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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 25219/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16447/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BARI n. 2868/2020 depositata il14/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La cartella di pagamento n. 10620080002496083000 veniva notificata alla società contribuente in liquidazione e in concordato preventivo; l’atto si collegava a iscrizioni a ruolo per omesso versamento, da parte della società, di somme dovute al fisco per gli anni 2003 e 2004.

La società proponeva impugnazione avverso il predetto atto, che la CTP di Taranto accoglieva.

I successivi appelli di Equitalia e di Agenzia delle entrate venivano a loro volta accolti, previa riunione, con la conferma della legittimità della notifica della cartella di pagamento e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

La contribuente affida il proprio ricorso per Cassazione a tre motivi, ulteriormente ribaditi con memoria difensiva.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 36,49,50 D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 324 e 329 c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare che la CTP aveva, da un lato, ritenuto che la notifica della cartella di pagamento presso lo studio del commissario giudiziale liquidatore fosse nulla, dall'altro, che l'ufficio fosse comunque decaduto dal potere di accertamento con riguardo alle iscrizioni a ruolo contenute nella cartella di pagamento.

A fronte di detta specifica statuizione gli appelli investivano, rispettivamente, il solo capo della sentenza relativo alla decadenza del potere impositivo e il solo capo della decisione concernente la nullità della notifica della cartella di pagamento.

Con il secondo motivo d’impugnazione viene denunciata la violazione delle norme in tema di procedimento di notifica, che prevedono si possa ricorrere al procedimento disciplinato dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 solo nel caso in cui vi sia irreperibilità assoluta del destinatario; invece, in caso di irreperibilità relativa, sarebbe imprescindibile ricorrere al procedimento di cui all'art. 140 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione delle norme in tema di procedimento di notifica degli atti tributari nei confronti delle persone giuridiche, le quali postulano che si proceda secondo la disciplina di cui all’art. 145 c.p.c. e, solo qualora non sia possibile, nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente se indicata nell'atto; nel caso di specie la CTR ha ritenuto valida la notifica effettuata nelle modalità di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, sebbene l'Agenzia delle entrate non avesse dimostrato che il messo notificatore aveva esperito inutilmente le forme di notificazione previste per le persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., che la cartella di pagamento contenesse l'indicazione della persona fisica che rappresenta e la sua residenza, domicilio o dimora abituale, che il messo notificatore avesse effettuato le necessarie verifiche in ordine al mancato rinvenimento dovuto alla irreperibilità assoluta.

Il primo motivo è infondato ed esige il rigetto.

La ricorrente riporta la sentenza impugnata, dalla quale emergono le due rationes decidendi, ossia, per un verso, quella afferente la notifica intestata alla società, ma effettuata presso lo studio del liquidatore incaricato nella procedura di concordato preventivo, per altro verso, quella correlata alla decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.

Benché Agenzia delle entrate ed agente della riscossione abbiano gravato in appello – rispettivamente – solo l’una e solo l’altra delle due rationes decidendi, queste ultime vengono incongruamente definite dalla ricorrente capi di sentenza, sebbene il capo non costituisca concettualmente un’argomentazione a sostegno del decisum, bensì –necessariamente – una autonoma statuizione.

In ogni caso, viene in apice il principio di cui all’art. 335 c.p.c., in ragione del quale tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

Non si tratta di una facoltà concessa al giudice o alle parti, ma di un obbligo, tanto che l'autorità è tenuta a disporre la riunione d'ufficio, come avvenuto nella specie, quand’anche le parti non glielo chiedano.

In tal senso, non vi era presupposto alcuno per una declaratoria d’inammissibilità dei gravami avverso la stessa sentenza, quanto un obbligo – effettivamente assolto – di riunione degli appelli al fine di definire complessivamente la controversia sulla base delle censure che nel perimetro processuale venivano a cumularsi.

Il secondo e il terzo motivo sono avvinti da intima connessione, ambedue investendo i profili concernenti il procedimento notificatorio adottato, che reputano contrassegnato da vizi suscettibili di travolgerlo; dette censure sono infondate e vanno disattese.

I due mezzi di ricorso, tra l’altro attinti da un vistoso deficit di autosufficienza –dal momento che contestano le risultanze della relata di notifica della cartella senza renderne testualmente evidenti gli aspetti salienti –sono infondati e vanno disattesi.

Osserva questa Corte che in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi la notificazione va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché quest’ultimo (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, ogni qualvolta il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, sempre che rimanga accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass. n. 6788/2017).

La CTR ha operato in piena coerenza con il quomodo ora riassunto.

Nessuna violazione è riscontrabile sol che si consideri che il giudice regionale ha escluso proprio la transitorietà dell’irreperibilità, per converso dando atto dell'inesistenza di una qualsiasi sede della contribuente, che con un anno di anticipo rispetto alla notifica ne aveva addirittura alienato a terzi i locali, senza curarsi di ricollocarla altrove.

In altri termini, la CTR ha accertato in fatto proprio l’incolmabile mancanza di un luogo riconducibile alla società e in quanto tale utile all’espletamento della notifica, viceversa constatando che i locali deputati ad ospitarne la sede erano stati addirittura dismessi molto prima che venisse eseguita la notifica di cui si discorre.

Il giudice d’appello ha soggiunto che la sede legale della società non risulta essere stata mai formalmente cambiata, ancorché fosse onere della contribuente comunicare, qualora intervenute, le eventuali variazioni.

È su queste incisive premesse, che il collegio pugliese conclude per la ritualità della notifica, riconducendola alla dirimente circostanza dell’attestata inesistenza assoluta di qualsiasi sede legale ed amministrativa della società.

Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui alla lett.e) dell'art.60 c.1 dpr n.600/73 in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente e non in un ipotetico “altrove” le ricerche volte ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Cass. n. 6911 del 2017, Cass. n. 19958 del 2018).

La CTR pedissequamente adeguandosi a questo indirizzo ermeneutico, ha evidenzia che essendo irreperibile in loco il destinatario della notifica, l’ufficiale effettuava la notifica nei confronti di colui che, in base alle evidenze camerali, figurava essere il rappresentante legale dell’ente.

Peraltro, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass. n. 20425 del 2007).

Che nell’eseguire la notifica l’ufficiale abbia tralasciato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, di eseguire ulteriori ricerche rispetto al domicilio fiscale della società è profilo correttamente spiegato proprio in ragione della circostanza per cui il rappresentante legale in parola aveva la propria residenza in un comune altro rispetto a quello ove formalmente era ancora ubicata la sede sociale dell’ente (Taranto in luogo di [OSCURATO:PERSONA]).

In effetti, ogni qualvolta il legale rappresentante sia domiciliato in un comune diverso da quello della sede della persona giuridica, non può pretendersi di onerare l’Amministrazione di svolgere ulteriori indagini o ricerche “a tutto campo”, potendo, piuttosto, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore procedere alla immediata notifica nei confronti del rappresentante legale dell’ente.

Ai riassunti principi si è conformato, in definitiva, il giudice di appello anche nell’esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di tener conto degli accertamenti effettuati dal messo notificatore, verificando la correttezza del ricorso alla notifica di cui alla lett. e) dell'art.60 d.P.R. n.600 del 1973.

In particolare, la CTR ha anche sottolineato che le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; tale prova non è stata inficiata nel corso d el giudizio da documentazioni o certificazioni, avendo parte ricorrente trascurato di enucleare profili idonei a contraddirla.

Si tratta con evidenza di una valutazione di merito operata dal giudice d’appello, ed a fronte delle argomentazioni illustrate nella decisione impugnata, le critiche con cui la difesa della contribuente insiste nelle sue censure finiscono per impingere nel merito, con loro conseguente inammissibilità.

Risulta dunque pienamente lineare il percorso motivazionale illustratodall a CTR , che ha preso atto che la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 13 maggio 2008, comportava il cristallizzarsi della pretesa fiscale da essa veicolata e che, per il sopravvenuto decorso dei termini di impugnazione, l’originario ricorso fosse da reputare inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16447/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 2868/2020 depositata il14/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La cartella di pagamento n. 10620080002496083000 veniva notificata alla società contribuente in liquidazione e in concordato preventivo; l’atto si collegava a iscrizioni a ruolo per omesso versamento, da parte della società, di somme dovute al fisco per gli anni 2003 e 2004. La società proponeva impugnazione avverso il predetto atto, che la CTP di Taranto accoglieva. I successivi appelli di Equitalia e di Agenzia delle entrate venivano a loro volta accolti, previa riunione, con la conferma della legittimità della notifica della cartella di pagamento e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. La contribuente affida il proprio ricorso per Cassazione a tre motivi, ulteriormente ribaditi con memoria difensiva. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 36,49,50 D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 324 e 329 c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare che la CTP aveva, da un lato, ritenuto che la notifica della cartella di pagamento presso lo studio del commissario giudiziale liquidatore fosse nulla, dall'altro, che l'ufficio fosse comunque decaduto dal potere di accertamento con riguardo alle iscrizioni a ruolo contenute nella cartella di pagamento. A fronte di detta specifica statuizione gli appelli investivano, rispettivamente, il solo capo della sentenza relativo alla decadenza del potere impositivo e il solo capo della decisione concernente la nullità della notifica della cartella di pagamento. Con il secondo motivo d’impugnazione viene denunciata la violazione delle norme in tema di procedimento di notifica, che prevedono si possa ricorrere al procedimento disciplinato dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 solo nel caso in cui vi sia irreperibilità assoluta del destinatario; invece, in caso di irreperibilità relativa, sarebbe imprescindibile ricorrere al procedimento di cui all'art. 140 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione delle norme in tema di procedimento di notifica degli atti tributari nei confronti delle persone giuridiche, le quali postulano che si proceda secondo la disciplina di cui all’art. 145 c.p.c. e, solo qualora non sia possibile, nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente se indicata nell'atto; nel caso di specie la CTR ha ritenuto valida la notifica effettuata nelle modalità di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, sebbene l'Agenzia delle entrate non avesse dimostrato che il messo notificatore aveva esperito inutilmente le forme di notificazione previste per le persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., che la cartella di pagamento contenesse l'indicazione della persona fisica che rappresenta e la sua residenza, domicilio o dimora abituale, che il messo notificatore avesse effettuato le necessarie verifiche in ordine al mancato rinvenimento dovuto alla irreperibilità assoluta. Il primo motivo è infondato ed esige il rigetto. La ricorrente riporta la sentenza impugnata, dalla quale emergono le due rationes decidendi, ossia, per un verso, quella afferente la notifica intestata alla società, ma effettuata presso lo studio del liquidatore incaricato nella procedura di concordato preventivo, per altro verso, quella correlata alla decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. Benché Agenzia delle entrate ed agente della riscossione abbiano gravato in appello – rispettivamente – solo l’una e solo l’altra delle due rationes decidendi, queste ultime vengono incongruamente definite dalla ricorrente capi di sentenza, sebbene il capo non costituisca concettualmente un’argomentazione a sostegno del decisum, bensì –necessariamente – una autonoma statuizione. In ogni caso, viene in apice il principio di cui all’art. 335 c.p.c., in ragione del quale tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo. Non si tratta di una facoltà concessa al giudice o alle parti, ma di un obbligo, tanto che l'autorità è tenuta a disporre la riunione d'ufficio, come avvenuto nella specie, quand’anche le parti non glielo chiedano. In tal senso, non vi era presupposto alcuno per una declaratoria d’inammissibilità dei gravami avverso la stessa sentenza, quanto un obbligo – effettivamente assolto – di riunione degli appelli al fine di definire complessivamente la controversia sulla base delle censure che nel perimetro processuale venivano a cumularsi. Il secondo e il terzo motivo sono avvinti da intima connessione, ambedue investendo i profili concernenti il procedimento notificatorio adottato, che reputano contrassegnato da vizi suscettibili di travolgerlo; dette censure sono infondate e vanno disattese. I due mezzi di ricorso, tra l’altro attinti da un vistoso deficit di autosufficienza –dal momento che contestano le risultanze della relata di notifica della cartella senza renderne testualmente evidenti gli aspetti salienti –sono infondati e vanno disattesi. Osserva questa Corte che in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi la notificazione va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché quest’ultimo (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, ogni qualvolta il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, sempre che rimanga accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (cfr. Cass. n. 6788/2017). La CTR ha operato in piena coerenza con il quomodo ora riassunto. Nessuna violazione è riscontrabile sol che si consideri che il giudice regionale ha escluso proprio la transitorietà dell’irreperibilità, per converso dando atto dell'inesistenza di una qualsiasi sede della contribuente, che con un anno di anticipo rispetto alla notifica ne aveva addirittura alienato a terzi i locali, senza curarsi di ricollocarla altrove. In altri termini, la CTR ha accertato in fatto proprio l’incolmabile mancanza di un luogo riconducibile alla società e in quanto tale utile all’espletamento della notifica, viceversa constatando che i locali deputati ad ospitarne la sede erano stati addirittura dismessi molto prima che venisse eseguita la notifica di cui si discorre. Il giudice d’appello ha soggiunto che la sede legale della società non risulta essere stata mai formalmente cambiata, ancorché fosse onere della contribuente comunicare, qualora intervenute, le eventuali variazioni. È su queste incisive premesse, che il collegio pugliese conclude per la ritualità della notifica, riconducendola alla dirimente circostanza dell’attestata inesistenza assoluta di qualsiasi sede legale ed amministrativa della società. Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui alla lett.e) dell'art.60 c.1 dpr n.600/73 in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente e non in un ipotetico “altrove” le ricerche volte ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (Cass. n. 6911 del 2017, Cass. n. 19958 del 2018). La CTR pedissequamente adeguandosi a questo indirizzo ermeneutico, ha evidenzia che essendo irreperibile in loco il destinatario della notifica, l’ufficiale effettuava la notifica nei confronti di colui che, in base alle evidenze camerali, figurava essere il rappresentante legale dell’ente. Peraltro, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass. n. 20425 del 2007). Che nell’eseguire la notifica l’ufficiale abbia tralasciato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, di eseguire ulteriori ricerche rispetto al domicilio fiscale della società è profilo correttamente spiegato proprio in ragione della circostanza per cui il rappresentante legale in parola aveva la propria residenza in un comune altro rispetto a quello ove formalmente era ancora ubicata la sede sociale dell’ente (Taranto in luogo di [OSCURATO:PERSONA]). In effetti, ogni qualvolta il legale rappresentante sia domiciliato in un comune diverso da quello della sede della persona giuridica, non può pretendersi di onerare l’Amministrazione di svolgere ulteriori indagini o ricerche “a tutto campo”, potendo, piuttosto, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore procedere alla immediata notifica nei confronti del rappresentante legale dell’ente. Ai riassunti principi si è conformato, in definitiva, il giudice di appello anche nell’esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di tener conto degli accertamenti effettuati dal messo notificatore, verificando la correttezza del ricorso alla notifica di cui alla lett. e) dell'art.60 d.P.R. n.600 del 1973. In particolare, la CTR ha anche sottolineato che le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; tale prova non è stata inficiata nel corso d el giudizio da documentazioni o certificazioni, avendo parte ricorrente trascurato di enucleare profili idonei a contraddirla. Si tratta con evidenza di una valutazione di merito operata dal giudice d’appello, ed a fronte delle argomentazioni illustrate nella decisione impugnata, le critiche con cui la difesa della contribuente insiste nelle sue censure finiscono per impingere nel merito, con loro conseguente inammissibilità. Risulta dunque pienamente lineare il percorso motivazionale illustratodall a CTR , che ha preso atto che la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 13 maggio 2008, comportava il cristallizzarsi della pretesa fiscale da essa veicolata e che, per il sopravvenuto decorso dei termini di impugnazione, l’originario ricorso fosse da reputare inammissibile. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 25219/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris