CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza, depositata il 3/8/2018 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., la liquidazione di somma di 36.000 euro, o altra rite- nuta di giustizia, a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione, subita nel pro- cedimento n. 3687/16 R.G.N.R. [OSCURATO:PERSONA], in regime di arresti domiciliari, dal 18/6/2016 al 25/3/2017. Al riguardo, il ricorrente esponeva: 1. che era stato tratto in arresto assieme al figlio Fabio in data 18/6/2016 per il reato di concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente; 2. che —in sede di interrogatorio di garanzia- aveva respinto gli addebiti, ma l'arresto era stato convalidato ed emessa nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, misura confermata dal tribunale del riesame; 3. che —in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame con riferimento al profilo delle esigenze cautelari- il giudice del rinvio lo aveva rimesso in libertà in data 25/3/2017; 4. che con sentenza del 13/4/2017 il GUP dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro seimila di multa; 5. che con sentenza del 10/1/2018 la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva riqualificato la condotta del Puglisi in quella di cui all'art. 378 cod. pen., dichiarando la stessa non punibile a mente dell'art. 384 cod. pen.; 6. che era rimasto in stato restrittivo per complessivi 279 giorni e gli elementi in base ai quali era stato assolto in secondo grado erano i medesimi già presenti in att9 al momento dell'arresto, che, se correttamente valutati, mai avrebbero potuto condurre all'emissione di misura cautelare per una condotta scriminata per legge: 7. che, pertanto, aveva diritto alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], r - gettava la richiesta. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Puglisii deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si lamenta violazione dell'art. 314 co. 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in quanto la sentenza di assoluzione ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 378 cod. pen.Si sostiene che fosse esclusa ab initio la possibilità di emettere una misura cautelare. Ai sensi dell'art. 314 co. 2 cod. proc. pen., che attribuisce diritto all'in- dennizzo quando risulti accertata l'assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 cod. proc. pen. Per il ricorrente sarebbe evidente la piena identità tra il materiale probatorio sulla base del quale il giudice della cautela ha emesso il provvedimento e quello che, in seguito alla scelta del rito abbreviato, il giudice del merito ha esaminato per escludere la punibilità del ricorrente (e pertanto anche la sussistenza di quella condizione inibitrice dell'adozione di qualsivoglia misura). Da ciò ne conseguirebbe che, l'incidenza causale della condotta del [OSCURATO:PERSONA] sull'adozione della misura, sarebbe esclusa dal preponderante rilievo che il GIP era già in possesso di quegli identici elementi che hanno condotto la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere operante la causa di non punibilità. Ricorda il ricorrente che il difetto delle condizioni originarie di applicabilità della misura cautelare può emergere anche a seguito del giudizio di merito allor- quando, a seguito della diversa qualificazione del fatto contestato nell'imputa- zione, vengono meno i presupposti di cui agli artt. 273 o 280 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 44596/2009; Sez. 4, n. 8869/2007; Sez. 4, n. 2660/2009; Sez. 4, n. 36907/2007; SS.UU., 12 ottobre 1993, Stablum; SS.UU., 12 ottobre 1993, Du- rante). Con un secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 314 co. 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per l'asserita totale errata valutazione degli elementi specificanti la disciplina e per l'illogico giudizio di interpretazione e configurabilità della colpa. Per il ricorrente l'ordinanza impugnata, nell'affermare la sussistenza di un suo contributo causale che ha condotto all'emissione (ed al mantenimento) della mi- sura coercitiva nel comportamento, violerebbe i principi regolatori della materia riparatoria ed assegnerebbe, in maniera illogica, significato ostativo all'indennizzo alla stessa condotta che avrebbe dovuto, sin dall'inizio, essere valutata non puni- bile. La Corte d'appello, pur riconoscendo, nella ricostruzione della vicenda proces- suale, che l'ordinanza cautelare veniva disposta ricavando gravi indizi di colpevo- lezza da quell'esclusivo contegno che ha ricevuto un errato inquadramento giuri- dico, circoscriveva nel dolo di "copertura dell'attività illecita' il fattore generativo della misura detentiva. Sarebbe perciò di tutta evidenza l'errore dell'ordinanza impugnata nel valo- rizzare il detto elemento materiale senza confrontarsi con la decisione assolutoria e gli argomenti fatti propri dalla sentenza che ha definito il procedimento. Ed in- fatti, per come ripercorso anche nell'istanza di riparazione, già il GIP emittente riconosceva "come appare ben verosimile, che il prevenuto abbia inteso agevolare il proprio figlio, detentore principale dello stupefacente". E da ultimo la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza assolutoria, ribadiva la centralità dell'e- same dell'apporto causale quale elemento distintivo tra il concorso nel reato pre- supposto ed il favoreggiamento del medesimo, concludendo che "il Puglisi, get- tando fuori dalla finestra dell'appartamento la sostanza stupefacente non ha cer- tamente contribuito alla prosecuzione dell'attività criminosa posta in essere" dal figlio. Giova ricordare come in sede di legittimità sia stata più volte ribadita la ne- cessità che la verifica della condizione ostativa venga svolta dopo un attento e penetrante confronto con le ragioni che hanno determinato l'assoluzione che, a seguito del giudicato, non possono essere diversamente calibrate ai fini della ripa- razione (Sez. 4, n. 17212/2017). Ed ancora, è stato escluso che possano essere stigmatizzati quei comportamenti "esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giu- dizio di assoluzione" (Sez. 4 n.41396/2016). Per il ricorrente l'aspetto, esclusivo, che merita attenzione, non riguarderebbe di certo il fattore naturalistico della condotta. È indubbio che il [OSCURATO:PERSONA] r e abbia tentato di disfarsi della sostanza incriminata e, per tale ragioneyrabgiurito dal provvedimento coercitivo. Pur nell'autonomia delle due procedure, il giudice della riparazione è chiamato, tuttavia, a verificare seig.ascrivibile al ricorrente una -9 colpa nell'aver indotto in errore il giudice della cautela che, autonomamente, è chiamato ad una rigorosa verifica di tutte le condizioni di legge prima di limitare la libertà personale. Ne consegue che il fattore determinante l'intervenuta deten- zione risiede nell'erroneo inquadramento giuridico della condotta (peraltro il difen- sore già all'udienza di convalida sollecitava l'applicazione dell'art. 384 cod. pen.) e non in una diversa valutazione della prova, ragione per cui non residua spazio per la sopravvivenza di profili di colpa grave (la Corte d'Appello ha implicitamente escluso una ipotesi di lievità, altrimenti avrebbe dovuto comunque indennizzare, pur in misura ridotta) dello stesso istante nel trarre in inganno i giudici in ordine alla possibilità che questi fosse concorrente morale nell'illecito perpetrato dal figlio. Gravità della colpa causale e gravità indiziaria muovono su presupposti differenti, tanto che la mancanza originaria dei secondi ha autonomo inquadramento nel se- condo comma dell'art. 314 cpp, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. Per il ricorrente, a tutto voler concedere, il giudice della riparazione, prima di affermare che il ricorrente abbia dato causa alla misura, avrebbe dovuto verificare se dalla sentenza assolutoria permanevano margini per poter affermare che il Pu- glisi Salvatore era a conoscenza dell'esistenza del materiale illecito da prima dell'intervento dei militari e che la sua volontà era garantire il possesso delle so- stanze droganti, piuttosto che sottrarre il figlio dal sicuro arresto. In realtà, il giu- dizio di merito non ha permesso di scartare l'ipotesi che la scoperta della busta contenente lo stupefacente fosse avvenuta nell'imminenza del controllo di polizia (elemento incidente sul sospetto di connivenza in favore del figlio), mentre ha escluso che l'imputato inseguisse finalità diverse da quella di interrompere la "pro- secuzione dell'attività criminosa'. L'ordinanza impugnata nulla direbbe anche in relazione all'efficacia causale della condotta dell'indagato rispetto al reato di natura concorsuale. La possibilità che il procedimento di riparazione rivaluti i fatti esaminati dal giudice della cognizione in modo diverso - si legge in ricorso- ha il suo controlimite nelle considerazioni e conclusioni che quel processo ha escluso. Per tali fatti non vi è alcuna possibilità di rivalutazione, trattandosi di elementi indiziari la cui por- tata è stata esclusa in giudizio e, quindi, non se ne può tenere conto nel giudizio di riparazione. Ad un maggiore rigore si sarebbe dovuta confermare l'ordinanza impugnata anche in considerazione della piena coincidenza tra il materiale di cui aveva cogni- zione il giudice della cautela e quello del giudice dell'abbreviato, che ha fornito una diversa parametrazione dei dati, escludendone la portata indiziaria. Non andrebbe esente da censure anche l'affermazione, meramente assertiva, che la scelta dell'indagato di respingere gli addebiti in sede di interrogatorio abbia inciso sulla scelta contenitiva. La Corte di Appello, infatti, non spiegherebbe in alcun modo la ragione per la quale l'ordinanza cautelare sia stata emessa (anche) in ragione del contegno ne- L/, gatorio dell'arrestato e quanto tale scelta abbia nfir sulla valutazione, pretta- mente di carattere giuridico e non di esame del materiale probatorio, di ricondurre ad ipotesi di concorso nel reato, piuttosto che di favoreggiamento personale (non punibile) in favore del figlio, il getto dal balcone della busta contenente le res illicitae. Con un terzo motivo si denuncia errata applicazione dell'art. 314 co. 1 cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione della gravità della colpa. In particolare, ci si duole che il giudice della riparazione abbia omesso di ar- gomentare in relazione alla gravità della colpa, da intendersi quale "eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza e/o violazione di le o regolamenti" piuttosto che in una ipotesi di colpa lieve, come tale incidente sulla sola determinazione del quantum riparatorio, senza esclusione dell'an debeatur. Per il ricorrente è noto, infatti, che la condotta concausante può assumere diverse declinazioni e gradazioni che incidono sull'esistenza o sulla misura dell'in- dennizzo risarcitorio.La relativa operazione di quantificazione è riservata al giudice del merito che ha, tuttavia, un preciso "obbligo di rendere congrua, adeguata e logica motiva- zione. La colpa lieve può essere ravvisata in atteggiamenti o comportamenti di mi- nore gravità che, per essere compiutamente apprezzati, necessitano di una chiara esplicitazione. La Corte di Appello, pertanto, avrebbe dovuto spiegare la ragione per la quale il contegno del ricorrente non potesse rientrare in una ipotesi lieve, condizionante solo la misura del ristoro. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 29/11/2021 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 5. Orbene, come ricorda il giudice della riparazione la vicenda processuale in questione concerne la circostanza che —in occasione di perquisizione domiciliare notturna intrapresa dai Carabinieri presso l'abitazione della famiglia Puglisi, i mili- tari ebbero modo di cogliere l'odierno istante nell'atto di gettare dal balcone un sacchetto che, una volta recuperato nel giardino sottostante, risultava contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana nonché un bilancino di preci- sione. Dopo che il tribunale del riesame aveva convalidato il grave quadro indiziario a carico del Puglisi e dopo una prima pronuncia di condanna in primo grado per concorso con il figlio Fabio nella detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, la sentenza di appello reinquadrava la condotta dell'odierno istante in favoreggia- mento personale finalizzato ad aiutare il figlio a sottrarsi all'arresto, condotta non punibile ex art. 384 cod. pen. La tesi della difesa è che, in presenza di una lettura corretta sul piano giuridico della condotta posta in essere dal Puglisi, nessuna misura restrittiva ~5t9nta poteva essere emessa a carico dello stesso, trattandosi di comportamento non punibile per espressa disposizione normativa. In ricorso si evoca, cumulativamente all'ingiustizia sostanziale di cui al primo comma, anche l'ingiustizia formale di cui all'art. 314 secondo comma, secondo cui il diritto all'indennizzo spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con deci- sione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen.Ebbene, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità- il giudice della riparazione ha ritenuto che l'istanza non potesse trovare accoglimento. Corretto è il rilievo che il giudice della riparazione dovesse verificare —ai fini del riconoscimento dell'indennizzo richiesto a titolo di ingiusta detenzione- se l'in- teressato avesse dato luogo o concorso a dare luogo alla decisione incidente sulla sua sfera di libertà personale per dolo o colpa grave, in base al disposto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. da valutare sulla scorta dei parametri più volte stabiliti da questa Corte di legittimità e rapportandosi "alla situazione esistente nel mo- mento in cui il provvedimento cautelare è stato adottato o mantenuto" ed effet- tuando tale valutazione "sulla base del medesimo materiale di cui ha disposto il giudice della cautela... "[conferente appare il richiamo al dictum di Sez 4, n. 30408 del 19/06/2008]. E sulla scorta di tali principi correttamente la Corte reggina ri- tiene che la risposta a tale quesito non possa che essere affermativa, palesandosi che l'atteggiamento tenuto dal Puglisi nella circostanza -non negato dalla sentenza di assoluzione, ma solo riqualificato giuridicamente- sia stato quello di impedire il rinvenimento dello stupefacente in casa, rivelatore della piena consapevolezza della presenza e del luogo di occultamento di esso (e del bilancino di precisione nell'abitazione) e che tale condotta - interamente ascrivibile all'interessato- sia stata proprio quella decisiva al fine di reputarlo gravemente indiziato di concorrere nella detenzione a fini di spaccio della sostanza. Si tratta, con tutta evidenza, di un comportamento di copertura dell'attività illecita altrui certamente valutabile ai fini della configurazione del profilo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo in materia di ingiusta detenzione, come peraltro sistematicamente ribadito dalle richiamate pronunce di questa Suprema Corte (così ex multis Sez.4 n. 15745/2015 in relazione a casi di connivenza nei quali la condotta risulti aver agevolato la consumazione del reato). 6. Altrettanto correttamente il giudice della riparazione ha valutato che non si perviene certo a considerazioni diverse se si esamina il comportamento proces- suale del Puglisi, tenuto conto del contenuto dell'interrogatorio di garanzia volto ad escludere ostinatamente —nonostante gli elementi acquisiti dagli inquirenti- di avere gettato l'involucro dal balcone, ponendo in essere ulteriore condotta idonea ad essere valutata al fine di desumerne l'incidenza diretta sull'adozione ed il man- tenimento del provvedimento limitativo della libertà personale. In proposito va rilevato che qui non siamo di fronte al silenzio -che oggi non può essere valutato alla luce del nuovo dettato dell'art. 314 cod. proc. pen. (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n.188 con decorrenza dal 14/12/2021), secondo cui "l'esercizio da parte dell'impu- tato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" - bensì ad un mendacio. E nemmeno pare spendibile l'argomentazione che, ab initio, quel materiale indiziario avrebbe dovuto essere valutato riferentesi ad un'ipotesi di favoreggia- mento personale riconducibile ai casi di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. Lo si desume plasticamente dal fatto che in relazione allo stesso si era da subito formato un giudicato cautelare (essendoci stato in sede di legittimità un annullamento con rinvio solo in relazione alle esigenze cautelari) e successiva- mente c'era stata una condanna in primo grado. 7. Il giudice della riparazione si è uniformato, con corretta motivazione, al condivisibile principio di diritto -che va qui ribadito- espresso dalla giurisprudenza di legittimità laddove ha affermato che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione in pre- senza di un'accertata condotta gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale" (Sez. 3, n. 19748 del 18/3/2010, Andò, Rv. 247176 in un caso in cui il ricorrente, sottopo- sto alla misura cautelare detentiva per i reati di associazione per delinquere e corruzione aggravata, era stato assolto dal primo reato e prosciolto per prescri- zione dal delitto di finanziamento illecito di partito politico, così diversamente qua- lificata l'originaria imputazione di corruzione). L'ordinanza impugnata ha individuato questo comportamento gravemente colposo del ricorrente nel fatto che egli aveva cercato di impedire il ritrovamento della sostanza stupefacente/ così ingenerando la convinzione della sussistenza di un grave quadro indiziario di concorso nella detenzione a fini di spaccio. L'ordinanza impugnata appare adeguatamente e congruamente motivata in quanto nella stessa vengono specificati, con riferimento al caso concreto, i com- portamenti del ricorrente caratterizzati da dolo o comunque da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza o evidente imprudenza, facendo sì che il provvedi- mento restrittivo debba considerarsi emesso in un quadro gravemente indiziario cui aveva dato luogo anche il ricorrente con un comportamento illecito che aveva reso credibili le accuse mosse nei suoi confronti considerato, altresì, il comporta- mento tenuto dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia. In sostanza, il mutamento della qualificazione giuridica del fatto è in concreto irrilevante ai fini del riconoscimento di un diritto alla riparazione, perché il ricor- rente aveva comunque tenuto una condotta gravemente colposa (ed anzi, dolosa ed illecita) che aveva concorso a dare causa alla restrizione della libertà personale per i reati contestati.8. In ogni caso, a tutto voler concedere (ma non è così, visto che, come in precedenza ricordato, c'è stato un comportamento attivo) come rileva il provvedi- mento impugnato/ richiamando il dictum di Sez. 4 n. 15745/2015isiamo di fronte ad un'ipotesi di colpa grave (in tal senso apparendo infondato il motivo di ricorso in punto di colpa lieve) caratterizzatida connivenza. E con specifico riferimento all'ipotesi della connivenza, in relazione al diritto all'equa riparazione, questa Corte ha più volte ribadito che essa è condotta ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscendola: 1. nell'ipotesi in cui l'atteg- giamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688); 2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla con- sumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773); 3. nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il conni- vente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (sez. 4, n. 42039 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cambareri, rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capannone, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come deposito di pezzi di ricam- bio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggett