CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 11361/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle quali è rappres. e difesa, per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliatiin Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, con procura in calce al ricorso; -ricorrentiincidentali - -contro- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI; MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ e RICERCA; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELLA SALUTE; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; FE’ LINDA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; GIANNO’ VALERIA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; IERARDIMONICA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MASE’ SIMONETTA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MULE’ VINCENZO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 5232 /20 20 , d ella Corte d’appello di Roma , pubblicata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] I soggetti indicati in epigrafe, quali medici che avevano conseguito le rispettive specializzazioni nelle varie discipline indicate, iscrivendosi ai relativi corsi di formazione negli anni accademici successivi al 1991- 1992, ma antecedenti al biennio 2005-2006, percependo la borsa di studio annuale riconosciuta dal d.lgs. n. 257/91, convennero innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri della Salute, dell’Istruzione, Università e Ricerca, e dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna , in solido, al pagamento di somme aggiuntive a titolo risarcitorio rispetto a quelle già percepite, per ritardata attuazione delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione delle attività inerenti ai suddetti corsi, con riguardo al blocco dei meccanismi di adeguamento della borsa di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257/91 adottato dallo Stato italianoper oltre 15 anni (dal 1991 al 2007). Con sentenza pronunciata nel 2016, il Tribunale di Roma, affermata la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, respinse la domanda, rilevando che essa si fondasse non già sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma sulla previsione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, con conseguente legittimazione delle singole Università degli Studi di appartenenza (estranee però al giudizio) a provvedere sulla rivalutazione delle borse di studio dei medici. Con sentenza del 22.10.20, la Corte d’appello ‒ dichiarato estinto il giudizio rispetto a due appellanti‒ r igettava il gravame proposto dagli attori soccombenti, osservando che: premessoil riconoscimento della legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, era infondata la domanda che contestava l’omesso incremento annuale connesso al tasso programmato d’inflazione triennale, con violazione della direttiva CE 82/76 e del trattamento economico di cui al predetto art. 6, in quanto basata su un equivoco, evidenziata anche dalla Corte di Giustiziain sede di rinvio pregiudiziale, poiché lo Stato italiano aveva attuato le varie direttive in questione (362/75/CEE, 363, 82/76/CEE), attraverso il d.lgs. n. 257/91; al riguardo, nessun vincolo era sorto in sede di trasposizione della direttiva 76/82 circa il parametro della retribuzione adeguata, la cui determinazione era rimessa alla discrezionalità statuale; era dunque da escludere l’inadempimento dello Stato italiano per tale omesso adeguamento, con riferimento all’art. 46, c.2, d.lgs. n. 368/99, come modificato nel 2005, con la legge finanziaria, che aveva stabilito l’applicabilità del predetto d.lgs. n. 257/91 fino all’anno accademico 2006/2007; l’adeguatezza della remunerazione- commisurata alla somma annua di lire 13.000.000 annui per gli specializzandi iscrittisi fino all’anno 1990.1991-era altresì confermata anche tenuto conto della natura giuridica dell’attività svolta, non inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e di quello parasubordinato; il blocco degli incrementi periodici non era irragionevole, dal 1992-1993 al 2004.2005 (in applicazione dell’art. 7 d.l. n. 384/92), iscrivendosi in una manovra di politica economica. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato il 19.4.2021 con due motivi. Non si sono costituiti l a Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri della Salute, dell’Istruzione, Università e Ricerca, e dell’Economia e delle Finanze e gli altri medici intimati. Gli altrisoggetti indicati in epigrafe ricorrono parimenti in cassazione , con ricorso incidentale, notificato il 20.4.2021,affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione di varie norme e direttive, nonché insufficienza e contraddittoria motivazione per omesso esame di fatto decisivo in relazione al risarcimento dei danni per ritardata trasposizione della normativa comunitaria circa l’inadeguatezza della remunerazione dei medici specializzandi. Il secondo motivo denunzia violazione delle norme in tema di risarcimento per omesso o tardivo recepimento delle direttive comunitarie. Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 13, 16 della direttiva 82/76, 3 Cost., 37, 38 d.lgs. n. 368/99, per aver la Corte d’appello escluso che l’attuazione dell’obbligo comunitario sarebbe avvenuto solo con i DPCMdel 2007, con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe decorso solo da tale ultima data. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 257/91, per il mancato riconoscimento dell’incremento dell’importo della borsa di studio. Ilterzo motivo denunzia violazione dell’art. 36 Cost., per la mancata qualificazione del rapporto di formazione specialistica in questione come rapporto di lavoro subordinato. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 112, 132, c.p.c., per non aver la Corte d’appello pronunciato sulla misura del risarcimen to relativamente alla perdita di chance, avendo ritenuto assorbiti i relativi motivi. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 92, c.2, c.p.c., per non aver la Corte d’appello compensato le spese di lite, sebbene abbia accolto un motivo d’appello concernente la legittimazione passiva del Ministeri convenuti Il ricorso principale e i primi quattro motivi del ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili Si è affermato che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perché la direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (cfr., ad esempio, già Cass., 14/03/2018, n. 6355, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 24/05/2019, n. 14168, Cass., 27/10/2022, n. 31875, con richiamo di diffusa giurisprudenza); la decisione impugnata è conforme a questa impostazione. Va quindi ribadito che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione - direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato- è avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e co n il d. lgs. n. 257 del 1991 –quest’ultimoha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua-e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999. Invero,quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 16 del 1993 - che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 362 e n. 363 del 1975, con le relative successive modificazioni-ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai ampiamente consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili pure l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., nel tempo, Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670; conf. Cass., n. 4449 del 2018, cit., e succ. conf.). Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 -le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico- sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento retributivo spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Per gli iscritti ‒ come gli odierni ricorrenti ‒ alle scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006-2007 è stato espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico; la direttiva n. 16 del 1993, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha pertanto registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive del 1975 e nella n. 76 del 1982 (le cui disposizioni la direttiva del 1993 si limita appunto a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi debbono pertanto ritenersi già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio dicui al d.lgs. n. 257 del 1991. L’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento degli indicati obblighi comunitari, rimasti, si ripete, immutati dopo la direttiva del 1993, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza nella sua iniziale misura, a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che «nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass., 26/05/2001 n. 11565; 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria). Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi, e come talenon lesiva del principio ex art. 3 Cost. o dei principi unionali (Cass. n. 4449 del 2018, cit.). L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; non vi è pertanto spazio per rinvii pregiudiziali; quanto esposto rende ragione del perché, come implicitamente statuito anche dalla Corte territoriale, non è applicabile ai soggetti in parola neppure lo status previdenziale connesso al regime retributivo configurato dald.lgs. n. 369 del 1999 (art. 41); in questo quadro è stato chiarito che l’importo delle borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507). Quanto ai pretesi danni ulteriori è evidente che, come pure in tal caso, deve ritenersi implicitamente statuito dalla Corte territoriale, in assenza di allegazioni e prove specifiche, che non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione satisfattiva ricostruita; dalla aestimatio legislativa complessiva deriva cioè un’obbligazione costituente debito di valuta la quale (contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione riguardo, peraltro, alle liquidazioni per i corsi anteriori al 1991: cfr. Cass., 21/12/2021, n. 41076), contempla (anch’essa) la risarcibilità del maggior danno qualora provato, oltre che la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ., senza che ciò sposti, logicamente, le conclusioni inerenti alla distinta indicizzazione di cui si è discusso. Iricorsi ‒ investendo questioni sulle quali vi è un indirizzo consolidato di questa Corte, al quale il giudice di appello si è attenuto (cfr., da ultimo, anche Cass. 6894/2023, Cass. 17936/2023; Cass.17619/2023), senza che vengano dedotte ragioni idonee al superamento di tale orientamento ‒ devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. Peraltro, la questione della prescrizione, oggetto del primo motivodel ricorso incidentale, è inammissibile perché nuova, non risultando trattata nel giudizio di merito. Il quinto motivo del ricorso incidentale è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti riguardo alla lamentata mancata compensazione; invero, la Corte d’appello ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in ragione della loro piena soccombenza. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inam missibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussist