CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 25885/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 8456-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso da gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] CARMENe [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 727 del 202 4 , depositatain data 23 gennaio 202 4 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 5 luglio 202 4 ;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrent e al pagamento, in favore del le controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.700, di cui euro 3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì2