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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40038/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 368, cod. pen..

Egli deduce violazione di legge, essendo intervenuta estinzione del reato per prescrizione in pendenza del giudizio d'appello.

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

Considerando la ritenuta recidiva reiterata e qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il termine di prescrizione massimo e prorogato, a norma degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è pari sedici anni ed otto mesi e, dalla data di commissione del reato (22 luglio 2013), non è decorso, e men che meno lo era alla data della sentenza intgnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 368, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge, essendo intervenuta estinzione del reato per prescrizione in pendenza del giudizio d'appello. 2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Considerando la ritenuta recidiva reiterata e qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il termine di prescrizione massimo e prorogato, a norma degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è pari sedici anni ed otto mesi e, dalla data di commissione del reato (22 luglio 2013), non è decorso, e men che meno lo era alla data della sentenza intgnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre
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