CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04481/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa; ritenuto che l'unico motivo, che deduce la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per avere il giudice di appello motivato con rinvio espresso alla sentenza di primo grado, è manifestamente infondato giacché la Corte territoriale, lungi dall'operare un generico richiamo alla decisione del Tribunale di Imperia, ne ha condiviso criticamente le valutazioni e gli approdi, ripercorrendo i dati salienti del processo ed evidenziando gli elementi di prova ritenuti congrui ai fini del giudizio di responsabilità; che, infatti, la sentenza impugnata alle pagg.3-4 ha fornito compiuta e logica risposta a tutte le deduzioni difensive sia in punto di responsabilità che di dosimetria della pena, rassegnando una motivazione effettiva, immune dal vizio denunziato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]