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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06482/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14260 - 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci di Dolce vita s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e c., elettivamente domiciliati in Roma, viaDei Gracchi n.137, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Tagliamento 76 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2021n.14260 sez.

S2 - ud. 26 - 6 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 338/2021della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , pubblicatail 19/2/2021, notificata il 15/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti; rilevato che: -con sentenza n. 338/2021, pubblicata il 19/2/2021 e notificata il 15/3/2021, la Corte d'appello di Bologna, riformando la sentenza n. 612/2018 del Tribunale di Ravenna, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci di Dolce vita s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e c., a restituirle l’importo di Euro 62.000,00 a titolo di rimborso di una somma da lei mutuataloro; -avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella suddetta qualità, ha nno formulato ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , illustrati da memoria ; [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile; -i ricorrenti, infatti, pur affermando che la sentenza è stata loro notificata in data 15 / 3 /20 21 , non ha nno depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che Ric. 2021n.14260 sez.

S2 - ud. 26 - 6 - 20 2 4 - 3 - ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 2017); -risulta dall’attestazione di cancelleria del 26 / 6 /20 24 che a tale data la relazione di notifica non era agli atti; - la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez.

U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr.

S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 14/5/2021, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (19/2/2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito Ric. 2021n.14260 sez.

S2 - ud. 26 - 6 - 20 2 4 - 4 - al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); -dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quali ex soci di Dolce vita s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e c., al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA],come liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrent i di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quali ex soci di Dolce vita s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021n.14260 sez.

S2 - ud. 26 - 6 - 20 2 4 - 5 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14260 - 20 21 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci di Dolce vita s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e c., elettivamente domiciliati in Roma, viaDei Gracchi n.137, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, via Tagliamento 76 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2021n.14260 sez. S2 - ud. 26 - 6 - 20 2 4 - 2 - avverso la sentenza n. 338/2021della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA , pubblicatail 19/2/2021, notificata il 15/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti; rilevato che: -con sentenza n. 338/2021, pubblicata il 19/2/2021 e notificata il 15/3/2021, la Corte d'appello di Bologna, riformando la sentenza n. 612/2018 del Tribunale di Ravenna, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci di Dolce vita s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e c., a restituirle l’importo di Euro 62.000,00 a titolo di rimborso di una somma da lei mutuataloro; -avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella suddetta qualità, ha nno formulato ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , illustrati da memoria ; [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: -è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile; -i ricorrenti, infatti, pur affermando che la sentenza è stata loro notificata in data 15 / 3 /20 21 , non ha nno depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che Ric. 2021n.14260 sez. S2 - ud. 26 - 6 - 20 2 4 - 3 - ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017); -risulta dall’attestazione di cancelleria del 26 / 6 /20 24 che a tale data la relazione di notifica non era agli atti; - la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 14/5/2021, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (19/2/2021), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito Ric. 2021n.14260 sez. S2 - ud. 26 - 6 - 20 2 4 - 4 - al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); -dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quali ex soci di Dolce vita s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e c., al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA],come liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrent i di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e quali ex soci di Dolce vita s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e c., al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2021n.14260 sez. S2 - ud. 26 - 6 - 20 2 4 - 5 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così de
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