CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Compensi professionali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26771/’17) proposto da: U.P 28/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C29 H943P) e MALANGONE C.C.24/7/2020 ALFONSO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M12 D390C), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R52 H943Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73C71 G039B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75A05 G793U), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 650/2017 (pubblicata il 30 giugno 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 26771/2017 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 10261/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 1. Con ricorso del febbraio 2002 il geom. [OSCURATO:PERSONA] e l’ing. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dello svolgimento di attività professionali eseguite nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (consistite nella redazione e presentazione di un progetto di ricostruzione di un fabbricato civile ai sensi della legge n. 219/1981, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]) ed in virtù di distinte parcelle vistate dai competenti Ordini, chiedevano al Tribunale di Salerno-sez. dist. di Eboli l’emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento, in loro favore, della somma a titolo di compensi nella misura di euro 9.147,24, oltre accessori di legge. I predetti destinatari dell’ingiunzione di pagamento proponevano opposizione avverso il concesso provvedimento monitorio e il Tribunale adito, in parziale accoglimento della stessa, condannava gli opponenti al pagamento della ridotta somma, in favore del citato [OSCURATO:PERSONA], di euro 3.904,58 e dichiarava infondata la pretesa creditoria dell’altro opposto. 2. Decidendo sull’appello principale formulato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], cui resistevano gli appellati, con la formulazione di appello incidentale da parte del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello accoglieva il gravame principale, rigettava quello incidentale e, in riforma dell’impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo, condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 5.531,35, nonché condannando gli appellati, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte salernitana rilevava che il Robertazzi non aveva dato alcuna prova del conferimento dell’incarico dedotto in giudizio, difettando la relativa fonte negoziale, mentre, con riferimento alla pretesa del Malangone, osservava che essa era stata soddisfatta per come riscontrato da apposita quietanza acquisita agli atti, dallo stesso sottoscritta e non disconosciuta, con la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 26771/2017 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 10261/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 quale il professionista, nel rinunciare all’incarico professionale, aveva dichiarato di non aver null’altro a pretendere dai committenti. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituiti con congiunto controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver il giudice di appello erroneamente dichiarato il difetto di prova in relazione all’avvenuto conferimento dell’incarico professionale in favore del geom. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la mancata eccezione ad opera delle controparti in ordine alla sussistenza di tale fatto. 2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto – sempre con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 1362 e segg. e 2697 c.c., in rapporto all’art. 16, comma 1, lett. l), m) e n) del R.D. n. 274/1929, al quale è correlata la legge n. 143/1949 per la tariffa professionale, nonché in relazione all’art. 2 della legge n. 1086/1971, all’art. 64 del d.P.R. n. 380/2001 e alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 3654 del 1994, congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver il giudice di appello interpretato e valutato erroneamente il ruolo e la qualifica di esso geom. [OSCURATO:PERSONA], come collaboratore dell’ing. Malangone, sul ritenuto presupposto che non avrebbe potuto curare la redazione della fase progettuale. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 26771/2017 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 10261/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato – ancora in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in rapporto agli artt. 7 e 13 della legge n. 143/1949, unitamente al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver il giudice di appello omesso di prendere in esame il fatto che l’importo delle parcelle a loro riferite era stato utilizzato dagli appellanti per ottenere il finanziamento-contributo ai sensi della legge n. 219 del 1981, poi incassato. 4. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in ordine all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1965 e 2730 c.c., in rapporto alla citata legge n. 143/1949, unitamente al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver il giudice di appello fornito un’erronea interpretazione in merito all’esatto contenuto della quietanza rilasciata dall’ing. Malangone contenente dichiarazione della volontà di rinunciare all’incarico professionale e alle spettanze maturate, per non aver distinto e correlato i due incarichi professionali conferiti al suddetto professionista. 5. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Infatti, la Corte salernitana ha ritenuto, con l’impugnata sentenza, in base ad un percorso motivazionale basato sulla conferente valutazione delle acquisite circostanze fattuali per come risultanti dai documenti offerti in produzione e dagli esiti dell’assunta prova orale, che non era rimasto provato il conferimento dell’incarico di cui trattasi anche al geom. Robertazzi (difettando una univoca fonte negoziale al riguardo) e che, in effetti, egli – anche per la natura dei lavori implicanti la totale ristrutturazione dell’immobile a seguito delle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 26771/2017 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 10261/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 sovvenzioni riconosciute ai sensi della legge n. 291/1981, con l’impiego di cemento armato – si era limitato a svolgere una mera prestazione collaborativa dell’ing. Malangone, al quale, invero, anche per la sua legittimazione professionale, era stato attribuito l’incarico di progettista e direttore dei lavori. 6. Anche il secondo motivo è privo di fondamento perché, in virtù della pacifica giurisprudenza di questa Corte, il geometra non è abilitato a svolgere le predette attività (invece consentite al professionista ingegnere o architetto), ragion per cui correttamente la Corte di appello, anche per tale ragione, ha escluso che il geom. Robertazzi potesse essere investito del preteso incarico congiuntamente all’ing. Malangone. Va, infatti, ribadito che i geometri non sono abilitati, ai sensi dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, neanche a redigere "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla suddetta norma, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato, con la specificazione che nemmeno l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitato, è idoneo a sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione. E’ opportuno, inoltre, precisare che i limiti posti dall'art. 16, lett. m), del citato r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 26771/2017 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 10261/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato (deroga non applicabile nel caso di specie, in favore del geom. Robertazzi, in relazione alla natura delle prestazioni riguardanti una ristrutturazione di un immobile per civile abitazione con l’impiego di cemento armato). È, pertanto, esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme di cui agli artt. 2 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale (cfr., tra le tante, Cass. n. 3021/2005; Cass. n. 19292/2009 e, da ultimo, Cass. n. 2038/2019). 7. Il terzo motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. E’ inammissibile con riferimento al denunciato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non più deducibile (cfr., per tutte, Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014) a seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nel caso in esame), che consente la sola prospettazione di un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. La censura è, nel resto, priva di fondamento giuridico. Ed invero la Corte di appello, con la sentenza impugnata in questa sede, ha fatto buon governo della regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., avendo ritenuto – sulla scorta delle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 26771/2017 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 10261/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 risultanze probatorie acquisite – che il Malangone e il Robertazzi (per quanto di sua effettiva competenza) non avevano pienamente assolto detto onere e che, ovviamente, la relativa fonte contrattuale del conferimento dell’incarico non si sarebbe potuta desumere dalle parcelle dai medesimi prodotte in mancanza di altri univoci riscontri, fermo rimanendo, peraltro ed in modo assorbente, che il Robertazzi non avrebbe potuto svolgere le suddette attività per difetto della relativa legittimazione professionale, donde – ove anche fosse rimasta sufficientemente dimostrata l’attribuzione del reclamato incarico – il relativo rapporto si sarebbe dovuto considerare affetto da nullità. E’, infatti, principio consolidato che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguente mancanza della riconoscibilità di un compenso per l'attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio. 8. Anche il quarto ed ultimo motivo non coglie nel segno e va disatteso poiché correttamente la Corte di appello, sulla base delle inequivoche risultanze della dichiarazione di quietanza rilasciata dall’ing. Malangone, dallo stesso sottoscritta e non disconosciuta, ha desunto che il medesimo – avuto riguardo al complessivo rapporto professionale intercorso con i committenti – aveva, nel rinunciare all’incarico, manifestato la inequivoca volontà di non aver null’altro a pretendere dagli stessi committenti, con la conseguente configurazione dell’efficacia confessoria della relativa dichiarazione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 26771/2017 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 10261/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 (cfr. Cass. 4196/2014 e Cass. n. 32458/2018), non più revocabile o modificabile (ai sensi dell’art. 2732 c.c., non venendo in rilievo, nella vicenda in questione, alcuna prospettazione che la dichiarazione liberatoria del Malangone fosse stata determinata da errore di fatto o da violenza, salvo un successivo diverso riconoscimento di un eventuale residuo debito da parte dei medesimi committenti, rimasto, però, escluso nella fattispecie. 9. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto con conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dei controricorrenti per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore antistatario dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 26771/2017 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 10261/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 23 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e