CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 48565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariaemanuela GUERRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 8 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta del Procuratore europeo delegato, / / l disponeva il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca, della somma di 215.000 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale profitto del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., per il quale la stessa risultava indagata. Secondo l'ipotesi accusatoria - come ricordato nella sentenza rescindente di questa Corte (n. 11844 del 10 marzo 2022) - la Chiechi, in qualità di titolare di un'azienda agricola, dopo aver ricevuto dall'U.E. e dalla Regione Puglia un contributo del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) di euro 119.919,90 euro per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad attività agrituristica, aveva venduto a terzi l'immobile prima del previsto termine quinquennale, così destinando il contributo ad altre finalità. Con ordinanza del 25 ottobre 2021 il Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 324 cod. proc. pen., annullava il decreto di sequestro. Il Tribunale riteneva insussistente il fumus commissi delicti, in quanto era dubbia la legittimità della previsione contenuta nel bando del GAL (Gruppo azione locale), relativa alla clausola di non alienazione e di mantenimento della destinazione d'uso per cinque anni con decorrenza dalla liquidazione del saldo del contributo anziché, come previsto dalle fonti di rango sovraordinato, dalla data del provvedimento di concessione; inoltre, considerava errata la determinazione del profitto, individuato dal G.i.p. nell'importo realizzato con la vendita della struttura; infine, riteneva il decreto di sequestro carente nella motivazione sul periculum in mora in vista della futura confisca. Con la sentenza già citata, la Sesta sezione della Corte di cassazione annullava la suddetta ordinanza, ritenendo fondati entrambi i motivi del ricorso proposto dal Procuratore europeo. La Corte, in primo luogo, osservava che il Tribunale, per escludere la illegittimità dell'alienazione dell'immobile da parte della Chiechi, aveva ritenuto dirimente il fatto che tale operazione fosse avvenuta dopo cinque anni dalla data in cui la stessa aveva ottenuto formalmente la concessione di aiuto in proprio favore, senza tuttavia considerare i provvedimenti con i quali l'autorità competente, dopo la preliminare ammissione della predetta ai benefici, aveva proceduto, su domanda della stessa, ad approvare i pagamenti del finanziamento, con l'espletamento di una apposita procedura di istruttoria. In secondo luogo, la sentenza rescindente rilevava che il decreto di sequestro conteneva una motivazione, seppur sintetica, sul periculum in mora. Rimaneva assorbito dal disposto annullamento la questione della esatta individuazione del profitto confiscabile.Con ordinanza in data 28 aprile 2022, in questa sede impugnata, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di rinvio, in accoglimento solo parziale della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riduceva l'importo sequestrato ad euro 120.000, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), del codice di rito. 2.1. Con un primo motivo, richiamate le argomentazioni svolte nella memoria depositata all'udienza svoltasi avanti il Tribunale di Bari, la difesa censura la conclusione in ordine alla decorrenza del termine di cinque anni prima dei quali l'immobile non si sarebbe potuto alienare, perché in contrasto con l'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento n. 1698 del 2005 del Consiglio dell'Unione Europea, secondo cui «lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali», fra le quali un cambiamento dell'assetto proprietario. L'interpretazione seguita nell'ordinanza impugnata contrasta apertamente con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 580 in data 8 maggio 2019, pure richiamata nella sentenza rescindente. Il Tribunale, omettendo di approfondire il thema decidendum rimesso dalla Suprema Corte, non ha considerato che gli stati di avanzamento lavori sono atti contabili funzionali al pagamento delle rate di acconto e che la loro approvazione ha contenuto di verifica tecnica ma non di decisione sulla concessione di finanziamento (avvenuta nel caso di specie il 16 novembre 2011), momento dal quale si calcola il termine quinquennale. La citata sentenza della Corte di Giustizia ha anche osservato che la successione nella titolarità del bene non è di per sé indicativa dello sviamento dagli obiettivi della normativa comunitaria; nel caso di specie il Tribunale del riesame non ha considerato che l'immobile alienato (il 3 dicembre 2018, oltre il termine quinquennale decorrente dalla concessione del finanziamento) è tutt'oggi utilizzato per lo svolgimento dell'attività inizialmente finanziata e che pertanto è stato raggiunto l'obiettivo della riqualificazione della zona rurale. In via subordinata la ricorrente ha sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché stabilisca chiaramente che la "decisione di finanziamento", menzionata nell'articolo 72 del citato Regolamento, va riferita alla concessione del finanziamento e non al versamento delle singole rate del medesimo.2.2. Con un secondo motivo la difesa lamenta la totale mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 316-bis cod. pen., da ritenere insussistente in quanto la Chiechi procedette in buona fede alla vendita dell'immobile, ritenendola lecita sulla base di fonti normative non valutate dal Tribunale, secondo le quali non era possibile alienare gli immobili per un periodo di almeno cinque anni "dalla data del provvedimento di concessione". L'ordinanza impugnata ha altresì ignorato le prove documentali offerte dalla difesa, idonee a dimostrare che in realtà l'immobile, stimato nell'anno 2002 in oltre 600.000 euro, fu venduto per 215.000 euro dopo che la stessa Chiechi aveva sostenuto spese per la ristrutturazione per 123.640,51 euro (somma uguale a quella ricevuta a titolo di finanziamento) e aveva cessato l'attività per una negativa situazione finanziaria dovuta alla crisi del settore: si trattò, dunque, di una "svendita" e non già di una operazione speculativa, come erroneamente affermato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, risultando carente il fumus del reato ex art. 316-bis cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro che l'ordinanza impugnata ha quantificato in 120.000 euro. 2. In fatto è indiscusso che: - la concessione del finanziamento alla ricorrente per 123.640,51 euro risale al 16 novembre 2011; - il pagamento dell'anticipazione per metà dell'importo fu effettuato il 17 gennaio 2012; - la restante metà del contributo fu corrisposta con tre versamenti, del 30 settembre 2014, 23 febbraio 2015 e 28 dicembre 2015, eseguiti dopo l'approvazione dei s.a.I.; - l'immobile ristrutturato anche con l'utilizzo del finanziamento erogato dal Fondo europeo fu alienato da [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2018. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha affermato che la ricorrente violò l'osservanza degli impegni e degli obblighi assunti all'atto della presentazione della domanda di aiuto, cedendo l'immobile prima dei cinque anni dalla "decisione di finanziamento", ritenendo tale anche quella emessa al momento dell'approvazione e liquidazione dei pagamenti successivi ai s.a.l. Secondo l'ordinanza impugnata, "anche i successivi acconti Sal e il saldo finale, tutti oggetto di apposita istruttoria e di valutazione favorevole, devono essere ricompresi nel significato di 'decisione di finanziamento' proprio in quanto essi non costituiscono meri atti esecutivi e successivi di una decisione (di concessione del finanziamento) assunta una volta per tutte". Ritiene questa Corte che la tesi seguita dal Tribunale contrasti con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 580 in data 8 maggio 2019, secondo la quale il citato articolo 72 "dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga il beneficiario di una sovvenzione versata nell'ambito di un'operazione d'investimento cofinanziata dal FEASR a conservare e a utilizzare personalmente e per almeno cinque anni, decorrenti dal versamento dell'ultima rata della sovvenzione, l'oggetto acquistato nell'ambito di tale operazione d'investimento". Alla "data del provvedimento di concessione", in conformità a detta interpretazione, faceva altresì riferimento l'allegato "A" al bando della Regione Puglia, parte integrante della Concessione di aiuto del 16 novembre 2011, rispetto alla quale va considerata recessiva la previsione dell'art. 11 del bando del GAL, ove il termine dei cinque anni veniva fatto decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico. 3. Il secondo motivo resta assorbito dalla ritenuta insussistenza del fumus del delitto contestato quanto allo stesso elemento oggettivo, anche se le ricordate previsioni di fonti nazionali e sovraordinate avrebbero avuto comunque rilievo sotto il profilo soggettivo, considerato che, in tema di elemento psicologico del reato, la cosiddetta "buona fede" è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma (Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto; Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000; Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Palau, Rv. 264184) L'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, pertanto, vanno annullati, dovendosi disporre la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. Ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. il Procuratore generale adotterà i provvedimenti necessari per l'esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e I decreto di sequestro e dispone la restituzione della somma in sequestro agli aventi diritto; manda alla Cancelleria per l'immediata co