CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 44349/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24258/22 PIZZATA 4- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 27 settembre 2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (con cui si ribadiscono le censure di cui al terzo e quarto motivo di ricorso) ; Ritenuto che l'unico ma articolato motivo dedotto nell'interesse di Pizzata attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto alla responsabilità per i reati contestati, è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati che quanto alla responsabilità concorsuale; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo, con cui si denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Rilevato, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che la censura, relativa alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem è manifestamente infondata, oltre che formulata in termini assolutamente generici, dal momento che la condanna precedente cui fa riferimento il ricorrente si riferisce a fatti commessi in un lasso di tempo di molto precedente a quello dei fatti in contestazione (v. pag. 8 della sentenza impugnata); Considerato che anche la doglianza relativa al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, è motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con argomentazione congrua e lineare; Ritenuto infine che la doglianza afferente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 21); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle