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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 39180/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Napoli il 21 febbraio 2023, in parziale riforma dell'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 2023 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'accusa di detenzione illecita di hashish (art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 19 gennaio 2023, ha sostituito la misura con gli arresti domiciliari.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti e tre i motivi) e difetto di motivazione (il secondo motivo).

2.1. Richiamate le ragioni fondanti il giudizio sulla gravità indiziaria, con il primo motivo censura violazione dell'art. 350 cod. proc. pen., avendo il Tribunale per il riesame richiamato un orientamento interpretativo (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422-02: «Sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure caute/ari, le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse») non univoco, mentre, ad avviso del ricorrente, sarebbe preferibile aderire alla lettura della norma offerta dalle seguenti pronunzie: Sez. 6, n. 14843 del 20/04/2021, Ferrante, Rv. 280980, secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto, non sottoscritto dal predetto)»; principio ribadito da Sez. 5, n. 31528 del 17/06/2021, Ciupitu, non mass.

Si afferma che le dichiarazioni spontanee dell'indagato, come sostenuto da autorevole dottrina, non possono considerarsi munite di adeguato tasso di affidabilità persuasiva e che, comunque, esse potrebbero essere rese solo dall'indagato in stato di libertà, poiché potrebbero essere alterate dallo stato di privazione della libertà personale.

Tanto troverebbe conferma nell'art. 370, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'interrogatorio delegato dal P.M. alla polizia giudiziaria solo ove l'indagato sia in stato di libertà e nella introdotta necessità, per effetto della riforma c.d.

"Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), della fonoregistrazione.

Soltanto la firma dell'indagato - assente nel caso di specie - apposta su di un documento scritto e senza pressioni o coercizioni potrebbe assicurare un livello minimo di garanzie per l'imputato.

2.2. Tramite il secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

Si sottolinea che l'ordinanza genetica valorizzava in chiave indiziaria la disponibilità da parte dell'indagato di 865,00 euro in contanti ma che, avendo la Difesa puntualmente dimostrato documentalmente che lo stesso giorno dell'arresto [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato la somma in contanti di 840,00 euro accreditatagli quale compenso per l'attività lavorativa svolta, di cui si è prodotto il contratto, il Tribunale per il riesame ha ignorato tali circostanze, di cui non fa menzione, pur essendo le stesse obiettivamente favorevoli alla posizione dell'indagato.

2.3. Con l'ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per avere non solo trascurato la lecita detenzione di denaro, di cui si è detto, ma per avere - illegittimamente ed ingiustamente - valorizzato la presenza dell'indagato in casa dei genitori.

Tale presenza in occasione del controllo dei Carabinieri, a ben vedere, sarebbe stata meramente occasionale, essendosi Morrone, che vive in un'altra abitazione con la compagna e con i due figli avuti da lei, recato a trovare la madre.

Né può destare stupore che un figlio abbia le chiavi di casa dei genitori; peraltro, il Tribunale per il riesame non ha colto la significatività della circostanza di avere posto l'indagato agli arresti domiciliari proprio nell'abitazione dove lo stesso vive con la compagna e con i figli della coppia.

Si chiede, dunque, in ragione della ritenuta mancanza di gravità indiziaria, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 2 maggio 2023 ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato e va disatteso, per le seguenti ragioni. 2.11 primo motivo di ricorso pone la questione della eventuale valenza probatoria delle dichiarazioni spontanee di contenuto auto-accusatorio rese senza assistenza difensiva dall'indagato alla polizia giudiziaria.

Al riguardo, è opportuno precisare che le due sentenze richiamate dal ricorrente alla p. 2 dell'atto di impugnazione (cioè Sez. 6, n. 14843 del 1,4 20/04/2021, Ferrante, Rv. 280980, secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto, non sottoscritto dal predetto)», e la conforme decisione di Sez. 5, n. 31528 del 17/06/2021, Ciupitu, non mass.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 37676 del 03/05/2022, L, Rv. 283740) riguardano, a ben vedere, la utilizzabilità nel giudizio abbreviato, mentre la fattispecie in esame attiene alla fase cautelare.

Ciò posto, a proposito della utilizzabilità nell'incidente cautelare, accanto ad una pronunzia nel senso ritenuto dal ricorrente (e cioè Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119: «Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni con fessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili in sede cautelare le dichiarazioni con cui un soggetto si era attribuito la proprietà della sostanza stupefacente rinvenuta poco prima, nel corso di una perquisizione di P. G., nell'intercapedine di un muro esterno della sua abitazione)»), se ne rinvengono numerose altre, più recenti, secondo cui è possibile utilizzare le spontanee dichiarazioni dell'indagato rese senza difensore e non verbalizzate, purchè emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nel rendere le stesse e l'assenza di coercizione o di sollecitazione (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Solino, Rv. 279422-02; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S, Rv. 275752; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598).

Si tratta di un diffuso orientamento, costituente, allo stato, "diritto vivente", di cui occorre prendere atto, che si rifà alla puntualizzazione di Sez.

U, n. 1150 del 25/0972008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884, secondo cui «Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari».

Nel caso di specie, peraltro, non è stato adeguatamente introdotto nel ricorso il tema della eventuale mancanza di spontaneità delle dichiarazioni dell'indagato.3.

Quanto al secondo motivo, trascura il ricorrente che il tema della somma di denaro non è stato valorizzato dal Tribunale per il riesame che ha preso in considerazione (come si è visto, legittimamente) il contenuto delle spontanee dichiarazioni auto-accusatorie dell'indagato in relazione a quanto oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria nell'abitazione dei genitori.

4. Infine, in relazione alla circostanza della presenza del ragazzo nella casa dei genitori, essa è stata considerata circostanza significativa non già in sé ma - e non illogicamente - in relazione al contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese con cui [OSCURATO:PERSONA] si è è auto-attribuito la proprietà della sostanza stupefacente (dichiarazioni riferite dal Tribunale alla p. 2 dell'ordinanza impugnata).

5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Napoli il 21 febbraio 2023, in parziale riforma dell'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 2023 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'accusa di detenzione illecita di hashish (art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 19 gennaio 2023, ha sostituito la misura con gli arresti domiciliari. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti e tre i motivi) e difetto di motivazione (il secondo motivo). 2.1. Richiamate le ragioni fondanti il giudizio sulla gravità indiziaria, con il primo motivo censura violazione dell'art. 350 cod. proc. pen., avendo il Tribunale per il riesame richiamato un orientamento interpretativo (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422-02: «Sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure caute/ari, le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un'annotazione di servizio o in un'informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse») non univoco, mentre, ad avviso del ricorrente, sarebbe preferibile aderire alla lettura della norma offerta dalle seguenti pronunzie: Sez. 6, n. 14843 del 20/04/2021, Ferrante, Rv. 280980, secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto, non sottoscritto dal predetto)»; principio ribadito da Sez. 5, n. 31528 del 17/06/2021, Ciupitu, non mass. Si afferma che le dichiarazioni spontanee dell'indagato, come sostenuto da autorevole dottrina, non possono considerarsi munite di adeguato tasso di affidabilità persuasiva e che, comunque, esse potrebbero essere rese solo dall'indagato in stato di libertà, poiché potrebbero essere alterate dallo stato di privazione della libertà personale. Tanto troverebbe conferma nell'art. 370, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'interrogatorio delegato dal P.M. alla polizia giudiziaria solo ove l'indagato sia in stato di libertà e nella introdotta necessità, per effetto della riforma c.d. "Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), della fonoregistrazione. Soltanto la firma dell'indagato - assente nel caso di specie - apposta su di un documento scritto e senza pressioni o coercizioni potrebbe assicurare un livello minimo di garanzie per l'imputato. 2.2. Tramite il secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Si sottolinea che l'ordinanza genetica valorizzava in chiave indiziaria la disponibilità da parte dell'indagato di 865,00 euro in contanti ma che, avendo la Difesa puntualmente dimostrato documentalmente che lo stesso giorno dell'arresto [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato la somma in contanti di 840,00 euro accreditatagli quale compenso per l'attività lavorativa svolta, di cui si è prodotto il contratto, il Tribunale per il riesame ha ignorato tali circostanze, di cui non fa menzione, pur essendo le stesse obiettivamente favorevoli alla posizione dell'indagato. 2.3. Con l'ultimo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per avere non solo trascurato la lecita detenzione di denaro, di cui si è detto, ma per avere - illegittimamente ed ingiustamente - valorizzato la presenza dell'indagato in casa dei genitori. Tale presenza in occasione del controllo dei Carabinieri, a ben vedere, sarebbe stata meramente occasionale, essendosi Morrone, che vive in un'altra abitazione con la compagna e con i due figli avuti da lei, recato a trovare la madre. Né può destare stupore che un figlio abbia le chiavi di casa dei genitori; peraltro, il Tribunale per il riesame non ha colto la significatività della circostanza di avere posto l'indagato agli arresti domiciliari proprio nell'abitazione dove lo stesso vive con la compagna e con i figli della coppia. Si chiede, dunque, in ragione della ritenuta mancanza di gravità indiziaria, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 2 maggio 2023 ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato e va disatteso, per le seguenti ragioni. 2.11 primo motivo di ricorso pone la questione della eventuale valenza probatoria delle dichiarazioni spontanee di contenuto auto-accusatorio rese senza assistenza difensiva dall'indagato alla polizia giudiziaria. Al riguardo, è opportuno precisare che le due sentenze richiamate dal ricorrente alla p. 2 dell'atto di impugnazione (cioè Sez. 6, n. 14843 del 1,4 20/04/2021, Ferrante, Rv. 280980, secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto, non sottoscritto dal predetto)», e la conforme decisione di Sez. 5, n. 31528 del 17/06/2021, Ciupitu, non mass.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 37676 del 03/05/2022, L, Rv. 283740) riguardano, a ben vedere, la utilizzabilità nel giudizio abbreviato, mentre la fattispecie in esame attiene alla fase cautelare. Ciò posto, a proposito della utilizzabilità nell'incidente cautelare, accanto ad una pronunzia nel senso ritenuto dal ricorrente (e cioè Sez. 3, n. 24944 del 05/05/2015, Vergati, Rv. 264119: «Il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualità di imputato o di indagato, previsto dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., si applica anche alle dichiarazioni con fessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili in sede cautelare le dichiarazioni con cui un soggetto si era attribuito la proprietà della sostanza stupefacente rinvenuta poco prima, nel corso di una perquisizione di P. G., nell'intercapedine di un muro esterno della sua abitazione)»), se ne rinvengono numerose altre, più recenti, secondo cui è possibile utilizzare le spontanee dichiarazioni dell'indagato rese senza difensore e non verbalizzate, purchè emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nel rendere le stesse e l'assenza di coercizione o di sollecitazione (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Solino, Rv. 279422-02; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S, Rv. 275752; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598). Si tratta di un diffuso orientamento, costituente, allo stato, "diritto vivente", di cui occorre prendere atto, che si rifà alla puntualizzazione di Sez. U, n. 1150 del 25/0972008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884, secondo cui «Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari». Nel caso di specie, peraltro, non è stato adeguatamente introdotto nel ricorso il tema della eventuale mancanza di spontaneità delle dichiarazioni dell'indagato.3. Quanto al secondo motivo, trascura il ricorrente che il tema della somma di denaro non è stato valorizzato dal Tribunale per il riesame che ha preso in considerazione (come si è visto, legittimamente) il contenuto delle spontanee dichiarazioni auto-accusatorie dell'indagato in relazione a quanto oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria nell'abitazione dei genitori. 4. Infine, in relazione alla circostanza della presenza del ragazzo nella casa dei genitori, essa è stata considerata circostanza significativa non già in sé ma - e non illogicamente - in relazione al contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese con cui [OSCURATO:PERSONA] si è è auto-attribuito la proprietà della sostanza stupefacente (dichiarazioni riferite dal Tribunale alla p. 2 dell'ordinanza impugnata). 5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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