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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12697/2026

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a dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 settembre 2025, emessa nel procedimento n. 3530/2025 R. S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato il beneficio della liberazione anticipata per complessivi 180 giorni concessa, con ordinanza del 18 luglio 2024 del Magistrato di sorveglianza di Torino, a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo compreso tra il 5 febbraio 2022 ed il 5 febbraio 2024.

Il Tribunale ha premesso che il condannato ha usufruito del summenzionato beneficio in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in esecuzione della pena inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Torino del 26 maggio 2022 1in relazione alla condanna per il delitto di detenzione a fini di spaccio di 800 grammi di cocaina.

Ha evidenziato che, in costanza di detenzione domiciliare, in epoca successiva alla concessione del beneficio, il [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato perché trovato in possesso di 500 grammi di cocaina, fatto per il quale ha poi chiesto ed ottenuto, ex art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena nella misura di anni quattro di reclusione.

Premessa la piena equiparazione, ai fini in valutazione, di una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ad una sentenza di condanna, ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere alla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975 n. 354 (ord. pen.), come interpretato a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma giusta sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995, n. 186.

Ha, a tal fine, esaltato la non comune gravità del fatto di reato commesso («la lettura della sentenza di condanna evidenzia come il [OSCURATO:PERSONA] abbia realizzato i reati citati con la spregiudicatezza propria di chi è ormai aduso al crimine ed ha fatto del medesimo la propria occupazione») e la pervicacia della quale il condannato ha in tal modo dato prova («il condannato è plurirecidivo in ordine al reato, avendo già subìto ben due condanne precedenti per il medesimo delitto») ed ha in detta condotta delittuosa ravvisato «la mancanza di qualunque segno di mutamento da parte del condannato che ha freddamente posto in essere nuove condotte delittuose di considerevole allarme sociale proprio durante l'espiazione di altra condanna» e, di conseguenza, la plastica dimostrazione di un'adesione meramente formale all'opera di rieducazione svolta e sulla scorta della quale era stato ritenuto meritevole della liberazione anticipata.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della norma penale (art. 54 ord. pen.), nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Il difensore contesta che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei canoni interpretativi che regolano l'istituto della revoca del beneficio della liberazione condizionale per l'ipotesi in cui il suo beneficiario abbia riportato una condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione.

Lamenta, in particolare, che «nell'ordinanza impugnata si è creato un automatismo tra commissione del reato e mancata partecipazione all'attività rieducativa...ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale».

Evidenzia, infatti, che il Tribunale non ha tenuto in debito conto il fatto che, in epoca anteriore al 26 ottobre 2024, data nella quale era stato tratto in arresto perché trovato nuovamente in possesso di sostanza stupefacente, il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto regolare attività lavorativa ed era stato sottoposto a controlli che avevano dato sempre esito negativo ed ha altresì 2trascurato di considerare le allegazioni difensive dallo stesso offerte nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

In quella sede, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che aveva ricevuto la sostanza stupefacente appena una settimana prima rispetto al momento in cui era stato tratto in arresto, in un contesto temporale, quindi, lontano dal periodo (compreso tra il 5 febbraio 2022 ed il 5 febbraio 2024) in relazione al quale il beneficio è stato concesso («si evidenziava...come non fossero emersi dagli atti elementi che smentissero le dichiarazioni del prevenuto e che facessero propendere per una attività illecita posta in essere in precedenza ovvero nel periodo oggetto di valutazione dei semestri connessi»).

Contesta, ancora, la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla gravità del fatto di reato, in quanto gravata da inaccettabili presunzioni.

Ribadisce, infine, come la partecipazione all'opera di rieducazione («che, almeno sino alla data del 5 febbraio 2024, il prevenuto sembrava aver correttamente posto in essere») non possa essere negata per un fatto commesso a distanza di otto mesi dopo il riconoscimento del beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Va in punto di diritto premesso che per l'ipotesi in cui il condannato commetta, nel corso dell'esecuzione della pena, dopo aver beneficiato della liberazione anticipata, un delitto non colposo, il Tribunale di sorveglianza, lungi dal poter operare in via automatica la revoca del beneficio, è tenuto ad operare una prudente valutazione dell'incidenza del reato commesso sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché del grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946).

3. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici appena espressi, espressione di una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 54, comma 3, ord. pen. (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 1995), avendo ancorato la revoca della liberazione anticipata non al fatto in sé, e cioè all'intervenuta applicazione di una pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, commesso successivamente alla concessione del beneficio, ma alla ritenuta incompatibilità della condotta in concreto tenuta dal soggetto (e che ha dato luogo alla condanna subita) con il mantenimento del beneficio, valorizzando - con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici che si sottrae a censura in sede di legittimità - la specifica e non comune gravità del fatto, sotto il profilo dell'idoneità di tale comportamento a dimostrare 3 1-,il radicale insuccesso della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipata.

Con detto apparato argomentativo la difesa ha evitato di operare il dovuto serrato confronto critico, limitandosi, per un verso, a lamentare un automatismo sotteso all'operare del Tribunale invero non riscontrabile nel provvedimento impugnato, ed esaltando, per altro verso, il rilievo di profili fattuali (quali lo svolgimento di un'attività lavorativa) aventi all'evidenza portata recessiva a fronte della consumazione di una condotta effettivamente dimostrativa di peculiare pervicacia criminale.

Stante l'apprezzata complessiva inutilità del trattamento rieducativo cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto, giuridicamente immune da censure è, quindi, l'ordinanza nella parte in cui ha disposto la revoca della detrazione di pena concessa a titolo di liberazione anticipata con riguardo all'intero arco temporale della pena già espiata dal ricorrente, e non limitata a una parte della stessa o al (solo) semestre immediatamente antecedente a quello nel quale è stata posta in essere la condotta che ne giustifica la revoca, in quanto l'art. 54 ord. pen. fa riferimento ai singoli semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione da accordare per effetto della concessione del beneficio.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rige P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 settembre 2025, emessa nel procedimento n. 3530/2025 R. S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato il beneficio della liberazione anticipata per complessivi 180 giorni concessa, con ordinanza del 18 luglio 2024 del Magistrato di sorveglianza di Torino, a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo compreso tra il 5 febbraio 2022 ed il 5 febbraio 2024. Il Tribunale ha premesso che il condannato ha usufruito del summenzionato beneficio in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. in esecuzione della pena inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Torino del 26 maggio 2022 1in relazione alla condanna per il delitto di detenzione a fini di spaccio di 800 grammi di cocaina. Ha evidenziato che, in costanza di detenzione domiciliare, in epoca successiva alla concessione del beneficio, il [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato perché trovato in possesso di 500 grammi di cocaina, fatto per il quale ha poi chiesto ed ottenuto, ex art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena nella misura di anni quattro di reclusione. Premessa la piena equiparazione, ai fini in valutazione, di una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ad una sentenza di condanna, ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere alla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975 n. 354 (ord. pen.), come interpretato a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma giusta sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 1995, n. 186. Ha, a tal fine, esaltato la non comune gravità del fatto di reato commesso («la lettura della sentenza di condanna evidenzia come il [OSCURATO:PERSONA] abbia realizzato i reati citati con la spregiudicatezza propria di chi è ormai aduso al crimine ed ha fatto del medesimo la propria occupazione») e la pervicacia della quale il condannato ha in tal modo dato prova («il condannato è plurirecidivo in ordine al reato, avendo già subìto ben due condanne precedenti per il medesimo delitto») ed ha in detta condotta delittuosa ravvisato «la mancanza di qualunque segno di mutamento da parte del condannato che ha freddamente posto in essere nuove condotte delittuose di considerevole allarme sociale proprio durante l'espiazione di altra condanna» e, di conseguenza, la plastica dimostrazione di un'adesione meramente formale all'opera di rieducazione svolta e sulla scorta della quale era stato ritenuto meritevole della liberazione anticipata. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione lamentando erronea applicazione della norma penale (art. 54 ord. pen.), nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il difensore contesta che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei canoni interpretativi che regolano l'istituto della revoca del beneficio della liberazione condizionale per l'ipotesi in cui il suo beneficiario abbia riportato una condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione. Lamenta, in particolare, che «nell'ordinanza impugnata si è creato un automatismo tra commissione del reato e mancata partecipazione all'attività rieducativa...ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale». Evidenzia, infatti, che il Tribunale non ha tenuto in debito conto il fatto che, in epoca anteriore al 26 ottobre 2024, data nella quale era stato tratto in arresto perché trovato nuovamente in possesso di sostanza stupefacente, il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto regolare attività lavorativa ed era stato sottoposto a controlli che avevano dato sempre esito negativo ed ha altresì 2trascurato di considerare le allegazioni difensive dallo stesso offerte nel corso dell'interrogatorio di garanzia. In quella sede, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che aveva ricevuto la sostanza stupefacente appena una settimana prima rispetto al momento in cui era stato tratto in arresto, in un contesto temporale, quindi, lontano dal periodo (compreso tra il 5 febbraio 2022 ed il 5 febbraio 2024) in relazione al quale il beneficio è stato concesso («si evidenziava...come non fossero emersi dagli atti elementi che smentissero le dichiarazioni del prevenuto e che facessero propendere per una attività illecita posta in essere in precedenza ovvero nel periodo oggetto di valutazione dei semestri connessi»). Contesta, ancora, la valutazione operata dal Tribunale in relazione alla gravità del fatto di reato, in quanto gravata da inaccettabili presunzioni. Ribadisce, infine, come la partecipazione all'opera di rieducazione («che, almeno sino alla data del 5 febbraio 2024, il prevenuto sembrava aver correttamente posto in essere») non possa essere negata per un fatto commesso a distanza di otto mesi dopo il riconoscimento del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Va in punto di diritto premesso che per l'ipotesi in cui il condannato commetta, nel corso dell'esecuzione della pena, dopo aver beneficiato della liberazione anticipata, un delitto non colposo, il Tribunale di sorveglianza, lungi dal poter operare in via automatica la revoca del beneficio, è tenuto ad operare una prudente valutazione dell'incidenza del reato commesso sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché del grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad una occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo, Rv. 246946). 3. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici appena espressi, espressione di una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 54, comma 3, ord. pen. (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 1995), avendo ancorato la revoca della liberazione anticipata non al fatto in sé, e cioè all'intervenuta applicazione di una pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, commesso successivamente alla concessione del beneficio, ma alla ritenuta incompatibilità della condotta in concreto tenuta dal soggetto (e che ha dato luogo alla condanna subita) con il mantenimento del beneficio, valorizzando - con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici che si sottrae a censura in sede di legittimità - la specifica e non comune gravità del fatto, sotto il profilo dell'idoneità di tale comportamento a dimostrare 3 1-,il radicale insuccesso della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipata. Con detto apparato argomentativo la difesa ha evitato di operare il dovuto serrato confronto critico, limitandosi, per un verso, a lamentare un automatismo sotteso all'operare del Tribunale invero non riscontrabile nel provvedimento impugnato, ed esaltando, per altro verso, il rilievo di profili fattuali (quali lo svolgimento di un'attività lavorativa) aventi all'evidenza portata recessiva a fronte della consumazione di una condotta effettivamente dimostrativa di peculiare pervicacia criminale. Stante l'apprezzata complessiva inutilità del trattamento rieducativo cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto, giuridicamente immune da censure è, quindi, l'ordinanza nella parte in cui ha disposto la revoca della detrazione di pena concessa a titolo di liberazione anticipata con riguardo all'intero arco temporale della pena già espiata dal ricorrente, e non limitata a una parte della stessa o al (solo) semestre immediatamente antecedente a quello nel quale è stata posta in essere la condotta che ne giustifica la revoca, in quanto l'art. 54 ord. pen. fa riferimento ai singoli semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione da accordare per effetto della concessione del beneficio. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rige P.Q.M
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