CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 1958
Cassazione n. 19773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1958 avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Moselli per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta impropria da operazioni dolose rispetto al fallimento della società MMM Commercio e Sviluppo s.r.l. in liquidazione; Considerato che, con l'unico motivo proposto, il ricorrente sottolinea che la messa in liquidazione della società è stata procrastinata per cercare di assicurarne la sopravvivenza, investendo anche consistenti risorse personali; Ritenuto tale motivo generico perché assolutamente inconferente, non solo rispetto alle argomentazioni della decisione impugnata, ma anche ai capi di imputazione;Considerato, infatti, che la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva è seguita all'accertamento della continuità tra l'attività svolta dalla fallita e quella di un'altra società cui dì fatto era stata ceduta la relativa azienda senza alcun corrispettivo; Considerato, inoltre, che la condanna per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose è dipesa dall'accertato "aggiustamento" dei dati di bilancio che ha consentito dì ritardare la messa in liquidazione della società, in danno dei creditori; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Ca