CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art.494 cod. pen., per essersi registrato presso un albergo di Milano usando il documento di altra persona, poi nuovamente declinando le generalità dell'intestatario del documento alla polizia, in sede di controllo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando tre motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale con riferimento all'erronea applicazione della normativa in materia di procedimento in absentia: vero che l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sede di prima identificazione ed elezione di domicilio il 12 ottobre 2018, ma l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore e domiciliatario, aveva rinunciato al mandato, senza fornire prova di aver informato il proprio assistito della vocatio in iudicium. Richiama, a sostegno della sua tesi, i precedenti giurisprudenziali che si riferiscono al caso di cancellazione del difensore di fiducia dall'albo professionale. 2.2. Il secondo e il terzo motivo costituiscono riproduzione fedele del secondo e terzo motivo di appello, respinti dalla Corte territoriale, e relativi alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Risulta dall'esame del fascicolo processuale, cui la Corte ha accesso essendo stato dedotto un error in procedendo, che l'atto contenente la vocatio in iudicium (decreto di citazione diretta a giudizio) fu notificato all'imputato, presso il domiciliatario, quando ancora questi era difeso fiduciariamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Perciò, alla prima udienza il Tribunale decise di procedere in assenza, sul presupposto della regolarità delle notificazioni e della nomina fiduciaria. Pochi giorni prima dell'udienza del 21 dicembre 2021, e precisamente il 16 dicembre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rinunciò al mandato dichiarando di non aver mai avuto contatti con l'assistito; fu dunque nominato d'ufficio l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che all'udienza del 21 dicembre invitò il Tribunale a rivalutare la decisione di procedere in assenza. La stessa doglianza, respinta dal Tribunale, fu riproposta in sede di appello. 1.1. Come è noto, le Sezioni Unite sono intervenute sul tema dell'idoneità della sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio a costituire indice sufficiente ai fini della possibilità di procedere in assenza, come previsto dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e, nel regime anteriore all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, hanno affermato che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 1.2. Gli approdi della giurisprudenza sono coerenti rispetto all'esigenza di garanzia della conoscenza effettiva del processo, fatta propria da tempo dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, sentenze Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004 e Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004, ma anche Corte EDU, Huzuneanu c. Italia, del 1 settembre 2016). Perciò, è stato pure affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716) 1.3. Quanto detto sin qui, però, postula che l'imputato non abbia rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. Solo in tale prospettiva si spiega, infatti, lo sforzo dell'ordinamento di recuperare in qualsiasi momento, anche attraverso la rilevazione di una nullità assoluta che ponga nel nulla l'intero processo, la conoscenza effettiva dell'accusa in capo all'imputato, per porlo nelle condizioni di esercitare ex novo il proprio diritto di difendersi.Tali garanzie non possono dispiegarsi, invece, laddove sia lo stesso imputato a manifestare esplicito disinteresse rispetto al processo, rinunciando a comparire (il che postula che del processo egli abbia conoscenza) oppure sottraendosi alla conoscenza stessa del processo. Ora, se nel caso di difesa officiosa all'imputato è "imposto" un difensore, e al difensore non può farsi carico di cercare il proprio assistito (tanto che, a seguito dell'introduzione del comma 4 -bis nell'art. 162 cod. proc. pen., il difensore di ufficio può rifiutare la domiciliazione, mantenendo solo l'onere della difesa e non quello del contatto con il cliente "imposto"), nel caso in cui l'imputato proceda ad una nomina fiduciaria va posto a suo carico un onere di diligente informazione circa le vicende processuali che ne seguono. In tal caso, dunque, l'ignoranza del processo che derivi dal mancato contatto dell'imputato con il difensore da lui stesso nominato non può dirsi "incolpevole" e perciò violativa dell'art. 6 CEDU. Presupposto per l'operare delle garanzie sopra ricordate, si ripete, è che l'imputato non abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del processo: sottrazione volontaria nel cui senso milita, invece, la stessa dichiarazione contenuta nell'atto di rinuncia al mandato da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha preso atto del mancato contatto con il cliente. 1.4. Va dunque ribadito il principio secondo il quale è legittimo procedere in assenza, nel caso di nomina fiduciaria, «in mancanza di allegazione, da parte del ricorrente, di circostanze di fatto che consentano di ritenere l'incolpevole ignoranza della celebrazione del processo» (Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Stanescu, Rv. 283889; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019; Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851). Nel caso di specie, l'imputato ha nominato un difensore di fiducia, che ha ricevuto per lui la notificazione degli atti processuali contenenti i termini dell'accusa e la vocatio in iudicium. La successiva rinuncia al mandato e la nomina di un difensore di ufficio sono intervenute dopo tale notificazione, quando era del tutto legittimo procedere in assenza dell'imputato (anche se difeso d'ufficio), che con la sua condotta processuale si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, attraverso la mancata instaurazione del doveroso contatto con il difensore da lui stesso nominato. L'ignoranza del processo, se vi è stata, non è dunque "incolpevole". /i 2. Il secondo e il terzo motivo costituiscono la riproduzione grafica del secondo e del terzo motivo di appello, espressamente confutati dalla Corte territoriale nelle pagine 3 e 4 della motivazione con argomenti con i quali il ricorrente non si confronta (tanto che, appunto, si limita a riprodurre le doglianze, come se non fosse intervenuta, su di esse, una nuova sentenza di merito che le ha motivatamente disattese). Va allora ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito puntuale e non illogica risposta ai motivi, evidenziando l'intensità del dolo e la finalità della condotta dell'imputato, volta ad ostacolare i controlli dell'autorità di pubblica sicurezza, quale indici di gravità rilevante ai fini dell'esclusione del giudizio di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e considerando l'assenza di specifici dati fattuali di valenza positiva, valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo e terzo motivo sono dunque inammissibili. 3. Il ricorso è dunque inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam