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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 32193/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27967-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro @[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1478/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1478/2021, che ha confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno ricorrente (il ricorso per decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di euro 205.577,16 per la vendita di attrezzatura autovelox effettuata in favore dell'ingiunta).

Resiste con controricorso @utoleader [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c." per avere la Corte d'appello erroneamente esaminato la documentazione prodotta e le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, "limitandosi a una lettura superficiale della citata documentazione e omettendo qualunque valutazione sul contenuto intrinseco delle deposizioni e sulla attendibilità dei testimoni escussi".

Il ricorso è inammissibile in quanto, richiamando i parametri di cui al n. 5 (e al riguardo va ricordato il disposto ex art. 348-ter, comma 4 c.p.c.) e al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., chiede a questa Corte di legittimità di rivalutare le prove, compito che spetta al giudice di merito e che non può essere sindacato ove sia - come nel caso in esame - motivato.

Si vedano al riguardo le pagg. 5-7 della sentenza impugnata, ove sono oggetto di esame il contratto di locazione con obbligo di Ric. 2021 n. 27967 sez.

M2 - ud. 07-07-2022 -2- riacquisto, le comunicazioni del 7 maggio e del 23 maggio 2013, la fattura n. 39/2013, nonché le deposizioni testimoniali (in relazione alle quali il giudice d'appello rileva che l'attendibilità dei testimoni è stata contestata in modo generico).

2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/o) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27967-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro @[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1478/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1478/2021, che ha confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno ricorrente (il ricorso per decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di euro 205.577,16 per la vendita di attrezzatura autovelox effettuata in favore dell'ingiunta). Resiste con controricorso @utoleader [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c." per avere la Corte d'appello erroneamente esaminato la documentazione prodotta e le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, "limitandosi a una lettura superficiale della citata documentazione e omettendo qualunque valutazione sul contenuto intrinseco delle deposizioni e sulla attendibilità dei testimoni escussi". Il ricorso è inammissibile in quanto, richiamando i parametri di cui al n. 5 (e al riguardo va ricordato il disposto ex art. 348-ter, comma 4 c.p.c.) e al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., chiede a questa Corte di legittimità di rivalutare le prove, compito che spetta al giudice di merito e che non può essere sindacato ove sia - come nel caso in esame - motivato. Si vedano al riguardo le pagg. 5-7 della sentenza impugnata, ove sono oggetto di esame il contratto di locazione con obbligo di Ric. 2021 n. 27967 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- riacquisto, le comunicazioni del 7 maggio e del 23 maggio 2013, la fattura n. 39/2013, nonché le deposizioni testimoniali (in relazione alle quali il giudice d'appello rileva che l'attendibilità dei testimoni è stata contestata in modo generico). 2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/o) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/se
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