CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 34773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/01/2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 23/03/2022, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputata appellante [OSCURATO:PERSONA] in relazione a vari episodi di truffa on-line contestati al capo 1 nonché al reato ex art. 494 cod. pen. di cui al capo 2, riducendo la pena a seguito della dichiarazione di nullità della pronuncia di primo grado relativamente alle ulteriori condotte truffaldine oggetto di condanna. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione la Mastrocola, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio della motivazione per l'ingiustificata esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen; la violazione di legge in relazione alla fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. posto che la sostituzione di persona non era stata causa della induzione in errore della persona offesa; vizio della motivazione circa la tardività della querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] e il calcolo della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi, che reiterano eccezioni proposte in appello e definite dalla corte territoriale con argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta criticamente. 3.1 Le censure, infatti, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte (terzo motivo), avendo i giudici di merito stabilito, con motivazione immune da vizi logici, in aderenza con le emergenze processuali (testimonianza della persona offesa Pirondi), la tempestività della querela, presentata il 28 giugno 2016, a seguito di un accertamento in fatto sulla conoscenza della condotta illecita (maggio 2016). È stato altresì definito correttamente il motivo relativo al reato ex art. 494 cod. pen. sottolineandosi come la Mastrocola abbia illegittimamente sostituito la propria all'altrui persona, così inducendo in errore un altro soggetto, al fine di procurarsi un vantaggio patrimoniale, senza che rilevino le ragioni sottese alle modalità di attuazione della condotta fraudolenta. Anche il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. (primo motivo) è motivato in termini adeguati, escludendosi che il fatto possa essere considerato di particolare tenuità, per l'entità delle somme di volta in volta indebitamente ricevute, ed evidenziandosi, inoltre, che la condotta ha caratteristica di abitualità, atteso l'elevato numero di truffe commesse. Anche la determinazione della pena si sottrae a censure sul piano motivazionale, in quanto il modesto discostamento dal minimo edittale è giustificato dall'intensità del dolo e gli aumenti per la continuazione, comunque contenuti, sono stati specificatamente indicati. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a mot