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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 04198/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.233/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G TOMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente do- miciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA]- NERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e di- fende -controricorrente- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE LECCE n. 9803/2022 depositata il 12/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di un ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce avverso il di- niego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], diniegodisposto dal TAR per la Puglia con decreto e confermato con sentenza del 2022.

Il giudizio cui la richiesta si correlava aveva ad oggetto l’impugnazione del provvedimento emesso dallo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Lecce, con il quale era stata rifiutata la domanda di emersione da lavoro irregolare e la domanda di rilascio di un permessodi soggiorno per attesa occupa- zione.Era stato negato il patrocinio in quanto il ricorso principale era stato ritenuto manifestamente infondato.

In primo grado, il TAR per la Puglia aveva rigettato l’istanza cautelare, ritenendo infondato il ricorso.

Il Consiglio di Statoaveva accolto il reclamo cautelare , rico- noscendo prevalente l’interesse rappresentato dall’appellante, ma demandando ogni ulteriore valutazione alla sede di merito. [OSCURATO:PERSONA]- nale di Lecce ha rigettato, richiamando l’art. 136 d.p.r. 115/2002, che valorizza come elemento per escludere il beneficio il fatto di agire in giudizio con mala fede o colpa grave.

Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Ministero con controricorso.

Il Consigliere dele- gato ha formulato proposta di definizione nel senso della manifesta inammissibilità o infondatezza.

Il ricorrente ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Del collegio fa legittimamente parte, in qualità di Presidente, il Consigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto la proposta di defini- zione.

Infatti, secondo Cass.

SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o ma- nifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronun- cia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susse- gue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullapropo- stastessa».

2. -Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 136 co. 2 e 170 del d.p.r. 115/2002.

Si sostiene che il Tribunale di Lecce avrebbe dovuto valutare se il diniego o la revoca del patrocinio a spese dello Stato fossero stati disposti nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 136 co. 2, in particolare esaminando se la domanda fosse manifesta- mente infondata o se la parte avesse agito con mala fede o colpa grave.

Si afferma che il Tribunale ha omesso tale verifica e non ha tenuto conto dell’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, il quale dimostrerebbe la non manifesta infonda- tezza della domanda.

La mancata considerazione di tale elemento costituirebbe una violazione della norma sopra citata.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., in re- lazione alla motivazione inesistente o meramente apparente dell’or- dinanza impugnata.

Si afferma che il Tribunale si è limitato a ripor- tare una massima giurisprudenziale senza esplicitare leragioni per cui essa dovrebbe applicarsi al caso concreto.

Non sono state chiarite le motivazioni per le quali la domanda sarebbe stata considerata pre- testuosa o manifestamente infondata, né sono stati evidenziati gli elementi che giustificherebbero il richiamo alla giurisprudenza men- zionata.

Si sottolinea che il Tribunale avrebbe omesso di indicare le «ragioni finora esposte» cui ha fatto riferimento nella motivazione, rendendo il provvedimento impugnato nullo per difetto assoluto di motivazione.

I due motivi sono da esaminare congiuntamenteper connessione.

Essi sono rigettati.

L’argomento fondamentale fatto valere dal ricorrente si appoggia all’accoglimento dell’istanza cautelare da parte delConsiglio di Stato che ha rilevato «debba ritenersi prevalente l’interesse rappresentato da parte appellante».

Nella parte censurata dai motivi di ricorso il Tribunale di Lecce ha ritenuto che tale accoglimento non sia « una pronuncia di merito rispetto alla sussistenza del fumus bonis iuris, avendo lo stesso organo demandato la valutazione delle dedotte questioni «nella più opportuna sede di merito».

Al di là della formu- lazione non del tutto limpida, il Tribunale ha inteso dire che l’acco- glimento dell’istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato nel caso di specieè focalizzato sulla sussistenza di un periculum in mora, prevalente su ogni altra considerazione.

Tale valutazione non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

Infatti,essa pre- suppone il corretto riconoscimento dell’autonomia strutturale e fun- zionale del procedimento cautelare rispetto alla causa di merito .

È quest’ultima che costituisce l’oggetto del giudizio di manifesta infon- datezza che ha condotto al diniego del patrocinio a spese dello Stato.

La controprova consta in atti:il primo grado di giudizio si è concluso con esito negativo per il ricorrente, all’esito di una cognizione che conferma le pregresse valutazioni di manifesta infondatezza della domanda introduttiva del giudizio per il quale è stata chiesta l’am- missione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500, oltrealle spese prenotate a debito.

Inoltre, con- danna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 1.500in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.233/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G TOMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente do- miciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA]- NERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e di- fende -controricorrente- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE LECCE n. 9803/2022 depositata il 12/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di un ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce avverso il di- niego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], diniegodisposto dal TAR per la Puglia con decreto e confermato con sentenza del 2022. Il giudizio cui la richiesta si correlava aveva ad oggetto l’impugnazione del provvedimento emesso dallo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Lecce, con il quale era stata rifiutata la domanda di emersione da lavoro irregolare e la domanda di rilascio di un permessodi soggiorno per attesa occupa- zione.Era stato negato il patrocinio in quanto il ricorso principale era stato ritenuto manifestamente infondato. In primo grado, il TAR per la Puglia aveva rigettato l’istanza cautelare, ritenendo infondato il ricorso. Il Consiglio di Statoaveva accolto il reclamo cautelare , rico- noscendo prevalente l’interesse rappresentato dall’appellante, ma demandando ogni ulteriore valutazione alla sede di merito. [OSCURATO:PERSONA]- nale di Lecce ha rigettato, richiamando l’art. 136 d.p.r. 115/2002, che valorizza come elemento per escludere il beneficio il fatto di agire in giudizio con mala fede o colpa grave. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero con controricorso. Il Consigliere dele- gato ha formulato proposta di definizione nel senso della manifesta inammissibilità o infondatezza. Il ricorrente ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Del collegio fa legittimamente parte, in qualità di Presidente, il Consigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha redatto la proposta di defini- zione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o ma- nifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronun- cia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susse- gue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullapropo- stastessa». 2. -Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 136 co. 2 e 170 del d.p.r. 115/2002. Si sostiene che il Tribunale di Lecce avrebbe dovuto valutare se il diniego o la revoca del patrocinio a spese dello Stato fossero stati disposti nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 136 co. 2, in particolare esaminando se la domanda fosse manifesta- mente infondata o se la parte avesse agito con mala fede o colpa grave. Si afferma che il Tribunale ha omesso tale verifica e non ha tenuto conto dell’accoglimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, il quale dimostrerebbe la non manifesta infonda- tezza della domanda. La mancata considerazione di tale elemento costituirebbe una violazione della norma sopra citata. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., in re- lazione alla motivazione inesistente o meramente apparente dell’or- dinanza impugnata. Si afferma che il Tribunale si è limitato a ripor- tare una massima giurisprudenziale senza esplicitare leragioni per cui essa dovrebbe applicarsi al caso concreto. Non sono state chiarite le motivazioni per le quali la domanda sarebbe stata considerata pre- testuosa o manifestamente infondata, né sono stati evidenziati gli elementi che giustificherebbero il richiamo alla giurisprudenza men- zionata. Si sottolinea che il Tribunale avrebbe omesso di indicare le «ragioni finora esposte» cui ha fatto riferimento nella motivazione, rendendo il provvedimento impugnato nullo per difetto assoluto di motivazione. I due motivi sono da esaminare congiuntamenteper connessione. Essi sono rigettati. L’argomento fondamentale fatto valere dal ricorrente si appoggia all’accoglimento dell’istanza cautelare da parte delConsiglio di Stato che ha rilevato «debba ritenersi prevalente l’interesse rappresentato da parte appellante». Nella parte censurata dai motivi di ricorso il Tribunale di Lecce ha ritenuto che tale accoglimento non sia « una pronuncia di merito rispetto alla sussistenza del fumus bonis iuris, avendo lo stesso organo demandato la valutazione delle dedotte questioni «nella più opportuna sede di merito». Al di là della formu- lazione non del tutto limpida, il Tribunale ha inteso dire che l’acco- glimento dell’istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato nel caso di specieè focalizzato sulla sussistenza di un periculum in mora, prevalente su ogni altra considerazione. Tale valutazione non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Infatti,essa pre- suppone il corretto riconoscimento dell’autonomia strutturale e fun- zionale del procedimento cautelare rispetto alla causa di merito . È quest’ultima che costituisce l’oggetto del giudizio di manifesta infon- datezza che ha condotto al diniego del patrocinio a spese dello Stato. La controprova consta in atti:il primo grado di giudizio si è concluso con esito negativo per il ricorrente, all’esito di una cognizione che conferma le pregresse valutazioni di manifesta infondatezza della domanda introduttiva del giudizio per il quale è stata chiesta l’am- missione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500, oltrealle spese prenotate a debito. Inoltre, con- danna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 1.500in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad
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