CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43988/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI044GTQM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente l'inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione nella determinazione della pena; Considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142); Considerato che la Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua, che le dichiarazioni di scusa e di giustificazione rese dall'imputato per iscritto non possono attenuare la gravità dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento commessi, in quanto le sue condizioni di prostrazione personale in seguito alla separazione dalla compagna e dalle figlie, peraltro risalente ad alcuni mesi prima, non possono giustificare condotte violente; Ritenuto, dunque, che la determinazione della pena operata dalla Corte di appello è immune da censure, in quanto la Corte di appello ha rilevato, con motivazione logica e aderente alle risultanze di causa, la gravità della condotta del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3