CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18137-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 12 VENEZIANA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1882 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18137/2016 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo Numero sezionale 1882/2022 Numero di raccolta generale 19189/2022 rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] PARISI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/02/2016 R.G.N. 1457/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza di prime cure, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dal 1987 al 31 dicembre del 2009 (data in cui veniva collocato in quiescenza) direttore del servizio di contabilità, bilancio e patrimonio, nonché capo dipartimento economico e finanziario della [OSCURATO:PERSONA] 12 di Venezia, di condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute relative agli anni 2007, 2008 e 2009, per complessivi 70 giorni. Nello specifico, la Corte territoriale ha affermato che, incontroversa la natura apicale dell’incarico ricoperto dal Saija, costui avesse provato l’esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali, obiettive ed ostative alla fruizione delle ferie.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18137/2016 [OSCURATO:PERSONA] sanitaria 12 Veneziana, in persona del Numero sezionale 1882/2022 Numero di raccolta generale 19189/2022 legale rappresentante p.t., articolando due Data pubblicazione 14/06/2022 censure. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti depositano memorie. Considerato che: 1. Con il primo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Carta costituzionale, dell’art. 2109 c.c., dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, degli artt. 21, commi 8 e 13 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 Comparto sanità, Area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale, per avere la Corte territoriale accolto la domanda malgrado l’assenza della prova, incombente sul Saija, dell’esistenza di eccezionali ed obiettive ragioni aziendali ostative al godimento delle ferie, ponendo piuttosto a fondamento della decisione un diverso presupposto, quello dell’ “inesigibilità di una condotta diversa da quella tenuta dall’appellato”. Nella censura si ribadisce che la monetizzazione delle ferie all’esito del rapporto di lavoro è possibile solo ove l’interessato provi l’impossibilità di godere delle ferie per eccezionali e motivate esigenze di servizio o per causa di forza maggiore, vieppiù nel caso di specie il cui il dipendente, rivestendo una posizione dirigenziale, aveva il diritto di autoassegnarsi il periodo di riposo annuale senza alcuna ingerenza del datore di lavoro.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18137/2016 Parte ricorrente nega, altresì, che le risultanze Numero sezionale 1882/2022 istruttorie abbiano dimostrato eventi oggettivi ed Numero di raccolta generale 19189/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 eccezionali tali da impedire al Saija la fruizione delle ferie, essendo emersa soltanto una situazione di carico ordinario particolarmente rilevante ed essendo irrilevante la mancata individuazione di un sostituto del dirigente, munito dei necessari poteri, atteso che lo stesso Saija avrebbe dovuto stimolare l’attivazione delle procedure di sostituzione e che, in ogni caso, la situazione non potesse qualificarsi come eccezionale essendosi protratta per oltre venti anni. Del pari si sostiene l’erroneità della decisione della Corte territoriale là dove ha ritenuto ragioni legittimanti la monetizzazione due episodi: 1) l’introduzione del SIOPE (sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) e 2) il trasferimento dell’ospedale Umberto I al nuovo Ospedale dell’Angelo a Mestre nel 2008. 2. Analoghe doglianze vengono fatte valere con il secondo motivo, sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., considerato – inoltre – che dalle prove testimoniali sarebbero emerse all’interno dell’Azienda figure che avrebbero potuto sostituire il Saija. 3. Quanto al primo motivo esso si articola in realtà in due diverse censure: - l’erroneità della decisione, per aver affermato la sussistenza del diritto alla percezione della indennità di ferie in carenza del presupposto legittimante delle obiettive ed eccezionali ragioni e necessità aziendali, avendo la Corte territoriale F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18137/2016 ancorato la decisione al diverso presupposto della Numero sezionale 1882/2022 “inesigibilità di una condotta diversa da quella Numero di raccolta generale 19189/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 tenuta dall’appellato”; - l’erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, per aver ravvisato il giudice di merito la sussistenza di obiettive ed eccezionali necessità aziendali, laddove la corretta valutazione degli esiti probatori avrebbe dovuto condurre alla negazione di tale presupposto. 3.1. Entrambi i profili dedotti nel non possono essere accolti, alla luce delle considerazioni di seguito operate che vanno a correggere ed integrare la motivazione resa dalla Corte di Appello. 3.2. Deve infatti rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità più recente (si veda specificamente Cass. n. 14268/2022) ha operato una rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l’interpretazione del diritto dell’Unione - nello specifico dell’art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - offerta dalla Corte di Giustizia (si vedano le tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018, in cause riunite C-569/2016 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016). La S.C. ha affermato (si vedano nello specifico i punti 18, 19 e 20 della pronunzia innanzi richiamata, al cui orientamento va data continuità) che i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18137/2016 riposo annuale, anche attraverso una informazione Numero sezionale 1882/2022 adeguata. Numero di raccolta generale 19189/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore esercitasse il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto alla fruizione delle ferie, garantendo in tal modo che esse rispondano all’effettivo scopo cui sono preposte, quello di apportare all’interessato riposo e relax; 2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime. 3.3. Tanto precisato, è alla luce di detti principi che va corretta la motivazione della Corte di Appello e confermato il diritto del Saija all’indennità sostitutiva, non perché abbia dato prova della ricorrenza della sussistenza di necessità aziendali obiettive e assolutamente eccezionali, quanto piuttosto perché il datore, su cui incombeva detto onere, non ha né allegato, né dato prova di averlo informato, in modo tempestivo e completo, secondo quanto si è innanzi esposto, della necessità di fruire delle ferie pena la perdita di ogni diritto relativamente ad esse, irrilevante la qualifica dirigenziale rivestita. 3.4. A tanto va aggiunto che, in disparte tale assorbente rilievo, la complessiva lettura della sentenza della Corte territoriale fa emergere, al di là delle espressioni testuali utilizzate, proprio la sussistenza di quelle necessità aziendali obiettive ed assolutamente eccezionali negate dall’odierna ricorrente, vale a dire: a) l’impossibilità per il dirigente di essere sostituito da altri dipendenti che potessero F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 surrogarlo nei suoi compiti e funzioni; b) il Numero registro generale 18137/2016 protrarsi di detta situazione per lungo tempo e Numero sezionale 1882/2022 Numero di raccolta generale 19189/2022 fino al 2007; c) l’impossibilità di fruire nel Data pubblicazione 14/06/2022 periodo successivo al 2007 delle ferie accumulate, stante la sopravvenuta l’esigenza di dar corso ai due progetti innanzi indicati (introduzione del Siope e del trasferimento ospedaliero). 3.5. Tanto premesso, va breviter osservato come tutte le ulteriori doglianze profilate nel primo mezzo si traducono in una richiesta di rivisitazione delle risultanze istruttorie – non consentita in sede di legittimità ed altresì irrilevante alla luce dell’operata correzione del percorso motivazionale della pronuncia impugnata. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso del pari si osserva quanto segue. 4.1. Ad onta della denunciata violazione dell’art.116 c.p.c. e anche a prescindere dal canale di accesso indicato (comma 1, n. 3, dell’art. 360 c.p.c.), in realtà viene anche in tal caso sollecitata soltanto una rivisitazione nel merito. Invero, può denunciarsi una violazione dell’art.116 c.p.c. solo quando la pronunzia si sia basata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti o quando il giudice abbia disatteso prove legali o – al contrario – abbia considerato come prove legali prove che tali non sono. Analogamente, quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre, infatti, denunciare che il giudice, in contraddizione F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18137/2016 espressa o implicita con la prescrizione della Numero sezionale 1882/2022 norma, abbia posto a fondamento della decisione Numero di raccolta generale 19189/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. Sez. U.n. 20867/2020 e successive conformi). Nulla di quanto innanzi, sia avuto riguardo all’art. 115 che all’art. 116 c.p.c., è stato lamentato dalla ricorrente, cui – peraltro – non gioverebbe neppure il qualificare il motivo di ricorso come sostanzialmente volto a denunciare un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: un motivo del genere, oltre a risultare irritualmente dedotto (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14), sarebbe ad ogni modo precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis, atteso che l’appello risulta proposto in data 28.2.2012), norma che non consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in ipotesi di c.d. “doppia conforme di merito”, a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri (il che non è avvenuto nel caso in oggetto) che le pronunce di primo e secondo grado, pur coincidenti quanto a dispositivo, si siano però basate su rationes decidendi fra loro diverse.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 5. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza Numero registro generale 18137/2016 quanto alle spese. Numero sezionale 1882/2022 Numero di raccolta generale 19189/2022 6. Sussistono i presupposti per il raddoppio del Data pubblicazione 14/06/2022 contributo unificato, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte resistente, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 3.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C