Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 19566/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Teramo, in data 7 dicembre 2018, per il delitto di ricettazione di una carta bancomat, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 62, n. 4 e 648, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione (omessa e manifestamente e illogica) per aver la Corte negato la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità affermando che la valutazione già operata in sede di concessione dell'ipotesi attenta dell'art. 648 cod. pen., quanto al danno patrimoniale, impediva di riconoscere l'invocata attenuante, mentre la decisione di primo grado non aveva svolto alcuna argomentazione al riguardo per riconoscere l'ipotesi della ricettazione attenuata.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Se la motivazione della sentenza di primo grado, con cui è stata riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità, non faceva espresso riferimento al profilo del danno conseguente alla condotta illecita, la Corte territoriale si è fatta carico di rilevare che l'operata qualificazione doveva discendere dalla valutazione della "complessiva tenuità del danno patrimoniale" (pag. 5) sicché, in sintonia con il costante insegnamento di legittimità secondo il quale in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv. 253906 - 0; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508 - 0), correttamente la Corte ha negato la possibilità di riconoscere all'imputato anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/4/2022 Il ConsiciJire Estensore [OSCURATO:PERSONA]6X Pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte d'appello de L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Teramo, in data 7 dicembre 2018, per il delitto di ricettazione di una carta bancomat, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 62, n. 4 e 648, comma 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione (omessa e manifestamente e illogica) per aver la Corte negato la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità affermando che la valutazione già operata in sede di concessione dell'ipotesi attenta dell'art. 648 cod. pen., quanto al danno patrimoniale, impediva di riconoscere l'invocata attenuante, mentre la decisione di primo grado non aveva svolto alcuna argomentazione al riguardo per riconoscere l'ipotesi della ricettazione attenuata. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Se la motivazione della sentenza di primo grado, con cui è stata riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità, non faceva espresso riferimento al profilo del danno conseguente alla condotta illecita, la Corte territoriale si è fatta carico di rilevare che l'operata qualificazione doveva discendere dalla valutazione della "complessiva tenuità del danno patrimoniale" (pag. 5) sicché, in sintonia con il costante insegnamento di legittimità secondo il quale in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sez. 2, n. 49071 del 04/12/2012, Mocci, Rv. 253906 - 0; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508 - 0), correttamente la Corte ha negato la possibilità di riconoscere all'imputato anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/4/2022 Il ConsiciJire Estensore [OSCURATO:PERSONA]6X Pa
Sentenza Cassazione n. 19566/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris