CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40553/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Ri- becco Natale avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 1° feb- braio 2021 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in rela- zione ai reati di cui agli artt. 74, comma 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 63 - perché si associava con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in più di dieci persone, con disponibilità di armi da fuoco al fine di commettere più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. cit., inerenti l'acquisto, la detenzione, il trasporto, la ces- sione di cocaina, eroina, hashish e marijuana; in particolare, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipe, attuava le direttive dei promotori, provvedeva all'occultamento dello stupefacente - che veniva interrato in terreni incolti - del denaro e delle armi, effettuava le cessioni ai clienti - in Cutro, fraz. [OSCURATO:PERSONA], Crotone città provin- cia, Botricello, provincia di Catanzaro e altrove - dal 2008 con condotte protrattesi nell'attualità); 110, 81, 61 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. (capo 70 - perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cene- rini Marco, deteneva per uso non personale gr. 73,5 di cocaina e gr. 31,00 di eroina che occultava in via Corea del Sud - in Cutro, loc. [OSCURATO:PERSONA] - il 18 Maggio 2009). Il Tribunale del riesame ha evidenziato che il quadro indiziario si basava su nu- merose conversazioni ambientali e telefoniche intercettate, plurimi sequestri di stu- pefacente, attività di osservazione, pedinamento e controllo nonché dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- cesco, laquinta Domenico, [OSCURATO:PERSONA]. All'interno della consorteria criminosa [OSCURATO:PERSONA] svolgeva compiti di esecutore delle direttive dei promotori, di occul- tamento dello stupefacente, interrato in terreni incolti, del denaro e delle armi, di confezionamento dello stupefacente. Egli partecipava alla distribuzione degli utili e alla raccolta dei fondi per provvedere agli approvvigionamenti. Le indagini sulla fa- miglia Mannolo traevano spunto dall'incontro del 23 agosto 2018 presso un bar del capoluogo, al quale partecipavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inteso "Pino" e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli organi di P.G., pertanto, avviavano un'attività di intercettazione nei confronti dei suddetti e mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamenti che, in alcuni casi, conduce- vano al sequestro di consistenti quantitativi di stupefacenti e all'arresto dei soggetti coinvolti. Nell'ordinanza impugnata si è precisato che, attraverso l'analisi delle conversa- zioni telefoniche ed ambientali e dei filmati delle diverse videocamere installate sul- le colline della frazione [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, gli inquirenti erano riusciti a docu- mentare una serie di cessioni di droga e ad individuare i nascondigli, dove erano occultati lo stupefacente e le armi. La gestione familiare dell'associazione conduce- va i fratelli Mannolo a circondarsi di persone a loro legati da rapporti di parentela o di affinità e di uomini di fiducia: [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], e suo padre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Grazie al*trojan inserito nel telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], il 24 maggio 2019 era registrata la conversazione ambientale segnata nella sessione n. 1 progr. 108, che, secondo il Giudice a quo, disvelava un volume d'affari del traffico di droga ben radicato sul territorio, con legami anche con altre organizzazioni e locali di 'ndrangheta e, in particolare, coi vertici della cosca "Arena" di Isola di [OSCURATO:PERSONA] (vedi il sequestro di cocaina del 19 aprile 2019, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'occasione, erano tratti in arresto). L'organo giudicante ha rilevato che i fratelli Mannolo si erano occupati anche di coltivazione di marijuana, come emergeva dal dialogo intercorso sulla possibilità di raccolta del prodotto, al momento ancora in fase vegetativa, tanto da accordarsi per raccoglierne una parte per l'equivalente di kg. 4. Nel prosieguo del colloquio, i conversanti rimasti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attendevano l'arrivo degli altri fratelli Mannolo, con stupefacente ancora imballato. Nel frangente, si registrava il dialogo segnato alla sessione 5 con progr. 190, dal quale si comprendeva che i due stavano cercando un posto dove nascondere temporaneamente materiale illeci- to, atteso che [OSCURATO:PERSONA] temeva una eventuale perquisizione. Il Tribunale del riesame ha osservato che da quella conversazione emergevano i ruoli di sodali di [OSCURATO:PERSONA] e di suo padre [OSCURATO:PERSONA]: il boss [OSCURATO:PERSONA], infatti, dava mandato al figlio di comunicare al padre di nascondere la droga, mentre i due interlocutori imballavano la merce in buste mediante una modalità di preparazione, successivamente riscontrata dagli inquirenti in occasione di ulteriori sequestri. Dopo pochi minuti, giungevano in loco Giuliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dal dialogo si evinceva il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede- va una rendicontazione dei conteggi di denaro fatti. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso t l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.e 2.1.1. Si deduce che il Tribunale del riesame si è limitato a ripercorrere gli argo- menti utilizzati dalla prima ordinanza senza confrontarsi coi rilievi in punto di sussi- stenza della fattispecie associativa. Il contributo dichiarativo dei collaboratori riguardava vicende criminose commes- se fino al settembre 2018, per cui non poteva costituire riscontro alle vicende og- getto di intercettazioni e di indagini successive al maggio 2019. A fronte del dato delle intercettazioni invocato a sostegno della gravità indiziaria. sul fatto associativo, non v'erano evidenze investigative che confermassero quella ipotesi. La gran parte dei reati satelliti si snodava attraverso poche vicende, aventi come protagonisti soggetti specifici e per un tempo limitato, non indicative di una comunanza di scopo. A seguito della conversazione del 28 maggio 2019 (individuata come momento espressivo dell'esistenza dell'associazione) non si verificavano avvenimenti costi- tuenti la concretizzazione dei propositi enunciati. 2.1.2. In ordine al preteso ruolo associativo, la conclusione del Tribunale del rie- same era viziata sotto il profilo logico e fattuale in relazione ai rilievi difensivi for- mulati. Il riferimento alla persona del ricorrente, contenuto nel progr. 190, sessione 5, del 28 maggio 2019, non consentiva di inferire una condizione di cointeressenza nell'associazione. Il tenore del dialogo era inconciliabile col significato attribuito dal- la decisione del Tribunale del riesame e non consentiva di attribuire a [OSCURATO:PERSONA]- le il ruolo di occultatore dello stupefacente. Non si comprendeva come potesse ritenersi identificato con certezza l'indagato. Nel corso dell'ulteriore conversazione richiamata in detto provvedimento, infatti, non era presente il ricorrente e il riferimento alla sua persona contenuta in quella conversazione non aveva il significato preteso. Le attività ascritte dal Tribunale del riesame a [OSCURATO:PERSONA] di attuazione delle direttive dei promotori, di occultamento dello stupefacente e di interramento in ter- reni incolti, del denaro e delle armi, di confezionamento dello stupefacente, di par- tecipazione alla distribuzione degli utili alla raccolta dei fondi per provvedere agli approvvigionamenti non erano riferibili alla sua persona. Il ricorrente, infatti, non compariva mai come colui che svolgeva tali mansioni. Né i collaboratori di giustizia menzionavano la sua persona. La descritta condizione, anche a volerne ammettere la ricorrenza, al più dimostrava il rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] col soggetto specifico, ma non l'adesione dello stesso ad una organizzazione criminosa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che l'ordinanza impugnata non contiene risposte ai rilievi difensivi ad un giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 cit. basato sulla semplice osservazione, nella giornata successiva al ritrovamento dello stupefacente ad opera della P.G., della figura dell'indagato all'interno del veicolo condotto dal fi- glio che transitava lungo la via ove era stata rinvenuta la sostanza. Nessuna condotta di scelta o consapevole approvazione poteva a lui essere ripor- tata in ordine all'eventuale interessamento rispetto a ciò che si assumeva non rin- venuto. Quel tragitto era segnato dal guidatore e nessun elemento consentiva di ri- portare quella vicenda alla totalità dei protagonisti pretesi dalla contestazione. I due, padre e figlio Ribecco, non avevano interlocuzioni con gli altri né, nel tempo oggetto di analisi, era indicato alcunché che consentisse di immaginare un comune interesse alla ricerca o anche alla sola notizia del mancato rinvenimento. Peraltro, non poteva dirsi realizzato il concorso nel delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto ad una vicenda che vedeva la fattispecie di detenzione già consumata al momento della osservazione del ricorrente. 2.3. Violazione degli artt. 292, lett. c) e 274, lettera c), cod. proc. pen.. Si rileva che nella memoria depositata si segnalava l'assoluta mancanza delle in- dicazione delle esigenze cautelari. L'ordinanza genetica conteneva un riferimento cumulativo alle tante e diversifi- cate condizioni soggettive interessate dall'ordinanza senza che potessero cogliersi specifiche analisi. La mancata individualizzazione delle esigenze e della scelta della misura non consentiva di cogliere la possibile differenziazione delle condizioni di ciascuno con gli inevitabili riflessi in tema di verifica del principio di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 275 cod. proc. pen.. Quanto alla scelta della misura, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto confron- tarsi con la condizione specifica dell'indagato, non inserito in ambiti criminali e privo di dimestichezza relativamente alle attività di approvvigionamento e di commercia- lizzazione dello stupefacente. La sua figura, per il ruolo attribuitogli, per il rimprove- ro concretamente mossogli, per la sua storia personale e per la sua incensuratezza, non consentiva di escludere l'applicabilità di misure meno gravose ugualmente in grado di fronteggiare le esigenze cautelari. La personalità del ricorrente non era ca- ratterizzata da elementi indicativi di capacità delinquenziali, da assenza di remore e da una particolare riprovevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. E' infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'assenza di elementi per considerare [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe. E' altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene la tesi della mancanza di un grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Le due censure vanno esaminate in via unitaria, in quan- to inerenti ad argomentazioni strettamente connesse tra loro. 2.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto asso- ciativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la disponibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto in- dividuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pu- re rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fi- ne comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singo- le deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento orga- nizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura mi- nima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non prova- to il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ri- cerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'inde- terminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si mani- festa in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del de- litto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi in- tegrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo inve- ce necessario che tale reiterazione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del pro- gramma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta an- che nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attra- verso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriannente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presen- tino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficienti la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). Va poi aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in ma- teria di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusi- va competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenu- to delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di le- gittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motiva- zione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giu- dice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza uti- lizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Seb- bar, Rv. 263715). 2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno forni- to un'ampia ed esauriente descrizione dell'apparato organizzativo e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, evidenziando quanto segue: a) la posizione di rilievo dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si avvalevano dell'ausilio di persone familiari e di stretta fiducia per organizzare un traffico di droga di elevate dimensioni, grazie anche a intensi collegamenti con co- sche criminali, tra le quali il clan "Arena" di [OSCURATO:PERSONA], e personaggi di spicco del crotonese operanti in tale settore illecito; b) le operazioni di acquisti di ingenti quantitativi di stupefacenti di tutte le tipologie, da smerciare sul territorio; c) gli esborsi per elevati importi per le forniture di droga e le ripartizioni di utili tra i con- sociati; d) la programmazione di ulteriori operazioni illecite di analoga natura; e) l'attività di coltivazione di marijuana; f) l'occultamento degli stupefacenti acquistati, stante il timore di attività di perquisizione da parte delle forze dell'ordine; g) le scel- te strategiche conseguenti alle operazioni di P.G. che avevano condotto a sequestri di droga e ad arresti dei sodali. Il giudice a quo, pertanto, si è conformato ai principi giurisprudenziali sopra ri- chiamati e in forza di elementi concreti e significativi, valorizzando plurimi indici ri- velatori dell'esistenza di un vincolo più intenso e duraturo tra tutti gli esponenti del sodalizio. Si è sottolineato che le conversazioni intercettate consentivano di dimostrare la persistenza di un legame consolidato tra tutti gli intranei al clan, non circoscritto al compimento di singole operazioni di acquisto e di cessione di stupefacenti: gli ac- cordi trascendevano i vari affari illeciti e non avvenivano di volta in volta, bensì de- rivavano da pregressi e duraturi rapporti di interessenze tra i compartecipi. [OSCURATO:PERSONA]- bunale del riesame ha descritto in dettaglio le plurime attività di acquisto, detenzio- ne, occultamento, ecc. di droga evincibili dalle conversazioni intercettate, e l'atteggiamento dei sodali sempre improntato al compimento di nuovi affari illeciti. Anche dai plurimi riferimenti alla contabilità, ai conteggi e alla ripartizione di danaro tra i consociati si poteva agevolmente comprendere la permanente operatività del clan, la quale non era circoscritta alle vicende delittuose ricollegabili alle singole operazioni di P.G., poi sfociate in sequestri di stupefacente. Le censure - più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle ar- gomentazioni del provvedimento gravato - si pongono in diretto confronto col ma- teriale documentale, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un grava- me di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di legittimità. Peraltro, per quanto attiene alla durata dell'associazione va evidenziato che, nell'indicare la decorrenza dell'inizio dell'associazione all'anno 2008, cioè in epoca remota rispetto ai fatti oggetto di intercettazione, il Tribunale del riesame ha ri- chiamato le indicazioni fornite sul punto da vari collaboratori di giustizia e riportate nell'ordinanza genetica, le quali non hanno formato oggetto di specifiche contesta- zioni della difesa. 2.3. In base all'apparato argonnentativo dell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto dello stabile inserimento di [OSCURATO:PERSONA]- tale nella consorteria delinquenziale e del suo coinvolgimento nel reato fine conte- stato. Tale giudizio è stato fondato sui contenuti delle conversazioni captate, dotati di elevata capacità dimostrativa in considerazione di molteplici argomentazioni, ine- renti al contesto complessivo di traffici di droga nel quale operavano tutti i soggetti captati. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminosa è stata desunta, sulla base di una motivazione non manifestamente illogica, dal collegamento tra le conversazioni intercettate nn. 190 e 200 del 28 maggio 2019 e le risultanze investi- gative. Si è evidenziato che, durante tale colloquio, il boss [OSCURATO:PERSONA] aveva incari- cato [OSCURATO:PERSONA] di comunicare al padre [OSCURATO:PERSONA] di nascondere lo stu- pefacente, che stavano imballando all'interno di alcune buste; indi, arrivavano altri sodali, coi quali poi [OSCURATO:PERSONA] discuteva dei conteggi di danaro e, peraltro, giungeva un ulteriore carico di droga, il quale era poi confezionato (come riscontra- to in occasione del rinvenimento della droga da parte degli organi di RG., eseguito l'8 giugno 2019). Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] si spostava in compagnia di RI- becco Emanuel e, dai rumori di sottofondo e del mezzo utilizzato, verosimilmente gli stessi percorrevano una strada sterrata. Secondo il Tribunale del riesame, in ordine a [OSCURATO:PERSONA], l'adesione al sodali- zio emergeva dalla sua presenza a tale riunione organizzativa, di cui al progr. 200 cit., ove insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e al figlio [OSCURATO:PERSONA] discuteva del confezionamento e della qualità della dro- ga e delle perplessità di [OSCURATO:PERSONA] nel venderla a causa del prezzo, ritenuto troppo alto. Si trattava dell'indagato, come emergeva dal chiaro riferimento al ruolo da lui assunto di occultatore dello stupefacente, nella conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] dava istruzioni a [OSCURATO:PERSONA] per investire il padre Natale del compito di nascondere la merce illecita, e come dimostrava l'episodio contestato al capo 70), in cui si recava col figlio, per verificare se la droga occultata si trovasse ancora nel luogo adibito a nascondiglio. L'identificazione operata dagli organi di P.G. era riscontrata dal ruolo riconosciuto all'indagato nell'ulteriore conversazione tra il figlio Emanuel ed il vertice associativo [OSCURATO:PERSONA], sintomatica dell'esistenza dell'associazione, delle dinamiche orga- 17, nizzative, del modus operandi relativo al confezionamento e occultamento della so-stanza (come emerso dalle indagini e dai ritrovamenti relativi ad altri episodi conte- stati) nonché del ruolo chiave dell'indagato nel contesto associativo e del suo stabi- le contributo (occultamento della merce e del confezionamento della stessa), evi- denziandosi altresì la presenza nel patto associativo del figlio dell'indagato. Il Tribunale del riesame ha rilevato una stretta connessione tra tale vicenda e quella precedente del 18 maggio 2019, inerente al reato fine di cui al capo 70). La notte del 18 maggio 2019, infatti, nel corso di un mirato servizio di P.G., tra le abitazioni presenti a ridosso della spiaggia, si rinvenivano stupefacenti, custoditi all'interno di un contenitore di plastica con etichetta "Daygum", risultati essere gr. 73,5 di cocaina e gr. 31 di eroina, occultata sul muro di cinta della terza abitazione sul lato destro della suddetta via. Le attività di osservazione delle telecamere di videosorveglianza consentivano di accertare distinte circostanze, nelle quali i Mannolo si dirigevano verso tali luoghi, dopo essere stati contattati da diverse persone. Lo stupefacente era rinvenuto nel medesimo sito in cui si era recato anche Man- nolo Giuliano, in occasione della cessione dì stupefacente del 30 aprile 2019 a due soggetti di Catanzaro. Nel pomeriggio del 18 maggio 2019, i titolari dello stupefacente, rendendosi con- to dell'ammanco, iniziavano una ricerca della droga; tra costoro v'erano [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA]. I giudici della cautela, con motivazione immune da censure, hanno riportato i seguenti elementi indiziari a conferma dell'ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli altri indagati, della detenzione di stupefacenti: a) il comportamento da loro assunto e, cioè, di essersi recati proprio sul luogo dove la droga era stata precedentemente recuperata dagli organi di P.G., per cui poteva ragionevolmente desumersi che l'iniziativa fosse finalizzata alla ricerca della droga; b) il dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] alias "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA] detto "Fiore" indicativo della responsabilità del "gruppo associativo dei fra- telli Mannolo" in merito allo stupefacente occultato presso le abitazioni a ridosso della spiaggia e rinvenuto dalle forze dell'ordine - Fiore: "omissis ,.. mi ha detto compà al mare mi hanno massacrato dice, al mare tengono telecamere da tutte le parti e dice che ci hanno massacrato, lì sotto .. dice che li non si sfuggiva..."; c) le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nel corso del ver- bale di interrogatorio del 26 ottobre 2019, secondo il quale i fratelli Mannolo, ceppo "Pecorari" solitamente occultavano la droga nella zona adiacente al mare; d) il modus operandi e la serialità delle tecniche prescelte per l'occultamento del- lo stupefacente, come emerso dalle conversazioni captate sopra descritte e dai ri- trovamenti ulteriori di stupefacente da parte degli inquirenti.Nell'ordinanza impugnata si è precisato che l'indagato, allo stesso modo di Fabio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si era portato nel luogo ove era stato reperito il corpo di reato subito dopo l'attività di P.G. e lì aveva appurato l'inspiegabile mancanza della sostanza. Il Tribunale del riesame ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] uno dei sodali esecutori diret- ti degli input dei vertici del gruppo, addetto alla custodia e all'occultamento della droga da vendere e delle armi. Stante la finalità della detenzione delle armi, anch'egli era certamente armato e gli associati erano ben attenti a non comunicare telefonicamente con fornitori ed acquirenti e ad utilizzare un linguaggio criptico du- rante le comunicazioni, che lasciava trasparire la codificazione di segni convenzio- nali indicative dell'esclusività del gruppo rispetto agli estranei. [OSCURATO:PERSONA] contesta c1133 la comunicazione in cui si faceva riferimento alla presenza del "padre" di [OSCURATO:PERSONA]; evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avevano rapporti coi presunti sodali e che non risultava comprovato un loro interesse alla ricerca dello stupefacente. Tuttavia, alla luce di quanto sopra riportato, può affermarsi che il ricorrente non ha valutato in via unitaria il coacervo di elementi a suo carico, posti in stretta con- nessione tra loro nell'ordinanza impugnata. In proposito, è opportuno richiamare il principio affermato da questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida moti- vazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione). Non appare rilevante la circostanza dedotta dalla difesa relativamente alla parte- cipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un unico reato fine quale fattore non indicativo della Tvix- sua partecipazione al clan. Dal contenuto delle conversazioni intercettate, infatti, -'emersa la continuità del suo vincolo con l'associazione. Occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di as- sociazione per delinquere, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'asso- ciato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279589); inoltre, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema col- laudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse forma- to oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a nume- rosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la di- mestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). In sostanza, la difesa ripropone la propria interpretazione alternativa del conte- nuto delle conversazioni captate e degli esiti delle ulteriori attività istruttorie, senza confrontarsi con l'analitica spiegazione della loro valenza fornita dal Tribunale del riesame ed omettendo di considerare gli approdi della giurisprudenza di legittimità sopra sintetizzati. [OSCURATO:PERSONA] a quo, con motivazione non manifestamente illogica, ha desunto il coinvolgimento del ricorrente dal compendio indiziario sopra illustrato. Il significato complessivo delle conversazioni intercettate non può essere sminui- to dalla prospettazione difensiva alternativa di una diversa interpretazione del con- tenuto di singoli colloqui estrapolati dal contesto illecito e non valutati in stretta connessione con gli altri. 3. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va premesso che in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Giova, infatti, rammentare la sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nei prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolez- za in ordine al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custo- dia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cau- telari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione assoluta di adeguatezza della soia misura cautelare della custodia in carcere con riferimento a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato de- litto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualo- ra ritenga non vincibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure. L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scar- tò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634). Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esigenze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia presunzio- ne relativa. I giudici della cautela hanno ritenuto concreto ed attuale il rischio di reiterazione criminosa sulla base dei seguenti elementi: a) il ruolo rilevante di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della compagine criminale; b) la capacità della struttura associativa di approvvigionarsi di notevoli quantitativi di droga grazie alla solida base economica; c) la ramificazione sul territorio della struttura, per cui i sodali, anche singolarmen- te, riuscivano a coprire un vasto mercato mediante varie tipologie di stupefacente; d) la prosecuzione nel tempo dell'attività criminosa nonostante l'arresto di alcuni acquirenti e corrieri e i sequestri dello stupefacente, con episodi, attestanti il per- manere di un canale di cessione, protrattisi fino al 2020; e) il limitatissimo iato temporale intercorso tra la consumazione dei fatti e l'adozione della misura custo- diale; f) la spiccata propensione all'attività illecita in questione, come desumibile dalla non occasionalità del fatto e dall'inserimento del prevenuto in ambiti criminali; g) la necessità di impedire la ripresa dei contatti con l'associazione o la riorganizza- re della stessa; h) l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, seppur col pre- sidio del cd. braccialetto elettronico, stante la natura "domestica" dell'attività svol- ta. Si tratta di motivazione lineare e coerente, con la quale il ricorrente non si con- fronta. Gli elementi al proposito addotti nel gravame di merito dalla difesa dell'in- dagato sono stati compiutamente esaminati e logicamente ritenuti inidonei ad infi- ciare la doppia presunzione relativa di legge. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai s