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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30363/2022

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la seguente ORDINANZA ItJTERLD(.1.)MlA Sul ricorso iscritto al numero 9468 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 987/01/2020, depositata in data 2 ottobre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 873/03/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Modena di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso il diniego dell'istanza di rimborso "anomalo" presentata in data 8.5.2014, relativa a credito Iva per l'anno di imposta 2010 in cui non risultava essere stata presentata la relativa dichiarazione; -la CTR, per quanto di interesse- premesso che la società contribuente aveva omesso la dichiarazione Iva per l'anno 2010 e che aveva presentato dichiarazione "correttiva" scomputando dalla dichiarazione Iva 2011 crediti maturati nel 2010- ha confermato l'illegittimità del diniego di rimborso del credito Iva dell'anno 2010 per essere stata la relativa richiesta presentata (in data 8.5.2014) tempestivamente ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2011 (scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Peraltro, alla domanda di rimborso era comunque applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.; - la società resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la contribuente ha depositato memoria e istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 intendendo avvalersi delle disposizioni della norma per la definizione agevolata della controversia tributaria; P.Q.

M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ItJTERLD(.1.)MlA Sul ricorso iscritto al numero 9468 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 101; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 987/01/2020, depositata in data 2 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 873/03/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Modena di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso il diniego dell'istanza di rimborso "anomalo" presentata in data 8.5.2014, relativa a credito Iva per l'anno di imposta 2010 in cui non risultava essere stata presentata la relativa dichiarazione; -la CTR, per quanto di interesse- premesso che la società contribuente aveva omesso la dichiarazione Iva per l'anno 2010 e che aveva presentato dichiarazione "correttiva" scomputando dalla dichiarazione Iva 2011 crediti maturati nel 2010- ha confermato l'illegittimità del diniego di rimborso del credito Iva dell'anno 2010 per essere stata la relativa richiesta presentata (in data 8.5.2014) tempestivamente ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2011 (scaduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Peraltro, alla domanda di rimborso era comunque applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.; - la società resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la contribuente ha depositato memoria e istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22; [OSCURATO:PERSONA] parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, della legge n. 130/22 intendendo avvalersi delle disposizioni della norma per la definizione agevolata della controversia tributaria; P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordin
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