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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14970/2026

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pello di CampobassoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto rigettarsi il ricorso.Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, cheha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Campobasso haconfermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 489 cod. pen., cosìriqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 489c.p., 336 e 129 del codice di rito Si assume che la riqualificazione giuridica del fattocostituisce l'elemento nuovo idoneo a consentire la deduzione dei vizi di violazionedi legge e di motivazione in relazione alla nuova qualificazione del reato.

Ladisciplina della procedibilità del delitto previsto dall'articolo 489 c.p. è pacifica inquanto l'uso di un atto falso è perseguibile d'ufficio soltanto quando concerne untestamento olografo mentre in tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela diparte, e nel caso di specie non è presente in atti alcun documento che abbia ilcontenuto di una querela, ovvero che esprima una volontà di procedere penalmentenei confronti dell'odierno imputato.

Del tutto inconferente deve ritenersi la rispostaofferta al riguardo nella sentenza impugnata a pagina tre ed invero l'autorizzazionea procedere a cui fa riferimento la Corte di appello non ha i contenuti della querelae pertanto nemmeno un'espressa manifestazione della volontà di punizionedell'imputato.2.2.Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in subordine iltravisamento della prova e l’insussistenza della doppia conforme.

Con riferimento aldifetto di procedibilità deve evidenziarsi che la Corte di appello ha commesso unulteriore vizio di legge consistente nel difetto assoluto di motivazione, non avendoresa una motivazione idonea a giustificare il mancato accoglimento dell'eccezione diimprocedibilità.2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per omessa e/o apparentemotivazione in ordine al disconoscimento della firma sull'autodichiarazione.

In sededi appello la difesa aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato sostenendo che lostesso non avesse né firmato né consegnato l'autodichiarazione contestata.

Avevaaltresì evidenziato l'assenza di prova in merito alla irregolarità dei documentiallegati e la difformità tra la firma apposta e quelle autentiche dell'imputatoribadendo il disconoscimento della firma e sollecitando l'ammissione di una periziagrafica per accertarne la paternità.

La Corte di appello non offre una rispostaesaustiva sul punto non avendo fornito alcuna spiegazione logica o giuridicamenteapprezzabile circa la questione decisiva del disconoscimento della firma anche inriferimento all'esclusione dell'uso dello stesso documento da parte dell'imputato.

LaCorte territoriale si limita infatti a richiamare la dichiarazione e documenti estraneial punto controverso, omettendo del tutto di valutare la veridicità dellasottoscrizione e di giustificare il mancato accoglimento della richiesta di periziagrafica, che costituiva il mezzo istruttorio necessario per accertare la genuinità deldocumento e se la firma fosse apocrifa.2.4.Col quarto motivo deduce l’errore materiale nell'indicazione del capo diimputazione.

Si deduce violazione di legge per essersi riportato erroneamente nellaparte descrittiva del provvedimento un capo di imputazione diverso da quelloeffettivamente contestato e per il quale l'imputato è stato condannato.

Tale erroneaindicazione non incide sulla motivazione della sentenza ma costituisce un evidenteerrore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 del codice di rito.Quindi si chiede a questa Corte di rilevare l'errore materiale o, in subordine, diannullare la sentenza con rinvio limitatamente a tale punto affinché alla correzioneproceda la Corte di merito.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta ditrattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2.

Infondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso.

La fattispecie di reatoravvisata dal giudice, nel caso di specie, è quella dell’uso di un atto destinato aconfluire in ambito amministrativo - e non quella dell’uso di una scrittura privataperaltro non più prevista dalla legge come reato – di cui al combinato disposto degliartt. 76 d.p.r. 445/2000 e 489 cod. pen., procedibile di ufficio.Ed invero, al ricorrente è ascritto di avere, quale legale rappresentante dellaAversa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel presentare alla DAP-SOA di Isernia la richiesta dirilascio dell’attestazione SOA, allegato dichiarazione sostitutive di certificazione,resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000 attestante falsamente l’inesistenza a caricodella società di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi dipagamento delle tasse e delle imposte e dei contributi previdenziali, circostanzaquesta risultata non corrispondente al vero, atteso che a carico della società sonoemerse n. 14 cartelle dell’importo complessivo di euro 173.571,92, debitamentenotificate, relative a violazioni direttamente accertate dall’Agenzia delle Entrate.La dichiarazione oggetto di imputazione soddisfaceva l'esigenza probatoriarichiesta dalla norma in questione (richiamata, peraltro, nell'editto accusatorio) edera chiaramente finalizzate ad attestare un fatto di diretta conoscenza delricorrente: l’inesistenza a carico della società di violazioni gravi definitivamenteaccertate rispetto agli obblighi di pagamento delle tasse e delle imposte e deicontributi previdenziali; ed era quindi funzionale al rilascio dell’attestazione SOA, incompresenza degli altri requisiti richiesti a tal fine.L’attestazione SOA è rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Attestazione – SOA- che è un ente privato – s.p.a. - autorizzato e vigilato dall'ANAC (AutoritàNazionale Anticorruzione) e serve a certificare il possesso dei requisiti di capacitàtecnica ed economica necessari per l'esecuzione di lavori pubblici per importisuperiori a 150.000 euro (la relativa disciplina è contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs.36/2023) ed è regolata principalmente dagli Allegati II.12 e II.18, che definiscono irequisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici).L'attestazione costituisce l'unico documento che garantisce alle stazioniappaltanti la qualificazione dell'impresa, vincolandole nel processo di ammissionealle gare.

Essa è obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzionedi appalti pubblici di lavori, ovvero è un documento necessario e sufficiente acomprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o insubappalto, opere pubbliche di lavori che raggiungono un determinato importo abase d’asta.

Essa, in definitiva, attesta e garantisce il possesso da partedell’impresa del settore delle costruzioni dei requisiti previsti dalla attualenormativa in ambito di [OSCURATO:PERSONA] di lavori.[OSCURATO:PERSONA] di Attestazione (SOA) svolgono di fatto una funzionetecnica di tipo pubblicistico (e la loro attività è sanzionabile con sanzioniamministrative).

Pur essendo società private, sono società qualificate, sonoautorizzate e controllate dall’ANAC, autorità pubblica, e rilasciano una certificazione(attestazione SOA) di qualità (conformità CE) - (come detto, obbligatoria per leimprese che vogliono partecipare a gare d'appalto pubblico di lavori, servizi eforniture con importo pari o superiore a 150.000 euro, garantendo il possesso deirequisiti tecnico-organizzativi ed economici) – avente rilievo dinanzi alla PubblicaAmministrazione.

L’attestazione che esse rilasciano è un documento ufficialericonosciuto nell'ambito della conformità normativa.Di fatto, le SOA operano con funzioni di tipo accertativo-pubblicistico peraccertare ed attestare la conformità dei requisiti delle imprese esecutrici di lavoripubblici, la loro attività di verifica è infatti propedeutica all'ammissione alle garepubbliche, e l'attestazione da loro emessa è comunque destinata a confluire in unprocedimento amministrativo che sfocia in atti aventi rilievo esterno.La dichiarazione sostitutiva di certificazione in argomento, resa ai sensidell’art. 46 d.p.r. 445/2000, si inserisce innanzitutto nell’ambito del procedimentoche conduce al rilascio dell’attestazione SOA, e finisce quindi con l’avere funzione, asua volta, certificativa, attestando, essa, uno dei requisiti per il rilasciodell’attestazione SOA – nel caso di specie l’inesistenza, a carico della societàrichiedente il rilascio dell’attestazione SOA, di violazioni gravi definitivamenteaccertate rispetto agli obblighi sopra indicati.Sicché non si può dubitare della procedibilità di ufficio nel caso in cui taleautocertificazione attesti – come nel caso di specie - circostanza risultata nonveritiera (ex art. 50 cod. proc. pen.).In altri termini la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione propedeuticaal rilascio dell’attestazione SOA deputata ad accreditare la società richiedente aconcorrere ad appalti pubblici, è destinata, per sua natura e funzione, ad essereinglobata - quale presupposto necessario – innanzitutto nell'attestazione SOA che, asua volta, è in funzione della partecipazione alla procedura degli appalti pubblici.Del resto, questa Corte regolatrice ha già ribadito che il concetto di attopubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art.2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redattida un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dalpubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per unoscopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudinead assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblicaamministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatoridi una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privatoredatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, daconsiderarsi come rese a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021,Pizzuto, Rv. 281041, in una fattispecie relativa a dichiarazione certificativa delpossesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica;nonché Sez. 5, n. 32414 del 8/4/2019, Ciaccio, Rv. 276998 e Sez. 5, n. 9358 del24/4/1998, Tisato, Rv. 211440).Occorre prendere le mosse dal testo dell’art. 76 T. U. n. 445 del 2000, citatonel capo di imputazione, norma che prevede che chiunque rilascia dichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico, è punito aisensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Al comma 3 dello stessoarticolo è anche stabilito che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46e 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (discende dalla lettera dellalegge che il rinvio, contenuto nel detto articolo del T. U. in materia didocumentazione amministrativa, alle norme del codice penale non prevede unaespressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio codicistico ma deveritenersi formulato in maniera tale da richiedere all’interprete l’adattamento dellafattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dallenorme del cod. pen.; diversamente, il rinvio risulterebbe di difficilissima se nonimpossibile applicazione posto che le norme sulle falsità in atti sono numerose enon sarebbe chiaro ed oggettivo il criterio per la selezione del precetto contenente iltrattamento sanzionatorio da applicare al caso concreto).3.

Il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in ordinealla dedotta improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela è anch’essoinfondato, militando a sostegno della procedibilità di ufficio le ragioni indicate alpunto che precede nel valutare il primo motivo di ricorso.Ed invero, trattandosi di questione processuale non rilevano le ragioni errateposte nella sentenza impugnata a base del rigetto dell’eccezione di improcedibilitàsollevata dalla difesa già in sede di appello.

Ciò che rileva è piuttosto la fondatezzao meno della questione processuale sollevata, che, come detto, è infondata.4.Il terzo motivo di ricorso è proprio inammissibile riproponendo il tema delladocumentazione allegata e del disconoscimento della firma in calceall’autodichiarazione da parte dell’imputato, laddove la sentenza impugnata, nelprocedere alla riqualificazione del fatto in uso di dichiarazione sostitutiva dicertificazione, ha posto in evidenza, in maniera del tutto logica e coerente con lafattispecie concreta accertata nel caso di specie, come non potesse mettersi indubbio che l’unico ad avere interesse alla produzione dell’atto avente falsocontenuto fosse il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che peraltro, secondo quanto precisa il giudice diprimo grado, non aveva mai disconosciuto la firma in sede di avvio delprocedimento da parte dell’ente certificatore – ma solo in sede di esamedibattimentale - con la conseguenza che l’accertamento della paternità della firma,reclamato dal ricorrente, non potesse assumere quel rilievo dirimente che la difesaaveva inteso attribuirgli.Peraltro, le dichiarazioni sostitutive di certificazione da produrre agli organidella amministrazione pubblica, in genere, non necessariamente devono esseresottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, potendo, inalternativa, essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica nonautenticata di un documento di identità del sottoscrittore anche via fax o per viatelematica (art. 38 d.P.R. n. 445 cit.), laddove nel caso di specie allegataall’autocertificazione, secondo quanto si precisa nella pronuncia di primo grado, viera, invece, proprio la copia della carta d’identità del ricorrente e della sua tesserasanitaria.In definitiva, la falsità della dichiarazione, nel caso di specie, è stata accertatadai giudici di merito in base a dati – di fatto - e considerazioni – probatorie - chenon possono essere sindacati in questa sede di legittimità.5.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento chenessun errore materiale risulta commesso dalla Corte territoriale nel riportarel’originario capo di imputazione che descrive il fatto addebitato all’imputato, oggettodi riqualificazione esclusivamente sul piano giuridico da parte del giudice.6.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di CampobassoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto rigettarsi il ricorso.Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, cheha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Campobasso haconfermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 489 cod. pen., cosìriqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 489c.p., 336 e 129 del codice di rito Si assume che la riqualificazione giuridica del fattocostituisce l'elemento nuovo idoneo a consentire la deduzione dei vizi di violazionedi legge e di motivazione in relazione alla nuova qualificazione del reato. Ladisciplina della procedibilità del delitto previsto dall'articolo 489 c.p. è pacifica inquanto l'uso di un atto falso è perseguibile d'ufficio soltanto quando concerne untestamento olografo mentre in tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela diparte, e nel caso di specie non è presente in atti alcun documento che abbia ilcontenuto di una querela, ovvero che esprima una volontà di procedere penalmentenei confronti dell'odierno imputato. Del tutto inconferente deve ritenersi la rispostaofferta al riguardo nella sentenza impugnata a pagina tre ed invero l'autorizzazionea procedere a cui fa riferimento la Corte di appello non ha i contenuti della querelae pertanto nemmeno un'espressa manifestazione della volontà di punizionedell'imputato.2.2.Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in subordine iltravisamento della prova e l’insussistenza della doppia conforme. Con riferimento aldifetto di procedibilità deve evidenziarsi che la Corte di appello ha commesso unulteriore vizio di legge consistente nel difetto assoluto di motivazione, non avendoresa una motivazione idonea a giustificare il mancato accoglimento dell'eccezione diimprocedibilità.2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione per omessa e/o apparentemotivazione in ordine al disconoscimento della firma sull'autodichiarazione. In sededi appello la difesa aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato sostenendo che lostesso non avesse né firmato né consegnato l'autodichiarazione contestata. Avevaaltresì evidenziato l'assenza di prova in merito alla irregolarità dei documentiallegati e la difformità tra la firma apposta e quelle autentiche dell'imputatoribadendo il disconoscimento della firma e sollecitando l'ammissione di una periziagrafica per accertarne la paternità. La Corte di appello non offre una rispostaesaustiva sul punto non avendo fornito alcuna spiegazione logica o giuridicamenteapprezzabile circa la questione decisiva del disconoscimento della firma anche inriferimento all'esclusione dell'uso dello stesso documento da parte dell'imputato. LaCorte territoriale si limita infatti a richiamare la dichiarazione e documenti estraneial punto controverso, omettendo del tutto di valutare la veridicità dellasottoscrizione e di giustificare il mancato accoglimento della richiesta di periziagrafica, che costituiva il mezzo istruttorio necessario per accertare la genuinità deldocumento e se la firma fosse apocrifa.2.4.Col quarto motivo deduce l’errore materiale nell'indicazione del capo diimputazione. Si deduce violazione di legge per essersi riportato erroneamente nellaparte descrittiva del provvedimento un capo di imputazione diverso da quelloeffettivamente contestato e per il quale l'imputato è stato condannato. Tale erroneaindicazione non incide sulla motivazione della sentenza ma costituisce un evidenteerrore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 del codice di rito.Quindi si chiede a questa Corte di rilevare l'errore materiale o, in subordine, diannullare la sentenza con rinvio limitatamente a tale punto affinché alla correzioneproceda la Corte di merito.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta ditrattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.2. Infondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso. La fattispecie di reatoravvisata dal giudice, nel caso di specie, è quella dell’uso di un atto destinato aconfluire in ambito amministrativo - e non quella dell’uso di una scrittura privataperaltro non più prevista dalla legge come reato – di cui al combinato disposto degliartt. 76 d.p.r. 445/2000 e 489 cod. pen., procedibile di ufficio.Ed invero, al ricorrente è ascritto di avere, quale legale rappresentante dellaAversa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel presentare alla DAP-SOA di Isernia la richiesta dirilascio dell’attestazione SOA, allegato dichiarazione sostitutive di certificazione,resa ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/2000 attestante falsamente l’inesistenza a caricodella società di violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi dipagamento delle tasse e delle imposte e dei contributi previdenziali, circostanzaquesta risultata non corrispondente al vero, atteso che a carico della società sonoemerse n. 14 cartelle dell’importo complessivo di euro 173.571,92, debitamentenotificate, relative a violazioni direttamente accertate dall’Agenzia delle Entrate.La dichiarazione oggetto di imputazione soddisfaceva l'esigenza probatoriarichiesta dalla norma in questione (richiamata, peraltro, nell'editto accusatorio) edera chiaramente finalizzate ad attestare un fatto di diretta conoscenza delricorrente: l’inesistenza a carico della società di violazioni gravi definitivamenteaccertate rispetto agli obblighi di pagamento delle tasse e delle imposte e deicontributi previdenziali; ed era quindi funzionale al rilascio dell’attestazione SOA, incompresenza degli altri requisiti richiesti a tal fine.L’attestazione SOA è rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Attestazione – SOA- che è un ente privato – s.p.a. - autorizzato e vigilato dall'ANAC (AutoritàNazionale Anticorruzione) e serve a certificare il possesso dei requisiti di capacitàtecnica ed economica necessari per l'esecuzione di lavori pubblici per importisuperiori a 150.000 euro (la relativa disciplina è contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs.36/2023) ed è regolata principalmente dagli Allegati II.12 e II.18, che definiscono irequisiti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici).L'attestazione costituisce l'unico documento che garantisce alle stazioniappaltanti la qualificazione dell'impresa, vincolandole nel processo di ammissionealle gare. Essa è obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzionedi appalti pubblici di lavori, ovvero è un documento necessario e sufficiente acomprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o insubappalto, opere pubbliche di lavori che raggiungono un determinato importo abase d’asta. Essa, in definitiva, attesta e garantisce il possesso da partedell’impresa del settore delle costruzioni dei requisiti previsti dalla attualenormativa in ambito di [OSCURATO:PERSONA] di lavori.[OSCURATO:PERSONA] di Attestazione (SOA) svolgono di fatto una funzionetecnica di tipo pubblicistico (e la loro attività è sanzionabile con sanzioniamministrative). Pur essendo società private, sono società qualificate, sonoautorizzate e controllate dall’ANAC, autorità pubblica, e rilasciano una certificazione(attestazione SOA) di qualità (conformità CE) - (come detto, obbligatoria per leimprese che vogliono partecipare a gare d'appalto pubblico di lavori, servizi eforniture con importo pari o superiore a 150.000 euro, garantendo il possesso deirequisiti tecnico-organizzativi ed economici) – avente rilievo dinanzi alla PubblicaAmministrazione. L’attestazione che esse rilasciano è un documento ufficialericonosciuto nell'ambito della conformità normativa.Di fatto, le SOA operano con funzioni di tipo accertativo-pubblicistico peraccertare ed attestare la conformità dei requisiti delle imprese esecutrici di lavoripubblici, la loro attività di verifica è infatti propedeutica all'ammissione alle garepubbliche, e l'attestazione da loro emessa è comunque destinata a confluire in unprocedimento amministrativo che sfocia in atti aventi rilievo esterno.La dichiarazione sostitutiva di certificazione in argomento, resa ai sensidell’art. 46 d.p.r. 445/2000, si inserisce innanzitutto nell’ambito del procedimentoche conduce al rilascio dell’attestazione SOA, e finisce quindi con l’avere funzione, asua volta, certificativa, attestando, essa, uno dei requisiti per il rilasciodell’attestazione SOA – nel caso di specie l’inesistenza, a carico della societàrichiedente il rilascio dell’attestazione SOA, di violazioni gravi definitivamenteaccertate rispetto agli obblighi sopra indicati.Sicché non si può dubitare della procedibilità di ufficio nel caso in cui taleautocertificazione attesti – come nel caso di specie - circostanza risultata nonveritiera (ex art. 50 cod. proc. pen.).In altri termini la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione propedeuticaal rilascio dell’attestazione SOA deputata ad accreditare la società richiedente aconcorrere ad appalti pubblici, è destinata, per sua natura e funzione, ad essereinglobata - quale presupposto necessario – innanzitutto nell'attestazione SOA che, asua volta, è in funzione della partecipazione alla procedura degli appalti pubblici.Del resto, questa Corte regolatrice ha già ribadito che il concetto di attopubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art.2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redattida un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dalpubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per unoscopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudinead assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblicaamministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatoridi una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privatoredatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, daconsiderarsi come rese a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021,Pizzuto, Rv. 281041, in una fattispecie relativa a dichiarazione certificativa delpossesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica;nonché Sez. 5, n. 32414 del 8/4/2019, Ciaccio, Rv. 276998 e Sez. 5, n. 9358 del24/4/1998, Tisato, Rv. 211440).Occorre prendere le mosse dal testo dell’art. 76 T. U. n. 445 del 2000, citatonel capo di imputazione, norma che prevede che chiunque rilascia dichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico, è punito aisensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Al comma 3 dello stessoarticolo è anche stabilito che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46e 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (discende dalla lettera dellalegge che il rinvio, contenuto nel detto articolo del T. U. in materia didocumentazione amministrativa, alle norme del codice penale non prevede unaespressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio codicistico ma deveritenersi formulato in maniera tale da richiedere all’interprete l’adattamento dellafattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dallenorme del cod. pen.; diversamente, il rinvio risulterebbe di difficilissima se nonimpossibile applicazione posto che le norme sulle falsità in atti sono numerose enon sarebbe chiaro ed oggettivo il criterio per la selezione del precetto contenente iltrattamento sanzionatorio da applicare al caso concreto).3. Il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione in ordinealla dedotta improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela è anch’essoinfondato, militando a sostegno della procedibilità di ufficio le ragioni indicate alpunto che precede nel valutare il primo motivo di ricorso.Ed invero, trattandosi di questione processuale non rilevano le ragioni errateposte nella sentenza impugnata a base del rigetto dell’eccezione di improcedibilitàsollevata dalla difesa già in sede di appello. Ciò che rileva è piuttosto la fondatezzao meno della questione processuale sollevata, che, come detto, è infondata.4.Il terzo motivo di ricorso è proprio inammissibile riproponendo il tema delladocumentazione allegata e del disconoscimento della firma in calceall’autodichiarazione da parte dell’imputato, laddove la sentenza impugnata, nelprocedere alla riqualificazione del fatto in uso di dichiarazione sostitutiva dicertificazione, ha posto in evidenza, in maniera del tutto logica e coerente con lafattispecie concreta accertata nel caso di specie, come non potesse mettersi indubbio che l’unico ad avere interesse alla produzione dell’atto avente falsocontenuto fosse il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che peraltro, secondo quanto precisa il giudice diprimo grado, non aveva mai disconosciuto la firma in sede di avvio delprocedimento da parte dell’ente certificatore – ma solo in sede di esamedibattimentale - con la conseguenza che l’accertamento della paternità della firma,reclamato dal ricorrente, non potesse assumere quel rilievo dirimente che la difesaaveva inteso attribuirgli.Peraltro, le dichiarazioni sostitutive di certificazione da produrre agli organidella amministrazione pubblica, in genere, non necessariamente devono esseresottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, potendo, inalternativa, essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica nonautenticata di un documento di identità del sottoscrittore anche via fax o per viatelematica (art. 38 d.P.R. n. 445 cit.), laddove nel caso di specie allegataall’autocertificazione, secondo quanto si precisa nella pronuncia di primo grado, viera, invece, proprio la copia della carta d’identità del ricorrente e della sua tesserasanitaria.In definitiva, la falsità della dichiarazione, nel caso di specie, è stata accertatadai giudici di merito in base a dati – di fatto - e considerazioni – probatorie - chenon possono essere sindacati in questa sede di legittimità.5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento chenessun errore materiale risulta commesso dalla Corte territoriale nel riportarel’originario capo di imputazione che descrive il fatto addebitato all’imputato, oggettodi riqualificazione esclusivamente sul piano giuridico da parte del giudice.6. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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