CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 07612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7014/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Via della Giuliana n. 101, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1663/2021, pubblicata in data 30.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ic a Nava e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il pagamento del compenso per la progettazione di una ristrutturazione edilizia finalizzata all’ottenimento della concessione edilizia e di contribuzioni pubbliche per l’immobile sito in Siracusa alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1-3, Oggetto:appalto per un importo di € 30.0004,00 o al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento. La domanda è stata respinta in primo grado sul rilievo che, mancando in atti il fascicolo di parte attrice, non vi era prova che l’incarico professionale fosse stato conferito dai convenuti, essendo anzi emerso che era stato il conduttore arichiedere la progettazione. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 2. Il primo motivo denuncia il mancato apprezzamento delle risultanze istruttorie, lamentando che la prova del conferimento dell’incarico professionale era data dalla procura con cui la madre dei convenuti aveva conferito ad [OSCURATO:PERSONA], conduttore dell’immobile, l’autorizzazione ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e dalla confessione del resistente, che aveva riconosciuto la paternità di un messaggio di posta elettronica con cui aveva impartito istruzioni per ottenere la concessione, dichiarandosi non soddisfatto dell’operato del proprio delegato ([OSCURATO:PERSONA]). Erano in atti anche l’atto di delega e l’istanza di voltura con cui sempre i convenuti avevano demandato al Cucurullo il compimento di tutti gli atti necessari al rilascio delle concessioni, e la determina dirigenziale di assegnazione dei contributi che, unitamente alle dichiarazioni testimoniali e all’assenza di contestazioni, provavano la sussistenza del credito azionato in giudizio. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2041 c.c., per aver la sentenza negato l’ indennizzo per ingiustificato arricchimento , sul rilievo che la domanda poteva esser proposta verso il conduttore, pur non essendo questi il soggetto che aveva conferito l’incarico. 3.Il primo motivo è infondato. Nel contratto di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre solo il primo è tenuto al pagamento del compenso (Cass. 22233/2004; Cass. 263/1986; Cass. 1768/1983), salvo a dimostrare che detto incarico sia stato conferito con la spendita -anche solo implicita –del nome del terzo interessato. Nella specie è tuttavia posto in rilievo nella pronuncia che gli elementi addotti a fondamento della richiesta di pagamento provavano che i convenuti avevano certamente interesse all’esecuzione dei lavori, ma non anche che fossero stati proprio loro a conferire il mandato, essendo intervenuti solo nelle pratiche amministrative per il rilascio delle concessioni, senza far proprio il contratto professionale e senza che il conduttore avesse speso il loro nome nei rapporti con il ricorrente. Il giudice di merito ha evidenziato che: a) la procura rilasciata al Cuccurullo era finalizzata esclusivamente allo svolgimento delle partiche burocratiche; b) con il messaggio di posta elettronica del 29.9.2008, il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere all’appellante informazioni volte al completamento della pratica autorizzativa, senza far propria o ratificare l’attività negoziale del conduttore; c) la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] provava solo lo svolgimento di un sopralluogo sui luoghi di causa, alla presenza delle parti. Le circostanze, che secondo il ricorrente varrebbero a dimostrare un rapporto sostanziale diretto con i proprietari degli immobili, appaiono compiutamente e logicamente valutate, restando precluso in questa sede un diverso apprezzamento delle risultanze processuali. 4. Il secondo motivo è inammissibile ai sens i dell’art. 360 bis n.1 c.p.c.. Il ricorso non offre spunti per rimeditare il consolidato orientamento di questa Corte per il quale la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ha carattere residuale ed è preclusa sia allorquando la parte possa utilizzare altra azione anche se nei confronti di un terzo, in capo al quale, con apprezzamento non censurabile, la sentenza ha riconosciuto la titolarità passiva del rapporto controverso. Come ha ricordato la Corte di merito “l’azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d’ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l’indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi (Cass.843/2020; Cass. 29988/2018; Cass. 11038/2018; Cass.26199/2017; Cass. 25461/2010; Cass. S.u. 28042/2008; Cass.16594/2005; Cass. 14928/2004; Cass. 11067/2003). Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo. A i sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed € 7800,00, per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della