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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2020

Cassazione n. 36483/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~te le conclusioni del PG ,r2GYIV piA GLI '4 Gt; L V.A.A. tera-: tg: a _ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 24.11.2020 il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 9.3.2010, 9.3.2011, 12.8.2011, 22.5.2012 e 28.10.2019, dal Tribunale di Verona. 1, L'ordinanza ha rilevato che si trattatdi reati non omogenei, commessi q anche a significativa distanza di tempo e che in alcune occasioni avevano comportato l'arresto in flagranza.

Inoltre, tre sentenze erano state pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e rispetto ad esse doveva essere seguita la procedura di cui all'art.188 disp. att. cod. proc. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., applicabile solo nel caso in cui la richiesta di riconoscimento della continuazione riguardi solo reati giudicati con sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e non anche nel caso, come il presente, in cui la richiesta riguardi anche reati giudicati con sentenze di condanna.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della decisione di rigetto della richiesta proposta.

I reati erano stati commessi tutti per finalità di lucro, nel medesimo territorio e, per la gran parte, nell'arco di un biennio; inoltre, ricorrente era stato l'uso di violenza, sia in danno della persona offesa come in danno di terzi intervenuti a difesa.

L'ordinanza, ritenendo necessaria la prova di una anticipata progettazione dei reati, aveva dato erronea applicazione dei principi che disciplinano la materia, secondo i quali è decisiva l'individuazione di una finalità comune ai reati.

Inoltre, pacifica era la compatibilità tra recidiva e continuazione e la irrilevanza del fatto che per taluni reati il reo fosse stato arrestato in flagranza.

Infine, la omessa richiesta della continuazione nei procedimenti di cognizione è presupposto per la richiesta in sede esecutiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va perciò respinto.

1. Il giudizio sulla continuazione criminosa ha ad oggetto la verifica se vi sia stata una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate ("disegnate") attorno ad uno specifico elemento oggettivo idoneo a caratterizzare in termini di concretezza la deliberazione, così da poterle, distinguere rispetto ad una scelta criminosa solo generica.

E' significativo che anche la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013) abbia precisato che il giudizio sulla continuazione fra reati richiede sia accertato che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria.

Nello stesso senso, la giurisprudenza è costante nel ricondurre la nozione in esame ad una rappresentazione, almeno sommaria o nelle linee essenziali, del fatto-reato oggetto di deliberazione (Sez.

Un., 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838), e non semplicemente di una astratta tipologia di reati.

Ai fini della relativa prova, che ordinariamente potrà essere di natura indiziaria, sono stati individuati una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti nell'accertamento in parola, da considerare con apprezzamento analitico, quanto alla specifica rilevanza di ciascuno, e complessivo, che li valuti in maniera unitaria.

In particolare, il giudizio non potrà essere meramente ricognitivo dei menzionati indicatori, ma dovrà esprimere la valutazione se, tenuto conto dei dati fattuali più rilevanti, emerge l'esistenza di un momento deliberativo comune ai reati in considerazione.

2. L'ordinanza impugnata, non solo ha dato conto dei dati essenziali relativi a ciascun fatto-reato, ma ha vagliato ciascun reato in relazione agli altri evidenziando i dati - vuoi la disomogeneità, vuoi la distanza cronologica - ritenuti significativi di autonome deliberazioni criminose e confrontandosi con i dati - la omogeneità parziale, la finalità di lucro, l'identità del luogo di consumazione - valorizzati dalla difesa a sostegno della richiesta.

Il giudice dell'esecuzione ha aggiunto la considerazione secondo la quale l'istituto della recidiva sarebbe incompatibile con la continuazione, mentre l'arresto in flagranza e la mancata deduzione della continuazione nei giudizi di cognizione sarebbero dati sintomatici di distinte deliberazioni criminose.

Infine, è stata, comunque, ritenuta la inammissibilità della richiesta, Presentata senza seguire la procedura di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., relativa a reati giudicati ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3.

Ora, se pure va rilevata la fondatezza di taluni rilievi proposti dal ricorso - essendo pacifico che: la procedura ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. va seguita solo se la richiesta della parte riguarda solo reati giudicati ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e non nel caso di richiesta così detta mista (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281194); la recidiva, che riguarda la capacità a delinquere manifestata con la consumazione di un nuovo reato, non è, di per sé, incompatibile con la continuazione che attiene al momento deliberativo ( Sez. (J, n. 9148 del 17/04/1996, [OSCURATO:PERSONA]. 205543); la scelta di chiedere o meno la continuazione nel giudizio di cognizione attiene alle modalità di esercizio del diritto di difesa e quindi non è indicatore da considerare nel giudizio sulla continuazione -, si deve osservarCilà decisione impugnata è fondata sulla specifica verifica in ordine alla sussistenza di un momento deliberativo comune a tutti o ad alcuni dei reati indicati nella richiesta, rispetto alla quale il ricorso propone censura di violazione di legge e di difetto di motivazione.

3.1. Dal primo punto di vista, si deve rilevare che l'ordinanza, focalizzando il giudizio sul momento deliberativo di ciascun reato, ha fatto corretta applicazione dei ricordati principi, elaborati nella interpretazione della norma di cui all'art. 81 cod. pen.

Infatti, il giudizio sulla sussistenza dei così detti indicatori della continuazione non esaurisce il giudizio richiesto, bensì è funzionale al giudizio da compiere, che dunque deve riguardare, tenuto conto dei dati disponibili, la circostanza se più reati, consumati in tempi diversi, fossero stati deliberati nel medesimo contesto.

Sul punto, dunque, il ricorso è infondato.

3.2. Sotto il profilo motivazionale la censura proposta si risolve nella proposizione di argomenti di merito, ricavati dalla diretta considerazione del fatto e rappresentati nella prospettiva di sollecitare il collegio ad una rivisitazione del merito del giudizio, al di là di quanto consentito in sede di legittimità.

Non viene, dunque, articolata nessuna censura motivazionale nei limiti, relativi alla effettività, coerenza e non manifesta illogicità, del sindacato • consentito nel giudizio di legittimità, ma viene direttamente proposta una alternativa lettura dei fatti, prospettiva propria esclusivamente del giudizio di merito.

4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 25 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~te le conclusioni del PG ,r2GYIV piA GLI '4 Gt; L V.A.A. tera-: tg: a _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 24.11.2020 il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 9.3.2010, 9.3.2011, 12.8.2011, 22.5.2012 e 28.10.2019, dal Tribunale di Verona. 1, L'ordinanza ha rilevato che si trattatdi reati non omogenei, commessi q anche a significativa distanza di tempo e che in alcune occasioni avevano comportato l'arresto in flagranza. Inoltre, tre sentenze erano state pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e rispetto ad esse doveva essere seguita la procedura di cui all'art.188 disp. att. cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., applicabile solo nel caso in cui la richiesta di riconoscimento della continuazione riguardi solo reati giudicati con sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e non anche nel caso, come il presente, in cui la richiesta riguardi anche reati giudicati con sentenze di condanna. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della decisione di rigetto della richiesta proposta. I reati erano stati commessi tutti per finalità di lucro, nel medesimo territorio e, per la gran parte, nell'arco di un biennio; inoltre, ricorrente era stato l'uso di violenza, sia in danno della persona offesa come in danno di terzi intervenuti a difesa. L'ordinanza, ritenendo necessaria la prova di una anticipata progettazione dei reati, aveva dato erronea applicazione dei principi che disciplinano la materia, secondo i quali è decisiva l'individuazione di una finalità comune ai reati. Inoltre, pacifica era la compatibilità tra recidiva e continuazione e la irrilevanza del fatto che per taluni reati il reo fosse stato arrestato in flagranza. Infine, la omessa richiesta della continuazione nei procedimenti di cognizione è presupposto per la richiesta in sede esecutiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato e va perciò respinto. 1. Il giudizio sulla continuazione criminosa ha ad oggetto la verifica se vi sia stata una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate ("disegnate") attorno ad uno specifico elemento oggettivo idoneo a caratterizzare in termini di concretezza la deliberazione, così da poterle, distinguere rispetto ad una scelta criminosa solo generica. E' significativo che anche la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2013) abbia precisato che il giudizio sulla continuazione fra reati richiede sia accertato che il soggetto agente, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria. Nello stesso senso, la giurisprudenza è costante nel ricondurre la nozione in esame ad una rappresentazione, almeno sommaria o nelle linee essenziali, del fatto-reato oggetto di deliberazione (Sez. Un., 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838), e non semplicemente di una astratta tipologia di reati. Ai fini della relativa prova, che ordinariamente potrà essere di natura indiziaria, sono stati individuati una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti nell'accertamento in parola, da considerare con apprezzamento analitico, quanto alla specifica rilevanza di ciascuno, e complessivo, che li valuti in maniera unitaria. In particolare, il giudizio non potrà essere meramente ricognitivo dei menzionati indicatori, ma dovrà esprimere la valutazione se, tenuto conto dei dati fattuali più rilevanti, emerge l'esistenza di un momento deliberativo comune ai reati in considerazione. 2. L'ordinanza impugnata, non solo ha dato conto dei dati essenziali relativi a ciascun fatto-reato, ma ha vagliato ciascun reato in relazione agli altri evidenziando i dati - vuoi la disomogeneità, vuoi la distanza cronologica - ritenuti significativi di autonome deliberazioni criminose e confrontandosi con i dati - la omogeneità parziale, la finalità di lucro, l'identità del luogo di consumazione - valorizzati dalla difesa a sostegno della richiesta. Il giudice dell'esecuzione ha aggiunto la considerazione secondo la quale l'istituto della recidiva sarebbe incompatibile con la continuazione, mentre l'arresto in flagranza e la mancata deduzione della continuazione nei giudizi di cognizione sarebbero dati sintomatici di distinte deliberazioni criminose. Infine, è stata, comunque, ritenuta la inammissibilità della richiesta, Presentata senza seguire la procedura di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., relativa a reati giudicati ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 3. Ora, se pure va rilevata la fondatezza di taluni rilievi proposti dal ricorso - essendo pacifico che: la procedura ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. va seguita solo se la richiesta della parte riguarda solo reati giudicati ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e non nel caso di richiesta così detta mista (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281194); la recidiva, che riguarda la capacità a delinquere manifestata con la consumazione di un nuovo reato, non è, di per sé, incompatibile con la continuazione che attiene al momento deliberativo ( Sez. (J, n. 9148 del 17/04/1996, [OSCURATO:PERSONA]. 205543); la scelta di chiedere o meno la continuazione nel giudizio di cognizione attiene alle modalità di esercizio del diritto di difesa e quindi non è indicatore da considerare nel giudizio sulla continuazione -, si deve osservarCilà decisione impugnata è fondata sulla specifica verifica in ordine alla sussistenza di un momento deliberativo comune a tutti o ad alcuni dei reati indicati nella richiesta, rispetto alla quale il ricorso propone censura di violazione di legge e di difetto di motivazione. 3.1. Dal primo punto di vista, si deve rilevare che l'ordinanza, focalizzando il giudizio sul momento deliberativo di ciascun reato, ha fatto corretta applicazione dei ricordati principi, elaborati nella interpretazione della norma di cui all'art. 81 cod. pen. Infatti, il giudizio sulla sussistenza dei così detti indicatori della continuazione non esaurisce il giudizio richiesto, bensì è funzionale al giudizio da compiere, che dunque deve riguardare, tenuto conto dei dati disponibili, la circostanza se più reati, consumati in tempi diversi, fossero stati deliberati nel medesimo contesto. Sul punto, dunque, il ricorso è infondato. 3.2. Sotto il profilo motivazionale la censura proposta si risolve nella proposizione di argomenti di merito, ricavati dalla diretta considerazione del fatto e rappresentati nella prospettiva di sollecitare il collegio ad una rivisitazione del merito del giudizio, al di là di quanto consentito in sede di legittimità. Non viene, dunque, articolata nessuna censura motivazionale nei limiti, relativi alla effettività, coerenza e non manifesta illogicità, del sindacato • consentito nel giudizio di legittimità, ma viene direttamente proposta una alternativa lettura dei fatti, prospettiva propria esclusivamente del giudizio di merito. 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 25 ma
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