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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41760/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MACHI' ROSA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rosa, MACHI' Rosa e CIMO' Rosalia per plurimi delitti di furto consumati in esercizi commerciali aggravati anche dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo dei difensori, articolando, la [OSCURATO:PERSONA], quattro motivi e la Machì e la Cimò due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i motivi (il primo nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e il secondo nell'interesse della Machì e della Cimò) che censurano l'applicazione in danno delle ricorrenti della recidiva, siccome contestata e ritenuta, oltre ad essere genericamente formulati, ossia senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sul punto (pag. 3, primo e penultimo capoverso della sentenza impugnata), sono anche manifestamente infondati, posto che la motivazione medesima risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che i motivi (il secondo nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e il primo nell'interesse della Machì e della Cimò), con i quali è censurato il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono generici (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, e 3 ultimo capoverso della sentenza impugnata) e manifestamente infondati, poiché le deduzioni sviluppate a sostegno non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo il quale la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che il terzo motivo nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., - che il quarto motivo nell'interesse della stessa [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MACHI' ROSA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rosa, MACHI' Rosa e CIMO' Rosalia per plurimi delitti di furto consumati in esercizi commerciali aggravati anche dal riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo dei difensori, articolando, la [OSCURATO:PERSONA], quattro motivi e la Machì e la Cimò due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i motivi (il primo nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e il secondo nell'interesse della Machì e della Cimò) che censurano l'applicazione in danno delle ricorrenti della recidiva, siccome contestata e ritenuta, oltre ad essere genericamente formulati, ossia senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata sul punto (pag. 3, primo e penultimo capoverso della sentenza impugnata), sono anche manifestamente infondati, posto che la motivazione medesima risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che i motivi (il secondo nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e il primo nell'interesse della Machì e della Cimò), con i quali è censurato il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono generici (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, e 3 ultimo capoverso della sentenza impugnata) e manifestamente infondati, poiché le deduzioni sviluppate a sostegno non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo il quale la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che il terzo motivo nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), e che, oltretutto, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., - che il quarto motivo nell'interesse della stessa [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in f
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