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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 33418/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, emessa il 5 dicembre 2024, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

La Corte ha ritenuto che l'atto di impugnazione non contenesse specifici motivi idonei a confutare la sentenza di primo grado sia in ordine al giudizio di responsabilità che con riguardo alla determinazione della pena ed alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte ritenuto generico l'atto di appello a proposito della richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, avuto riguardo al fatto che nell'atto di impugnazione, seppure in forma stringata, era stato puntualizzato che tale conversione "avrebbe favorito il recupero sociale del prevenuto". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.

Va ricordato, in punto di diritto, che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702-01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460-01).

Nel caso in esame, l'atto di appello era generico in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria, essendosi limitato ad affermare che il beneficio "appare più confacente al recupero sociale del prevenuto", senza, tuttavia, spiegarne la ragione in relazione alla specificità della vicenda processuale.

Per tale ragione, l'atto di appello è stato correttamente ritenuto inammissibile per genericità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, emessa il 5 dicembre 2024, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. La Corte ha ritenuto che l'atto di impugnazione non contenesse specifici motivi idonei a confutare la sentenza di primo grado sia in ordine al giudizio di responsabilità che con riguardo alla determinazione della pena ed alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte ritenuto generico l'atto di appello a proposito della richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, avuto riguardo al fatto che nell'atto di impugnazione, seppure in forma stringata, era stato puntualizzato che tale conversione "avrebbe favorito il recupero sociale del prevenuto". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Va ricordato, in punto di diritto, che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702-01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460-01). Nel caso in esame, l'atto di appello era generico in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria, essendosi limitato ad affermare che il beneficio "appare più confacente al recupero sociale del prevenuto", senza, tuttavia, spiegarne la ragione in relazione alla specificità della vicenda processuale. Per tale ragione, l'atto di appello è stato correttamente ritenuto inammissibile per genericità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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