essenziale e sul punto non era stato proposto appello sicché l’inadempimento del Nota in assenza di diffida ad adempiere non poteva dar luogo ad automatica risoluzione del contratto, dovendosi valutare ai sensi dell’articolo 1455 c.c. Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 l’importanza dell’adempimento avuto riguardo all’interesse dell’altra parte. La Corte d'Appello, richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla inosservanza del termine non essenziale, evidenziava che la gravità dell’inadempimento del Nota doveva escludersi in considerazione dell’eccessiva brevità del termine, di soli tre giorni, intercorso tra la data in cui avrebbe dovuto essere stipulato il rogito e la comunicazione di recesso del promittente venditore. In assenza di altri contatti tra le parti non poteva ritenersi che l’inosservanza del termine essenziale potesse costituire inadempimento grave allorché, come nella fattispecie, il ritardo non era valutabile sotto il profilo dell’eccessiva protrazione oltre il limite di tolleranza dal momento che il recesso era stato quasi contestuale alla scadenza del termine. Anche il principio di buona fede nell’esecuzione contrattuale richiedeva che il promittente venditore quantomeno interpellasse il promissario acquirente in ordine alla volontà di dare attuazione ai patti contrattuali prima di contestare l’inadempimento. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. La domanda giudiziale doveva essere interpretata al di là della sua formulazione letterale evidenziandone il senso sostanziale e la finalità perseguita. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 citazione, aveva più volte fatto riferimento all’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] per avere fondatamente esercitato il recesso e, quindi, impedito la stipula dell’atto definitivo. Il ricorrente riporta il contenuto della citazione (pagine 3, 5, 6 e 9) ed evidenzia che anche nei tre capitoli dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale si faceva riferimento all’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] così come anche con le note autorizzate si sottolineava che non era giustificabile il telegramma inviato dal [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, le domande riguardavano espressamente il suo inadempimento per avere infondatamente esercitato il recesso. Pertanto, la sentenza avrebbe errato nel ritenere violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato. In premessa deve ribadirsi che: «Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio» (Sez. L, Sentenza n. 2209 del 04/02/2016, Rv. 638607 - 01). Ciò premesso e venendo al caso di specie, deve rilevarsi che alla domanda avanzata dall’allora attore - [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente) - di accertare la legittimità del suo recesso si era contrapposta la domanda riconvenzionale del convenuto – [OSCURATO:PERSONA] (promittente venditore) - di accertare a sua volta la legittimità del suo recesso dal preliminare a causa Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 dell’inadempimento del Nota che non si era presentato alla data fissata per la stipula del definitivo. Pertanto, in presenza di contrapposte domande di recesso per inadempimento, non vi era stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da parte del giudice di primo grado che, correttamente, aveva esaminato i reciproci inadempimenti e aveva ritenuto prevalente quello del [OSCURATO:PERSONA] che aveva esercitato illegittimamente il recesso a fronte del mancato rispetto di un termine non avente carattere essenziale. La stessa Corte d’Appello ha rigettato il secondo motivo di appello del [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la sua domanda riconvenzionale, ritenendo illegittimo il suo recesso per l’inosservanza di un termine non essenziale e in mancanza di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.. Secondo i giudici del gravame, l’inadempimento del Nota non era di gravità tale da giustificare il recesso del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della brevità del termine, di soli tre giorni, intercorso tra la data in cui avrebbe dovuto stipularsi il rogito e la comunicazione di recesso del promittente venditore, in assenza di altri contatti tra le parti e in presenza di un ritardo entro i limiti temporali di tolleranza. Deve ribadirsi che la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario sicché in caso di contestazione di reciproci inadempimenti il giudice deve procedere ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione. In altri termini, il ricorrente aveva chiesto accertarsi la legittimità del suo recesso, così come il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le domande presupponevano l’inadempimento dell’altra, sicché la vicenda doveva esaminarsi nel suo complesso, come del resto aveva fatto il giudice di primo grado. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo all'uopo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte. (Sez. 2, Ordinanza n. 13241 del 2019, Rv. 653825-01). In conclusione, il motivo di ricorso deve essere accolto e il giudice del rinvio dovrà rivalutare complessivamente la legittimità del recesso del Nota anche alla luce dell’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. In via subordinata il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto non essenziale il termine Ric. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18491/2017 Numero sezionale 969/2022 Numero di raccolta generale 17569/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 del 20 novembre 2006 previsto per la stipula, nonché sussistente la gravità dell’inadempimento essendo intercorsi solo tre giorni tra la data del 20 novembre 2000 e la data di comunicazione del recesso del promittente venditore. Di conseguenza, al rigetto della domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA] doveva seguire la condanna di questi alla restituzione della caparra confirmatoria versata dall’attore pari ad euro 40.000. Con l’atto di citazione, infatti, l’attore aveva espressamente proposto la domanda di restituzione della caparra confirmatoria di euro 40.000 versata. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo. 3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 4 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 18491 sez. S2 - ud. 04/05/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e
Sentenza Cassazione n. 17569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris